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Benefici art. 50

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Benefici art. 50 Empty Benefici art. 50

Messaggio  giacco71 Lun 9 Mag 2011 - 9:01

Ciao a tutti
un dipendente ha presentato domanda nel maggio 2003 per ottenere i benefici di cui all'art.50 del CCNL 2000.
Non so come effettuare il relativo conteggio visto che solo oggi l'Ente ha deciso di pagare quanto dovuto.
In particolare:
1)Il conteggio avviene applicando la percentuale (2,50) sul tabellare mensile aggiornato dal CCNL 2004 oppure su quello in godimento inserendo nel calcolo l'indennità integrativa?
2) Lo dovrò calcolare su tutte le mensilità fino ad oggi escluso i ratei di 13ma?
3) L'importo sarà sempre uguale o può essere variato a seguito di progressione o successivi contratti ?

Grazie e buon lavoro a tutti

giacco71

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Benefici art. 50 Empty Applicazione art.50 CCNL 2000

Messaggio  Paolo Gros Lun 9 Mag 2011 - 10:53

La norma .
In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o
mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella
misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25% del trattamento tabellare in
godimento alla data di presentazione della relativa domanda a seconda che
l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle
ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di
salario individuale di anzianità
.

Tale norma ha “contrattualizzato” i benefici di cui si discute, consistenti in incrementi stipendiali originariamente previsti solo in favore dei dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato mutilati e invalidi di guerra, e poi estese ai mutilati e invalidi
per servizio nonché ai congiunti di caduti per causa di servizio, anche dipendenti di enti locali territoriali o istituzionali).
L’art. 42 del CCNL del 22/1/2004 (e dunque a decorrere dal 23/1/2004) ha specificato che il beneficio economico di cui all’art. 50 del CCNL del 14/9/2000 si applica anche ai lavoratori (pensionati) che hanno ottenuto il riconoscimento formale dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Per tale categoria di personale il trattamento
economico da prendere come riferimento (quale base di calcolo) è quello dell’ultimo mese di servizio.
[b]Come base di calcolo deve essere preso a riferimento, dal gennaio 2003, il nuovo trattamento tabellare iniziale con il conglobamento della iis.[/b
]Come chiarito dalle parti negoziali con la dichiarazione congiunta n. 16 allegata al CCNL del 14/9/2000: ....,conferm,iamo che, a decorrere dalla data del 15/9/2000 (giorno successivo alla sottoscrizione del CCNL del 14/9/2000), il beneficio dell’incremento del 2,50% o dell’1,25%, correlato al riconoscimento di un infortunio dovuto a causa di servizio, deve essere quantificato prendendo a base di calcolo il trattamento stipendiale iniziale, riferito per i singoli livelli di accesso al sistema di classificazione: A1, B1,B3, C1, D1 e D3.

Ne consegue nel caso che Il conteggio avviene applicando la percentuale (2,50) sul tabellare mensile aggiornato dal CCNL 2004 con il conglobamento della IIS.
Dovra' essere calcolato su tutte le mensilità fino ad oggi compresi i ratei di 13ma
Tale importo non dovra' essere variato a seguito di progressione o successivi contratti .( si comportera' parimento alla RIA )
Paolo Gros
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Messaggio  giacco71 Lun 9 Mag 2011 - 11:34

Grazie mille!!!


giacco71

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Benefici art. 50 Empty Re: Benefici art. 50

Messaggio  marina Ven 13 Mag 2011 - 8:00

Io credo che il beneficio dell'art. 50 del CCNL 2000 non possa più essere riconosciuto dopo l'entrata in vigore del D.L. 112/2008 convertito con legge 133/2008 che all'art. 70, comma 1, dispone:

Art. 70. Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.

marina

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Messaggio  giacco71 Ven 13 Mag 2011 - 8:41

Forse quel "dal 2009" può significare che se si presenta domanda successivamente a tale data?

giacco71

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Messaggio  Paolo Gros Ven 13 Mag 2011 - 13:40

