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previdenza pubblica funzioni
secondo le mie conoscenze le indennità corrisposte per pubbliche funzioni dalle regioni quali difensore civico, componenti del corecom, garante infanzia, garente diritti dei detenuti sono assoggettate solo a irpef e non a contributi previdenziali in quanto non sorgerebbe un rapporto di tipo contributivo.
posso avere riscontro a quanto enunciato? in tal caso esiste qualche norma o circolare a tal proposito? grazie.
posso avere riscontro a quanto enunciato? in tal caso esiste qualche norma o circolare a tal proposito? grazie.
rosario.debernardo- Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 21.07.12
funzioni
ci dice l'Agenzia delle entrate :
....Dalla configurazione del difensore civico sopra delineata, consegue che la
relativa funzione è fiscalmente riconducibile all’esercizio di pubbliche funzioni, ai
sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera f), del Tuir.
Per la qualificazione reddituale delle somme ai sensi della lettera f) dell’art. 50,
comma 1, del Tuir, è infatti necessario il verificarsi dei seguenti presupposti:
3
- la remunerazione deve essere erogata da parte dello Stato, delle regioni, delle
province o dei comuni;
- l’attività esercitata deve consistere nell’espletamento di una pubblica funzione.
Non si configura esercizio di pubbliche funzioni qualora ci sia un rapporto di
impiego con il soggetto erogante (art. 49) o un collegamento funzionale con l’attività
di dipendente (art. 50, lett. b) oppure qualora si sia in presenza di una carica elettiva
(art. 50, comma 1, lett. g), o infine qualora il percettore eserciti un’arte o professione o
un’impresa commerciale.
Le somme ricevute per l’esercizio di pubbliche funzioni, e dunque le indennità
corrisposte al difensore civico, compresi i rimborsi spese per convegni, seminari,
conferenze, gruppi di lavoro svolti nell’assolvimento di compiti istituzionali,
costituiscono reddito assimilato al lavoro dipendente e sono assoggettati alla relativa
tassazione ai sensi degli articoli 51 e 52 del Tuir.
Se il soggetto percettore svolge un’attività professionale ovvero esercita
un’impresa commerciale, come espressamente precisato dalla norma in esame
(“…sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o
professione di cui all’art. 53, comma 1, e non siano state effettuate nell’esercizio di
impresa commerciale”), il corrispettivo confluisce tra i redditi di lavoro autonomo o
di impresa, con i relativi obblighi di fatturazione ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto ed incremento della base imponibile ai fini Irap.
Le somme attribuite al difensore civico, nonostante la carica sia nella maggior
parte delle ipotesi elettiva, non possono essere inquadrate tra le indennità corrisposte
per cariche elettive di cui all’articolo 50, comma 1, lettera g), del Tuir.
Quest’ultima norma assimila ai redditi di lavoro dipendente le indennità
percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità
comunque denominate, se percepite in funzione di cariche elettive e per le funzioni di
cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione ed alla legge 27.12.1985 n. 816, nonché i
conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle suddette
cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica.
4
Rientrano dunque nell’art. 50, comma 1, lett. g), oltre alle indennità spettanti ai
parlamentari, quelle spettanti ai consiglieri regionali, provinciali e comunali (art. 114
Cost.), ai giudici della Corte Costituzionale (art. 135 Cost.) nonché le indennità
spettanti, ai sensi della legge 27.12.1985 n. 816, agli amministratori degli enti locali.
Quest’ultima legge è stata abrogata dall’articolo 274, comma 1, lettera o), del d.
lgs. 267/2000, recante il Testo Unico degli Enti locali, ed attualmente la disciplina
relativa alle indennità ed ai gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti
locali è contenuta negli articolo 77 e ss. del Tuel.
La nuova disposizione fornisce la definizione di amministratore locale,
comprendendo nella categoria in oggetto i sindaci, anche metropolitani, i presidenti
delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i
componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli
comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle
comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra
enti locali, nonché i componenti degli organi di accentramento.
Tra le cariche elettive tassativamente individuate dall’articolo 50, comma 1,
lettera g), del Tuir, non è dunque ricompresa la funzione di difensore civico, e quindi
non assume rilievo la circostanza che l’Ombudsman venga eletto dai consiglieri
regionali, provinciali o comunali.
Alle somme corrisposte al difensore civico a titolo di rimborso spese non è,
pertanto, applicabile il trattamento di esenzione previsto dall’articolo 52, comma 1,
lettera b), per i rimborsi erogati ai titolari di cariche elettive.
