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assenze per terapia salvavita

2 partecipanti

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Messaggio  rosanna65 Mer 17 Ott 2012 - 2:42

in merito alla corretta applicazione della legge sulla terapia salvavita, fermo restando che tali giorni vanno retribuiti per intero e non entrano nel calcolo del periodo di comporto, si chiede come vanno consiederati i giorni che intercorrono tra una terapia e l'altra.
Grazie saluti

rosanna65

Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 12.04.12

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Messaggio  Paolo Gros Mer 17 Ott 2012 - 3:04


la disciplina dell’art. 10 del CCNL del 14.9.2000, in mancanza di espressa e diversa previsione contrattuale in proposito, trova applicazione solo a far data dal 15.9.2000, secondo la chiara indicazione contenuta nell’art. 57 dello stesso CCNL. Pertanto è applicabile, se ricorrono le particolari patologie che richiedono terapie salvavita e altre assimilabili, alcune delle quali sono espressamente indicate nello stesso art. 10, insorte a partire dal 15.9.2000;
nella disciplina dell’art. 10, secondo la precisa formulazione del testo, rientrano solo i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital necessari a sottoporsi a terapie salvavita o altre ad esse assimilabili. Quindi, non una qualunque patologia, ancorché grave e richiedente il ricovero ospedaliero, rientra nella previsione contrattuale, ma solo quelle che comportano la necessità per il lavoratore di sottoporsi a terapie salvavita, come esemplificate nel testo contrattuale, o ad altre ritenute tali o comunque assimilabili, sulla base di un espresso giudizio medico in tal senso. Proprio, perché trattasi di terapie salvavita, la clausola contrattuale estende il particolare beneficio da essa previsto anche ai giorni di assenza del lavoratore giustificate dalla necessità di sottoporsi alle stesse. Emerge, quindi, da tale ricostruzione che non possono essere ricondotti alla particolare disciplina dell’art.10 i periodi di assenza giustificati da ricovero ospedaliero e non giustificati da terapie salvavita né quelli di ulteriore assenza, anche se imputabili a convalescenza post-ospedaliera, ove manchi la particolare giustificazione della necessità di sottoporsi durante gli stessi a terapie salvavita. In questo ultimo caso le assenze devono essere debitamente certificate come avvenute a tale titolo dalla competente ASL o altra struttura convenzionata;
nel caso in cui la particolare patologia rientri nella previsione contrattuale, i giorni di ricovero ospedaliero e quelli di assenza dal lavoro dovuti esclusivamente alla necessità di sottoporsi alle più volte richiamate terapie salvavita, con l’esclusione quindi dei periodi di convalescenza, non sono considerati ai fini del computo del periodo massimo di conservazione del posto, secondo la disciplina dell’art.21 del CCNL del 6.7.1995, e sono retribuiti in misura completa
secondo le previsioni del comma 7, lett. a), del medesimo art.21;
ove non ricorra la particolare fattispecie prevista dall’art.10, per tutte le altre ipotesi di malattia del lavoratore continuerà a trovare applicazione solo la disciplina dell’art.21 del CCNL del 6.7.1995; si ritiene utile precisare che anche in caso di ricovero ospedaliero, ove il dipendente abbia superato già il periodo massimo retribuibile per intero (nove mesi), allo stesso deve essere corrisposto il solo trattamento economico previsto dalla lett. b) del comma 7, del citato articolo 21, in quanto il beneficio della corresponsione del 100% della retribuzione è previsto solo nel caso di ricovero ospedaliero che si colloca all’interno del periodo di cui alla lettera dello stesso comma 7;
nel caso di ulteriore malattia, che determini il superamento anche del periodo dei tre mesi retribuiti al 90%, il dipendente avrà diritto solo al 50% del trattamento economico; anche in questa ipotesi, l’eventuale ricovero ospedaliero intervenuto non attribuisce al dipendente il diritto a percepire il 100% della retribuzione;
in tutti i casi di cui ai precedenti numeri 4 e 5 i giorni di assenza per malattia devono essere computati anche ai fini della verifica del rispetto del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro, ai sensi del comma 1 dell’art.21 del CCNL del 6.7.1995, salvo che non possa trovare applicazione anche la previsione del comma 2 del medesimo art.21.
Paolo Gros
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