Pur essendo esatto cio' che riporta Marina, nel primo post ti ho indicato che deve , tale beneficio, essere trattato parimenti alla RIA che come noto appartiene a particolari categorie di lavoratori assunti prima di una certa data , parimenti ai benefici art.50.
Post 1.1.2009 non puo' piu' essere concesso mentre quello in godimento deve essere trattato previdenzialmente come indicato.
Nel tuo caso la domanda e' di maggio 2003 e tale beneficio rimane ad personam.
( dal 1.1.2009 e' esclusa l'attribuzione ...non precedentemente)
E' poi del tutto evidente che il ritardo nell'esaminare la domanda assolutamente colpevole da parte dell'ente sia suscettibile di prescrizine lunga decennale e nessuna colpa possa essere ascritta al dipendente.
E' chiaro che non e' possibile aspettare l'abrogazione di norma per non concedere il dovuto , se dovuto, come nel caso ex tunc.
"solo oggi l'Ente ha deciso di pagare quanto dovuto" se ha deciso di pagare la concessione non puo' che essere dal momento di spettanza del beneficio ovvero dal 2003.
Paolo Gros
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Benefici art. 50 Empty INCREMENTO STIPEDIO 1,25% CAUSA DI SERVIZIO

Messaggio  toninos63 Mar 26 Lug 2011 - 14:16

Ciao a tutti.Il mese scorso mi e' stata riconosciuta dopo ricorso al tribunale,la causa di servizio per la patologia di cui sono affetto con cat.A 7° e mi e' stato liquidato l'equo indennizzo con relativi interessi in quanto la domanda fu presentata nel marzo del 2002.Il calcolo dell'equo indennizzo mi e' stato calcolato sulla busta paga di quell'epoca.Per quanto riguarda l'incremento stipendiale del 1,25% mi viene risposto dalla mia amministrazione(sono un infermiere e lavoro in ospedale) che la finanziaria del 2008 ha abolito questo diritto.Ora vi chiedo ma se il calcolo dell'equo indennizzo e' stato fatto riferendosi al 2002 quando l'incremento stipendiale dello 1,25% era vigente perche' non dovrebbero riconoscermelo dal momento che la sentenza e' stata emessa nel 2011 per le lungaggini burocratiche?Potrebbe qualcuno darmi indicazioni e quali leggi citare per fare una richiesta scritta in forma ufficiale?Vi ringrazio anticipatamente.

toninos63

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Messaggio  Paolo Gros Mer 27 Lug 2011 - 0:01

Il beneficio decorre dalla data di presentazione della relativa domanda

riporto la normativa Inpdap a riguardo :

Inpdap - Informativa 5 novembre 2003 n. 53

OGGETTO: benefici attribuiti al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di
servizio.

