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Comunità montana
Ciao a tutti!!
Posso rivolgervi un caso?
Un comune A di circa 3.500 abitanti e già facente parte di una comunità montana chiede di unirsi con un comune B di altrettanti 3.500 abitanti circa.
Quali sono gli adempimenti? E quali le normative più aggiornate in materia di unioni-comunità montane?
Grazie mille!!
Posso rivolgervi un caso?
Un comune A di circa 3.500 abitanti e già facente parte di una comunità montana chiede di unirsi con un comune B di altrettanti 3.500 abitanti circa.
Quali sono gli adempimenti? E quali le normative più aggiornate in materia di unioni-comunità montane?
Grazie mille!!
MarcantonioBragadin- Messaggi : 220
Data d'iscrizione : 05.07.11
Cominita'
Le comunita' scompaiono ( con i tempi di liquidazione 9 ed in loro luogo solo su volonta' dei comuni possono nascere unioni montane per servizi di natura associata.
CM CHE DIVENTA UNIONE DI COMUNI MONTANI
La Comunità montana che non si scioglie ma si trasforma in Unione di comuni montani dovrebbe continuare a ricevere i fondi ATO e i fondi per la montagna.
Queste entrate possono finanziare il personale della ex comunità montana che diventa personale dell'unione o hanno un vincolo di destinazione per spese d'investimento?
Nel caso,invece, di scioglimento della CM, i predetti fondi passano ai comuni che dovranno associarsi in convenzione o unione per la loro gestione?
Grazie!
Queste entrate possono finanziare il personale della ex comunità montana che diventa personale dell'unione o hanno un vincolo di destinazione per spese d'investimento?
Nel caso,invece, di scioglimento della CM, i predetti fondi passano ai comuni che dovranno associarsi in convenzione o unione per la loro gestione?
Grazie!
mariagrazia- Messaggi : 121
Data d'iscrizione : 23.09.10
FONDO MONTAGNA
Vedo che scrivete di Fondi Montagna , ma per il 2012 ci sono previsioni?
grazie
G. Amerise
grazie
G. Amerise
gio.sibiano- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 19.10.12
Re: Comunità montana
gio.sibiano ha scritto:Vedo che scrivete di Fondi Montagna , ma per il 2012 ci sono previsioni?
grazie
G. Amerise
c'è in previsione solo la neve da noi in Piemonte...la Regione non si esprime
mariagrazia- Messaggi : 121
Data d'iscrizione : 23.09.10
Re: Comunità montana
la norma è quella seguente, evidenziando che spetta ad ogni singola regione predisporre, in accordo con i comuni e nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti ottimali per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, e di conseguenta costituire, nel caso di successiona ad una comunità montana, una unione di comuni montani
si evidenzia pertanto la completa autonomia regionale in tale materia, ora ufficializzata anche dalla legge nazionale con l'istituzione delle unioni di comuni montani, trattandosi di enti sub-regionali
ogni regione, con apposita legge regionale, stabilirà se le proprie comunità montane dovranno cessare le proprie funzioni, oppure trasformarsi in unioni di comuni montani, oppure operare sia per le funzioni proprie demandate dalla regione + l'esercizio associato di funzioni comunali (cosa che nel nostro caso stiamo già facendo da anni)
Art. 32. Unioni di comuni - DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
(articolo così sostituito dall'art. 19, comma 3, legge n. 135 del 2012)
1. L’unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3. Gli organi dell’unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell’esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell’ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.
4. L’unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione.
5. All’unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.
5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
(comma introdotto dall'art. 2, comma 6, decreto-legge n. 179 del 2012)
6. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse.
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell’interno per le finalità di cui all’articolo 6, commi 5 e 6.
Art. 33. Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni
1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni.
2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.
3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite.
4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:
a) nella disciplina delle incentivazioni:
b) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
c) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;
d) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.
si evidenzia pertanto la completa autonomia regionale in tale materia, ora ufficializzata anche dalla legge nazionale con l'istituzione delle unioni di comuni montani, trattandosi di enti sub-regionali
ogni regione, con apposita legge regionale, stabilirà se le proprie comunità montane dovranno cessare le proprie funzioni, oppure trasformarsi in unioni di comuni montani, oppure operare sia per le funzioni proprie demandate dalla regione + l'esercizio associato di funzioni comunali (cosa che nel nostro caso stiamo già facendo da anni)
Art. 32. Unioni di comuni - DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
(articolo così sostituito dall'art. 19, comma 3, legge n. 135 del 2012)
1. L’unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3. Gli organi dell’unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell’esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell’ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.
4. L’unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione.
5. All’unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.
5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
(comma introdotto dall'art. 2, comma 6, decreto-legge n. 179 del 2012)
6. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse.