RISOLUZIONE N. 126/E
Roma, 9 dicembre 2010
....Dalla configurazione del difensore civico sopra delineata, consegue che la
relativa funzione è fiscalmente riconducibile all’esercizio di pubbliche funzioni, ai
sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera f), del Tuir.
Per la qualificazione reddituale delle somme ai sensi della lettera f) dell’art. 50,
comma 1, del Tuir, è infatti necessario il verificarsi dei seguenti presupposti:
3
- la remunerazione deve essere erogata da parte dello Stato, delle regioni, delle
province o dei comuni;
- l’attività esercitata deve consistere nell’espletamento di una pubblica funzione.
Non si configura esercizio di pubbliche funzioni qualora ci sia un rapporto di
impiego con il soggetto erogante (art. 49) o un collegamento funzionale con l’attività
di dipendente (art. 50, lett. b) oppure qualora si sia in presenza di una carica elettiva
(art. 50, comma 1, lett. g), o infine qualora il percettore eserciti un’arte o professione o
un’impresa commerciale.
Le somme ricevute per l’esercizio di pubbliche funzioni, e dunque le indennità
corrisposte al difensore civico, compresi i rimborsi spese per convegni, seminari,
conferenze, gruppi di lavoro svolti nell’assolvimento di compiti istituzionali,
costituiscono reddito assimilato al lavoro dipendente e sono assoggettati alla relativa
tassazione ai sensi degli articoli 51 e 52 del Tuir.
Se il soggetto percettore svolge un’attività professionale ovvero esercita
un’impresa commerciale, come espressamente precisato dalla norma in esame
(“…sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o
professione di cui all’art. 53, comma 1, e non siano state effettuate nell’esercizio di
impresa commerciale”), il corrispettivo confluisce tra i redditi di lavoro autonomo o
di impresa, con i relativi obblighi di fatturazione ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto ed incremento della base imponibile ai fini Irap.
Le somme attribuite al difensore civico, nonostante la carica sia nella maggior
parte delle ipotesi elettiva, non possono essere inquadrate tra le indennità corrisposte
per cariche elettive di cui all’articolo 50, comma 1, lettera g), del Tuir.
Quest’ultima norma assimila ai redditi di lavoro dipendente le indennità
percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità
comunque denominate, se percepite in funzione di cariche elettive e per le funzioni di
cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione ed alla legge 27.12.1985 n. 816, nonché i
conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle suddette
cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica.
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Rientrano dunque nell’art. 50, comma 1, lett. g), oltre alle indennità spettanti ai
parlamentari, quelle spettanti ai consiglieri regionali, provinciali e comunali (art. 114
Cost.), ai giudici della Corte Costituzionale (art. 135 Cost.) nonché le indennità
spettanti, ai sensi della legge 27.12.1985 n. 816, agli amministratori degli enti locali.
Quest’ultima legge è stata abrogata dall’articolo 274, comma 1, lettera o), del d.
lgs. 267/2000, recante il Testo Unico degli Enti locali, ed attualmente la disciplina
relativa alle indennità ed ai gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti
locali è contenuta negli articolo 77 e ss. del Tuel.
La nuova disposizione fornisce la definizione di amministratore locale,
comprendendo nella categoria in oggetto i sindaci, anche metropolitani, i presidenti
delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i
componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli
comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle
comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra
enti locali, nonché i componenti degli organi di accentramento.
Tra le cariche elettive tassativamente individuate dall’articolo 50, comma 1,
lettera g), del Tuir, non è dunque ricompresa la funzione di difensore civico, e quindi
non assume rilievo la circostanza che l’Ombudsman venga eletto dai consiglieri
regionali, provinciali o comunali.
Alle somme corrisposte al difensore civico a titolo di rimborso spese non è,
pertanto, applicabile il trattamento di esenzione previsto dall’articolo 52, comma 1,
lettera b), per i rimborsi erogati ai titolari di cariche elettive.
RISOLUZIONE N. 126/E
Roma, 9 dicembre 2010
Re: previdenza pubblica funzioni
ti ringrazio della risposta ma la stessa riguarda il trattamento fiscale di tali redditi di cui non avevo perplessità.
la mia domanda è un'altra.
tali compensi hanno rilevana ai fini previcenziali o no? c'è obbligo contributivo o no?
secondo me no in quanto hanno unari levanza solo fiscale ma non trovo una fonte normativa o circolare al riguardo-
grazie
la mia domanda è un'altra.
tali compensi hanno rilevana ai fini previcenziali o no? c'è obbligo contributivo o no?
secondo me no in quanto hanno unari levanza solo fiscale ma non trovo una fonte normativa o circolare al riguardo-
grazie
rosario.debernardo- Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 21.07.12
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