Talune Amministrazioni ed Enti hanno chiesto chiarimenti in ordine all’applicazione dei benefici di cui all’oggetto ed, in particolare, alle modalità di attribuzione degli stessi, anche alla luce di quanto indicato nelle informative n. 31 del 18/3/2002 e n. 73 del 4/10/2002.
In via preliminare è bene precisare che il beneficio in parola (consistente, si ricorda, in un incremento stipendiale del 2,50% o del 1,25%, rispettivamente, per le infermità ascritte alle prime sei categorie ovvero alle ultime due categorie di cui alla tabella A annessa al DPR 30 dicembre 1981 n. 834), esteso al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio dalla legge n. 539 del 15 luglio 1950, è attribuito dall’ente datore di lavoro, in quanto da computare come incremento economico sul trattamento retributivo dell’interessato.
E’ quindi l’ente datore di lavoro che, sulla base della normativa di volta in volta vigente (norma di legge o di contratto), attribuisce il predetto beneficio al personale destinatario: il riconoscimento sul trattamento di quiescenza è conseguenza dell’inclusione del citato beneficio nella retribuzione pensionabile.
Nel merito, si forniscono alcune puntualizzazioni, distinguendo l’ipotesi dell’attribuzione dei benefici in questione in base al contratto di appartenenza dell’interessato da quella dell’attribuzione dei benefici ai sensi della normativa di cui agli art. 43 e 44 del R.D.L. 30 settembre 1922 n. 1290, come integrata dalla legge n. 539/1950.
A) Benefici attribuiti al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio in base al relativo contratto di comparto.
In tutti i casi in cui è il contratto nazionale di lavoro che regola il beneficio indicato in oggetto, lo stesso trova la sua disciplina esclusivamente nel contratto medesimo a decorrere dal giorno successivo alla sua stipulazione.
E’, quindi, il contratto che individua (o conferma) la base retributiva su cui l’ente datore di lavoro calcola il beneficio in questione.
Ed è sempre la stessa fonte contrattuale a determinare eventuali diverse modalità di attribuzione del beneficio (decorrenza, decadenza o prescrizione ecc).
Il beneficio in parola, quindi, attiene esclusivamente al rapporto di lavoro, ed è valorizzato sul trattamento di quiescenza in quanto corrisposto durante il periodo di riferimento per determinare la retribuzione pensionabile del personale interessato.
In sostanza, le sedi provinciali e territoriali Inpdap riconosceranno il beneficio in questione utile a pensione, se corrisposto dall’ente datore di lavoro e computato nella base contributiva e pensionabile, senza procedere, per gli iscritti alle Casse degli ex Istituti di Previdenza, a mettere a carico dell’ente datore di lavoro l’onere finanziario derivante dall’attribuzione dei benefici di cui trattasi sul trattamento di pensione.
Qualora, invece, l’attribuzione del beneficio avvenga “virtualmente” sull’ultima retribuzione all’atto della cessazione dal servizio, a seguito di sentenza, le Sedi provinciali e territoriali dovranno procedere a calcolare, a carico dell’ente datore, il valore capitale derivante dalla predetta attribuzione del beneficio.
Si ritiene, inoltre, opportuno indicare gli aspetti comuni sulla materia relativi ai diversi CCNL che hanno proceduto alla “contrattualizzazione” dei predetti benefici.
- Il beneficio è attribuito, a domanda, al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio, la cui infermità è classificata tra quelle della tabella A annessa al DPR n. 834/81 (riconoscimento che può essere avvenuto anche prima della data di sottoscrizione del CCNL di comparto cui appartiene il lavoratore).
Sul punto si rammenta che, attualmente, il procedimento per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità derivante da causa di servizio, per tutti i pubblici dipendenti, è regolato dal DPR n. 461/2001, che prevede, nel procedimento, l’intervento sia della Commissione medica ospedaliera (per l’accertamento dell’infermità e, quindi, dello stato invalidante) sia del Comitato di verifica per le cause di servizio (per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate dalla C.M.O.).
- Il beneficio compete, altresì, nel caso in cui l’infermità dipendente da causa di servizio sia stata accertata durante un precedente rapporto di lavoro con un ente datore di lavoro diverso da quello in cui il dipendente presta attualmente servizio e al quale ha presentato domanda di attribuzione del beneficio.
- La domanda di attribuzione del beneficio deve essere presentata in costanza di rapporto di lavoro.
Relativamente alla presentazione della domanda del beneficio rispetto alla data del riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio, non sussistono al riguardo problemi di prescrizione, purché la domanda stessa sia presentata, come accennato prima, in costanza di rapporto di lavoro (va da se che, ai fini che qui interessano, anche il riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio debba avvenire in costanza di rapporto di lavoro).
- Il beneficio decorre dalla data di presentazione della relativa domanda.
- Le percentuali di incremento previste (2,50% ovvero 1,25%) sono applicate ai diversi trattamenti retributivi, indicati dai relativi contratti, in godimento al momento della presentazione della relativa domanda.
B) Benefici attribuiti al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio in base alle previsioni di legge.
Per le domande del beneficio in questione presentate prima della stipulazione del relativo CCNL di comparto ovvero per quelle presentate dal personale il cui contratto non ha ancora proceduto a “contrattualizzare” il beneficio in parola, rimangono in vigore le disposizioni di cui agli artt. 43 e 44 del R.D.L. 30 settembre 1922 n. 1290, come integrate dalla legge n. 539/1950, e secondo le indicazioni fornite dalla Commissione speciale pubblico impiego – sez. III – del Consiglio di Stato con parere n. 452 del 13/12/1999.
Nel confermare pertanto le istruzioni impartite con le citate informative n. 31 del 18/3/2002 e n. 73 del 4/10/2002, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni.
Anche nella fattispecie in esame, il beneficio in parola esplica i suoi effetti sul trattamento pensionistico nella misura in cui risulti presente nella base contributiva e pensionabile dell’interessato.
In particolare, si specifica quanto segue, anche al fine di individuare le differenze rispetto a quanto indicato al paragrafo A).
- Il beneficio è attribuito d’ufficio all’avente diritto da parte dell’Amministrazione d’appartenenza:
la richiesta del beneficio da parte dell’interessato ha solamente la funzione di mettere in mora l’ente datore di lavoro, nonché quella di segnalare allo stesso la propria posizione.
- La domanda di attribuzione del beneficio può essere presentata anche dal personale cessato dal servizio, purché il riconoscimento dell’infermità derivante da causa di servizio sia avvenuto nel periodo di permanenza del rapporto di lavoro (per il procedimento relativo al riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio si rinvia al DPR n. 461/2001 ed a quanto sopra riportato).
- Rimane fermo l’istituto della prescrizione quinquennale dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
- Il beneficio decorre dalla data di emanazione del verbale di accertamento dell’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
- La base di computo del beneficio in parola, sul quale si calcolano le percentuali di incremento previste (2,50% ovvero 1,25% a seconda la classificazione dell’infermità), è composta dallo stipendio, dagli incrementi stipendiali e dalla r.i.a., in godimento alla data di emanazione del verbale di accertamento dell’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
- Per il personale iscritto alle Casse degli ex Istituti di Previdenza, l’onere finanziario derivante dall’attribuzione del predetto beneficio sul trattamento di pensione è posto a carico dell’ente datore di lavoro, qualora l’attribuzione dei benefici in questione, fatti salvi i termini prescrizionali sopra indicati, dovesse coincidere con il mese di cessazione dal servizio.