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell’interno per le finalità di cui all’articolo 6, commi 5 e 6.
Art. 33. Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni
1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni.
2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.
3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite.
4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:
a) nella disciplina delle incentivazioni:
b) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
c) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;
d) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.
comunità montane e D.L. 174/2012
Potreste chiarimi questo dubbio :
il D.L. 174/2012 deve essere applicato anche alle comunità montane in quanto enti locali ,anche se nel D.L. si citano solo comuni e provincie?
grazie
il D.L. 174/2012 deve essere applicato anche alle comunità montane in quanto enti locali ,anche se nel D.L. si citano solo comuni e provincie?
grazie
gio.sibiano- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 19.10.12
Re: Comunità montana
pur nella solita "confusione normativa" dove non è mai chiaro se certe norme siano applicabili anche e come alle comunità montane, essendo queste :
La Corte è ancora più esplicita nella sentenza 237/2009, § 23 del Considerato in diritto, ove riprende le considerazioni espresse in una
pronuncia precedente all’entrata in vigore del Titolo V: “a giustifi cazione dell’intervento legislativo dello Stato, non può essere invocato
l’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., nella parte in cui assegna alla competenza esclusiva statale la materia relativa a ‘legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane’, atteso che il riferimento a detti enti deve ritenersi tassativo, mentre nella suddetta elencazione manca ogni riferimento alle Comunità montane. A ciò va aggiunto che l’art. 114 Cost. non contempla le Comunità montane tra i soggetti di autonomia destinatari del precetto in esso contenuto e non è possibile delineare, a livello costituzionale, alcuna equiordinazione tra Comuni e Comunità montane. Il carattere tassativo dell’enunciazione contenuta nel citato art. 114 è stato specificamente affermato da questa Corte nella sentenza 456/2005. La giurisprudenza costituzionale ha anche avuto modo di precisare (sentenza 229/2001), pronunciandosi su una ipotesi di soppressione di alcune Comunità montane, che queste ultime contribuiscono a comporre il sistema delle autonomie sub-regionali, pur senza assurgere a enti costituzionalmente o statutariamente necessari e che esse non sono enti necessari sulla base di norme costituzionali, sicché rientra nella potestà legislativa delle Regioni disporne anche, eventualmente, la soppressione”.
ritengo che le norme contenute nel DL 174/2012, riferendosi cmq agli "Enti Locali" siano applicabili anche alle comunità montane, con esclusione del patto di stabilità
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112
Art. 77-bis (Patto di stabilita' interno per gli enti locali)
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 (1.000 dal 2013) abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
La Corte è ancora più esplicita nella sentenza 237/2009, § 23 del Considerato in diritto, ove riprende le considerazioni espresse in una
pronuncia precedente all’entrata in vigore del Titolo V: “a giustifi cazione dell’intervento legislativo dello Stato, non può essere invocato
l’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., nella parte in cui assegna alla competenza esclusiva statale la materia relativa a ‘legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane’, atteso che il riferimento a detti enti deve ritenersi tassativo, mentre nella suddetta elencazione manca ogni riferimento alle Comunità montane. A ciò va aggiunto che l’art. 114 Cost. non contempla le Comunità montane tra i soggetti di autonomia destinatari del precetto in esso contenuto e non è possibile delineare, a livello costituzionale, alcuna equiordinazione tra Comuni e Comunità montane. Il carattere tassativo dell’enunciazione contenuta nel citato art. 114 è stato specificamente affermato da questa Corte nella sentenza 456/2005. La giurisprudenza costituzionale ha anche avuto modo di precisare (sentenza 229/2001), pronunciandosi su una ipotesi di soppressione di alcune Comunità montane, che queste ultime contribuiscono a comporre il sistema delle autonomie sub-regionali, pur senza assurgere a enti costituzionalmente o statutariamente necessari e che esse non sono enti necessari sulla base di norme costituzionali, sicché rientra nella potestà legislativa delle Regioni disporne anche, eventualmente, la soppressione”.
ritengo che le norme contenute nel DL 174/2012, riferendosi cmq agli "Enti Locali" siano applicabili anche alle comunità montane, con esclusione del patto di stabilità
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112
Art. 77-bis (Patto di stabilita' interno per gli enti locali)
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 (1.000 dal 2013) abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
D.L. n.174/2012
Ringrazio per la cortese risposta , mi rimane una perplessità , per l'applicazione faccio riferimento al numero di abitanti complessivo della Comunità Montana o al numero di abitanti del comune montano piu' popoloso?!!!
buon fine settimana
buon fine settimana
gio.sibiano- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 19.10.12
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