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INAGIBILITA'/INABITABILITA' IMU
Premesso che
2) è stato discusso in Consiglio Comunale del mio Ente il regolamento
IMU che riporta quanto di seguito ai fini
dell'inagibilità/inabitabilità:
"1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale
sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata
dall’ufficio tecnico comunale su richiesta del proprietario in tal
caso l'ufficio tecnico redigerà apposita perizia con costo a carico
del proprietario definito con delibera di Giunta. In alternativa, il
contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente utilizzando la
modulistica di cui all'allegato a) del presente regolamento.
2. L’immobile si intende INAGIBILE/INABITABILE, per le ragioni di
seguito specificate:
a) strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) con gravi
lesioni che possono costituire pericolo per l’incolumità a cose o
persone, con rischi di crollo;
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi
lesioni che possano costituire pericolo per l’incolumità e possano far
presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o
totale;
c) mancanza totale di impianto elettrico;
d) mancanza totale di impianto idrosanitario;
e) immobile allo stato grezzo (rustico);
f) necessità di rifacimento della copertura per presenza di
infiltrazioni d’acqua nell’unità immobiliare;
g) mancanza totale di infissi esterni;
h) fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero o di demolizione.
3. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato
allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognatura)".
In Consiglio Comunale in sede di discussione del regolamento IMU un
esponente di minoranza ha chiesto un emendamento perchè dice che non
si parla più di inabitabile e inagibili ma solo di inagibile"
(trattasi di un ingegnere) già dal 2006 quindi ha chiesto di depennare
dal regolam. imu la parola inabitabile lasciando solo inagibile. Tale
questione mi è stata confermato dal caposettore dell'ufficio tecnico.
DOMANDA
1) è legittimo depennare nel regolamento IMU la parola di
inabitabilità e parlare solo di inagibilità anche perchè è la stessa
Legge sull' IMU che dice "...la base imponibile è ridotta al 50% per i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili..."?
2) ai fini tributari e urbanistici i due concetti possono essere diversi?
2) è stato discusso in Consiglio Comunale del mio Ente il regolamento
IMU che riporta quanto di seguito ai fini
dell'inagibilità/inabitabilità:
"1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale
sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata
dall’ufficio tecnico comunale su richiesta del proprietario in tal
caso l'ufficio tecnico redigerà apposita perizia con costo a carico
del proprietario definito con delibera di Giunta. In alternativa, il
contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente utilizzando la
modulistica di cui all'allegato a) del presente regolamento.
2. L’immobile si intende INAGIBILE/INABITABILE, per le ragioni di
seguito specificate:
a) strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) con gravi
lesioni che possono costituire pericolo per l’incolumità a cose o
persone, con rischi di crollo;
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi
lesioni che possano costituire pericolo per l’incolumità e possano far
presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o
totale;
c) mancanza totale di impianto elettrico;
d) mancanza totale di impianto idrosanitario;
e) immobile allo stato grezzo (rustico);
f) necessità di rifacimento della copertura per presenza di
infiltrazioni d’acqua nell’unità immobiliare;
g) mancanza totale di infissi esterni;
h) fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero o di demolizione.
3. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato
allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognatura)".
In Consiglio Comunale in sede di discussione del regolamento IMU un
esponente di minoranza ha chiesto un emendamento perchè dice che non
si parla più di inabitabile e inagibili ma solo di inagibile"
(trattasi di un ingegnere) già dal 2006 quindi ha chiesto di depennare
dal regolam. imu la parola inabitabile lasciando solo inagibile. Tale
questione mi è stata confermato dal caposettore dell'ufficio tecnico.
DOMANDA
1) è legittimo depennare nel regolamento IMU la parola di
inabitabilità e parlare solo di inagibilità anche perchè è la stessa
Legge sull' IMU che dice "...la base imponibile è ridotta al 50% per i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili..."?
