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VERSAMENTO AD EQUITALIA PER SOMME PIGNORATE
Buon giorno, il nostro Ente nell'effettuare la verifica di cui al 48/bis del 602/73, ha ricevuto da equitalia la comunicazione, nei termini, dell'inadempienza per un importo di circa 50.000 euro.
successivamente, tutto nei termini previsti di 30 giorni, equitalia ha emesso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi e l'ordine di pagare le somme pignorate presso terzi (noi) (ammontanti in tutto a circa 150.000). su tale ordine è scritto:
ORDINA al terzo di pagare direttamente all'agente di riscossione:
-decorsi 60 giorni dalla notifica del presente atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del debitore sia maturato anterirmente alla data di tale notifica;
-alle rispettive scadenze, le restanti somme;
il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi ecc...
AVVERTE E INTIMA
AL TERZO (NOI) di non disporre delle somme dovute e debende in ragione del rapporto sussistente con il Debitore (pignorato).
----------------------
quindi, in base alla mia interpretazione:
1) noi dobbiamo versare ad equitalia dopo 60 giorni dalla notifica e non prima (per dare il tempo, ritengo, alla società di fare ricorso all'atto di pignoramento) le seguenti somme:
-somme risultanti dall'interrogazione a seguito della quale è risultata l'inadempienza + eventuali somme risultanti da fatture giunte a scadenza e fino all'importo pignorato (150.000+interessi maturati dopo), tutto ciò senza dover effettuare ulteriori interrogazioni per inadempienze (48/bis) e senza che sia necessaria l'emissione da parte di equitalia di ulteriori atti.
2) l'atto di pignoramento e il relativo ordine di pagare ad equitalia perde efficacia solo in caso di ulteriore comunicazione (non sollecitata da noi) da parte di equitalia (ad es. in caso di ricorso vinto da parte del debitore che subisce il pignoramento)
ritenete la mia interpretazione corretta?
Grazie.
successivamente, tutto nei termini previsti di 30 giorni, equitalia ha emesso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi e l'ordine di pagare le somme pignorate presso terzi (noi) (ammontanti in tutto a circa 150.000). su tale ordine è scritto:
ORDINA al terzo di pagare direttamente all'agente di riscossione:
-decorsi 60 giorni dalla notifica del presente atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del debitore sia maturato anterirmente alla data di tale notifica;
-alle rispettive scadenze, le restanti somme;
il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi ecc...
AVVERTE E INTIMA
AL TERZO (NOI) di non disporre delle somme dovute e debende in ragione del rapporto sussistente con il Debitore (pignorato).
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quindi, in base alla mia interpretazione:
1) noi dobbiamo versare ad equitalia dopo 60 giorni dalla notifica e non prima (per dare il tempo, ritengo, alla società di fare ricorso all'atto di pignoramento) le seguenti somme:
-somme risultanti dall'interrogazione a seguito della quale è risultata l'inadempienza + eventuali somme risultanti da fatture giunte a scadenza e fino all'importo pignorato (150.000+interessi maturati dopo), tutto ciò senza dover effettuare ulteriori interrogazioni per inadempienze (48/bis) e senza che sia necessaria l'emissione da parte di equitalia di ulteriori atti.
2) l'atto di pignoramento e il relativo ordine di pagare ad equitalia perde efficacia solo in caso di ulteriore comunicazione (non sollecitata da noi) da parte di equitalia (ad es. in caso di ricorso vinto da parte del debitore che subisce il pignoramento)
ritenete la mia interpretazione corretta?
Grazie.
stefano1600- Messaggi : 62
Data d'iscrizione : 21.03.11
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