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Rendita, applicazione ed efficacia retroattiva

2 partecipanti

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Rendita, applicazione ed efficacia retroattiva Empty Rendita, applicazione ed efficacia retroattiva

Messaggio  CdRtrib Mer 17 Ott 2012 - 15:25

Quesito.
Un contribuente in data 1 ottobre 2011 procede, tramite accatastamento (docfa) a sopprimere alcune unità immobiliari (unità “A”, “B”, “C”) creandone una soltanto (unità “D”) che pertanto determina un classamento più oneroso in termini di rendita catastale (diversa categoria). Sui tracciati catastali la variazione viene annotata con effetto (data efficacia) dalla suindicata data di presentazione. Tuttavia, andando a guardare il docfa, il tecnico indica al 1 giugno 2009 la data del relativo “fine lavori”.
Ciò premesso, ai fini I.C.I.:
a) Deve assumersi la rendita delle unità “A”, “B” e “C” fino a tutto il 1 ottobre 2011 e, solo successivamente, la nuova dichiarata dell’unità “D” ?
b) Può invece, retroattivamente ed a far data dal 1 giugno 2009, essere assunta la nuova rendita dell’unità “D” in forza della tesi della “natura dichiarativa” della rendita che pertanto priverebbe di effetto le rendite delle unità “A”, “B” e “C” nel periodo 1 giugno 2009 – 1 ottobre 2011 ? In altri termini, può l'efficacia della rendita estendersi anche a periodi precedenti la data di presentazione degli atti di aggiornamento catastale laddove lo stesso dichiarante ne evidenzi il presupposto (specificando una data di "fine lavori" antecedente) ?



CdRtrib

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Rendita, applicazione ed efficacia retroattiva Empty Re: Rendita, applicazione ed efficacia retroattiva

Messaggio  Lucio Guerra Mer 17 Ott 2012 - 22:58

Premetto che personalmente prendo sempre a riferimento la data di iscrizione agli atti catastali della rendita derivante dalla variazione, tranne i casi in cui si tratti di accatastamenti di immobili che erano già presenti sul territorio e che non risultavano censiti (in questo caso accerto 5 anni + 1 per omessa)

Se invece vogliamo fare un esercizio accademico, o meglio, trovare un riferimento normativo che possa motivare l’applicabilità retroattiva della rendita attribuita a seguito di variazione catastale, questi sono i riferimenti :

Essendo una competenza comunale verificare/vigilare in merito alla “continuità” tra urbanistica/edilizia e catasto, è necessario verificare la data di ultimazione dei lavori risultante dalla pratica edilizia e relativo Titolo Abilitativo

La decorrenza della rendita, considerato che la variazione catastale andava presentata all’agenzia del territorio entro 30 gg dalla ultimazione dei lavori (vedi riferimenti normativi sotto riportati) ritengo che potrebbe essere considerata dal 01/07/2009 (01.06.2009 + 30 gg)

Qualora non sia presente agli atti una data di fine lavori è necessario avere dei riscontri oggettivi del momento in cui la nuova unità immobiliare di categoria “D” è divenuta abitabile o servibile all'uso cui è destinata e far decorrere la rendita catastale da tale data.

Riferimenti normativi

Il DPR 380/2001 stabilisce anche per gli interventi di attività edilizia libera di cui all’art.6, che, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

- articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
b) e dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unita' immobiliari gia' censite, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta “30 gg” giorni dal momento in cui esse si sono verificate. ))

Riferimenti normativi:

- Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 reca «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1994, n. 300).
- Si riporta il testo dell'art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, recante «Accertamento
generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1939, n. 108 e, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 settembre 1939, n. 206), come modificato dalla presente legge:
«Art. 28. - I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono
destinati, ancorche' esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare. Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.
La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unita' immobiliare su apposita scheda fornita
dall'amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria, designata su modello fornito dalla stessa Amministrazione, in conformita' delle norme di cui all'art.7.
I Comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, delle licenze di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, recante «Accertamento
generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1939, n. 108 e, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 settembre 1939, n. 206): «Art. 17. - Il nuovo catasto edilizio urbano e' conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun comune o porzione di comune, le mutazioni che avvengono:
a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore dei beni nonche' rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi;
b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della
classe. Le tariffe possono essere rivedute in sede di verificazione periodica od anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, salvo quanto e' disposto nel successivo art. 25.».
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