* * * * *

Per entrambe le ipotesi di cui ai paragrafi A) e B) sopra considerate, il più volte richiamato beneficio può essere concesso una solo volta nel corso dell’intera vita lavorativa e non è riassorbibile nel tempo, né rivalutabile.
Lo stesso beneficio non costituisce base di calcolo per ulteriori benefici.
Nel caso di accertato aggravamento dell’infermità (ascrivibile ad una delle prime sei categorie di cui alla tabella A annessa al DPR 834/1981), già riconosciuta dipendente da causa di servizio, che comporti un incremento stipendiale del 2.50% in luogo del 1,25% già concesso, dovrà essere attribuito l’ulteriore importo differenziale del 1,25%.
Inoltre, il beneficio considerato, configurandosi come mero incremento stipendiale, è soggetto alla maggiorazione del 18% per il personale statale cui si applica la normativa pensionistica di cui al DPR n. 1092/73 e successive modificazioni ed integrazioni
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Benefici art. 50 Empty applicazione art. 50 a seguito sentenza corte di appello

Messaggio  Augusto Mammina Ven 7 Ott 2011 - 0:08


Ciao a tutti,
con sentenza di una Corte di Appello sez Lavoro è stata riconosciuta la causa di servizio per un infarto avvenuto nel 1998, la domanda amministrativa è stata presentata il21/5/98, la sentenza dice che il riconoscimento è a far data dalla presentazione della domanda amministrativa con gli interessi legali. Il comune condannato non intende pagare il beneficio di cui all'art. 50 assumendo che la legge Brunetta avrebbe cancellato il pregresso, cioé dal 1998 al 31/12/2008. Che ne pensate?
Buon lavoro

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Benefici art. 50 Empty Art.50

Messaggio  Paolo Gros Ven 7 Ott 2011 - 0:17

il beneficio dell'art. 50 del CCNL 2000 non puo' più essere riconosciuto dopo l'entrata in vigore del D.L. 112/2008 convertito con legge 133/2008 che all'art. 70, comma 1, dispone:

Art. 70. Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.


Detto questo e' evidente che tutto questo sia applicabile dal 2009 e riferibile a benefici dal 1.1.2009 in poi e fino a qui non ci piove.
"che la legge Brunetta avrebbe cancellato il pregresso" ....di che parlano di una nuova norma di diritto che stabilisce che le norme possono essere retroattive e non tener conto delle sentenze ???
No comment
.
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Messaggio  Augusto Mammina Ven 7 Ott 2011 - 2:38

Grazie per la risposta, ne ero certo, se volete Vi faccio avere copia della sentenza ed eventualmente la lettera con cui una dirigente da 155.000 € all'anno asserisce di non dovere pagare ex art. 70 della legge Brunetta. Ciao a tutti e grazie amncora

Augusto Mammina

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Benefici art. 50 Empty correzione

Messaggio  Augusto Mammina Ven 7 Ott 2011 - 8:13

Scusate il 155.000 € in realtà voleva essere 155.000.000 di lire, scusate e ciao a tutti

Augusto Mammina

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