2) ai fini tributari e urbanistici i due concetti possono essere diversi?
emanuelita- Messaggi : 152
Data d'iscrizione : 05.06.12
Re: INAGIBILITA'/INABITABILITA' IMU
la norma recita testualmente :
....per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione......
pertanto tali classificazioni "inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati" sono stabilite per legge e nessun regolamento può modificarne il contenuto come peraltro risultante da regolameto tipo MEF
L'unico intervento regolamentare consentito dalla Legge è pertanto :
......Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione
E' infine da evidenziare che il Certificato di Agibilità Urbanistica di un fabbricato è cosa diversa dalla inagibilità o inabitabilità e non utilizzo, condizioni quest'ultime legate esclusivamente alle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono, accertate dall’ufficio tecnico comunale
- il certificato di agibilità urbanistica attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente (art.24, comma 1, D.P.R. 380/2001).
L’agibilità deve essere richiesta al Comune per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni di edifici esistenti;
c) lavori eseguiti su edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico.
La richiesta di agibilità viene presentata al termine dei lavori e prima di utilizzare l’immobiledal titolare del permesso di costruire, da colui che ha presentato la denuncia di inizio attività – DIA o dai loro successori o aventi causa.
La domanda di agibilità deve essere presentata nei 15 giorni successivi alla ultimazione dei lavori di finitura dell’immobile.
- L’inagibilità o inabitabilità e non utilizzo ai fini IMU di un immobile consiste in caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, che i comuni possono disciplinare
....per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione......
pertanto tali classificazioni "inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati" sono stabilite per legge e nessun regolamento può modificarne il contenuto come peraltro risultante da regolameto tipo MEF
L'unico intervento regolamentare consentito dalla Legge è pertanto :
......Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione
E' infine da evidenziare che il Certificato di Agibilità Urbanistica di un fabbricato è cosa diversa dalla inagibilità o inabitabilità e non utilizzo, condizioni quest'ultime legate esclusivamente alle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono, accertate dall’ufficio tecnico comunale
- il certificato di agibilità urbanistica attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente (art.24, comma 1, D.P.R. 380/2001).
L’agibilità deve essere richiesta al Comune per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni di edifici esistenti;
c) lavori eseguiti su edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico.
La richiesta di agibilità viene presentata al termine dei lavori e prima di utilizzare l’immobiledal titolare del permesso di costruire, da colui che ha presentato la denuncia di inizio attività – DIA o dai loro successori o aventi causa.
La domanda di agibilità deve essere presentata nei 15 giorni successivi alla ultimazione dei lavori di finitura dell’immobile.
- L’inagibilità o inabitabilità e non utilizzo ai fini IMU di un immobile consiste in caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, che i comuni possono disciplinare
dichiarazione sostitutiva inagibilità e dichiarazione IMU
E indispensabile che il contribuente, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di inagibilità per la riduzione 50% base imponibile, opportunatamente protocollata, deve inoltrare apposita dichiarazione IMU (con modulistica approvata dal ministero)?. Non Le sembra una duplicazione di adempimenti che portano al medesimo risultato anche se il non presentare la dichiarazione cozzerebbe con il principio che qualsiasi agevolazione deve essere manifestata con dichiarazioni IMU?
emanuelita- Messaggi : 152
Data d'iscrizione : 05.06.12
Re: INAGIBILITA'/INABITABILITA' IMU
sono 2 adempimenti distinti
- uno è l'obbligo di dichiarazione IMU per tutte le casistiche di riduzione d'imposta, come da istruzioni, che va cmq effettuata
- l'altra è la dichiarazione sostitutiva dello stato di fatiscenza che deve essere opportunamente verificata/riscontrata dal Comune
Pertanto obbligo dichiarazione IMU e verifica della eventuale applicabilità della riduzione d'imposta da parte del comune, che potrebbe ovviamente portare anche ad una NON conferma/accettazione della riduzione d'imposta
- uno è l'obbligo di dichiarazione IMU per tutte le casistiche di riduzione d'imposta, come da istruzioni, che va cmq effettuata
- l'altra è la dichiarazione sostitutiva dello stato di fatiscenza che deve essere opportunamente verificata/riscontrata dal Comune
Pertanto obbligo dichiarazione IMU e verifica della eventuale applicabilità della riduzione d'imposta da parte del comune, che potrebbe ovviamente portare anche ad una NON conferma/accettazione della riduzione d'imposta
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