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Riscatti e ricongiunzioni, l'Inpdap
Con il messaggio n. 15914 del 2 Ottobre 2012, l’Inps (gestione ex Inpdap) ha fornito le istruzioni in merito al versamento, degli oneri relativi ai piani di ammortamento scaturiti da provvedimenti di riscatto ai fini pensionistici e previdenziali (TFR e TFS) e di ricongiunzione, in caso di impossibilità, da parte dell’Ente datore di lavoro, di effettuare le trattenute sulle retribuzioni.
In particolare, il messaggio prende in considerazione le seguenti quattro casistiche:
• cessazione o sospensione dal servizio (es.: aspettativa non retribuita, sospensione cautelare, ecc.);
• incapienza - anche temporanea - delle retribuzioni (es.: part-time, assegno alimentare, ecc.)
• mobilità tra amministrazioni pubbliche, iscritte o meno alle gestioni ex INPDAP;
• cessazione dal servizio senza diritto a pensione prima della richiesta o dell’adozione dei provvedimenti di definizione degli oneri di riscatto o ricongiunzione ai fini pensionistici.
Inoltre, per ognuna delle suddette casistiche, vengono rilevate quattro diverse fattispecie:
• autonoma prosecuzione del versamento;
• mancato versamento di rate;
• interruzione dei versamenti a seguito di formale dichiarazione in tal senso da parte dell’iscritto;
• successiva assunzione (a seguito di cessazione dal servizio) presso ente o azienda non iscritta alle gestioni ex Inpdap
Fonte:Almacentroservizi
In particolare, il messaggio prende in considerazione le seguenti quattro casistiche:
• cessazione o sospensione dal servizio (es.: aspettativa non retribuita, sospensione cautelare, ecc.);
• incapienza - anche temporanea - delle retribuzioni (es.: part-time, assegno alimentare, ecc.)
• mobilità tra amministrazioni pubbliche, iscritte o meno alle gestioni ex INPDAP;
• cessazione dal servizio senza diritto a pensione prima della richiesta o dell’adozione dei provvedimenti di definizione degli oneri di riscatto o ricongiunzione ai fini pensionistici.
Inoltre, per ognuna delle suddette casistiche, vengono rilevate quattro diverse fattispecie:
• autonoma prosecuzione del versamento;
• mancato versamento di rate;
• interruzione dei versamenti a seguito di formale dichiarazione in tal senso da parte dell’iscritto;
• successiva assunzione (a seguito di cessazione dal servizio) presso ente o azienda non iscritta alle gestioni ex Inpdap
Fonte:Almacentroservizi
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