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FESTE PATRONALI- CONTRIBUTO
Secondo voi è possibile, alla luce dei tagli imposti dal d.l. 78/2010, erogare un contributo al comitato feste.
GEPI- Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10
Feste
Assolutamente si.
In alto a sinistra in CERCA inserisci "tagli" e metti il flag su "Risultati secondo Messaggi" trovi decine di post a riguardo ed anche in riferimento specifico alle feste patronali.
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Re: FESTE PATRONALI- CONTRIBUTO
L'ho trovato. Era quello che pensavo anche io. Atto discrezionale di liberalità da parte della giunta. Grazie
GEPI- Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10
Re: FESTE PATRONALI- CONTRIBUTO
delle feste patronali si è occupata anche la corte conti lombardia 1076 2010 come segue :
Passando al secondo interrogativo, la portata del divieto di "spese per sponsorizzazioni" ex art. 6
comma 9 d.l. n. 78/2010 da parte delle Pubbliche Amministrazioni richiede un succinto
inquadramento preliminare.
E' noto che nella pratica odierna dei rapporti commerciali tra soggetti economici il fenomeno della
sponsorizzazione consiste in una forma di promozione per cui un soggetto (sponsee) si obbliga
dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro
soggetto (sponsor), il quale attraverso tale "abbinamento" si propone di incrementare la propria
immagine e notorietà presso il pubblico.
L'istituto ha conosciuto significativo sviluppo nella prassi, in particolare nei settori sportivi e
culturali.
Sotto il profilo giuridico manca tutt'oggi una puntuale definizione di fonte normativa, ragion per cui
l'individuazione dei tratti caratterizzanti è rimessa all'interprete.
Parte della dottrina ha assimilato tale negozio giuridico a contratti tipici quali l'appalto di servizi o il
contratto d'opera, ma la suddetta ricostruzione non appare condivisa: infatti lo sponsee, di regola,
non garantisce un risultato e, comunque, l'attività svolta da quest'ultimo non consiste ex se nel
prestare un servizio allo sponsor.
In sintesi, sulla scorta di quanto osservato, la sponsorizzazione è il contratto atipico, a titolo oneroso
ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee), dietro corrispettivo o concorso
nelle spese dell'iniziativa, assume l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno
distintivo dell'altra parte (sponsor).
L'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha riconosciuto espressamente alle Pubbliche
Amministrazioni la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione, al fine di favorire
l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie, nonché una
migliore qualità dei servizi prestati, purché detti contratti siano diretti a perseguire interessi pubblici
e non cagionino conflitti di interesse tra attività pubblica e attività privata, comportando risparmi di
spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Successivamente, per gli enti locali, l'art. 119 del d.lgs. n.
267/2000 ha precisato che "in applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine
di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali
indicati nel presente testo unico possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze e
servizi aggiuntivi". L'art. 26 del d. lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti), ricorrendo determinati
presupposti, ha escluso il contratto di sponsorizzazione dall'applicazione del Codice medesimo,
prevedendo, però, il rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici dei principi generali del
Trattato UE nella scelta dello sponsor nonché delle disposizioni in materia di requisiti di
qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. Vi sono, poi, norme specifiche di
settore, ad esempio in ambito scolastico l'art. 41 del d.m. 1/2/2001 n. 44.
Le criticità dell'istituto nel caso in cui ne sia parte la P.A. coinvolgono profili di evidenza pubblica
(modalità di scelta della controparte privata), di immagine (non essendo consentito
all'Amministrazione associare il proprio nomen a qualsivoglia iniziativa), nonché di matrice
finanziaria laddove comportino oneri a carico dell'ente pubblico.
In relazione a quest'ultimo aspetto interviene il radicale divieto di "spese per sponsorizzazioni" ex
art. 6 comma 9 d.l. n. 78/2010, oggetto del quesito proposto.
Nel dettaglio, il dubbio avanzato dalla Civica Amministrazione attiene alla sussumibilità in tale
divieto delle varie contribuzioni a carico degli enti locali in favore di associazioni private
allorquando Comuni e Province assumono il patrocinio delle relative iniziative. Le suddette
contribuzioni possono rivestire natura diretta, in termini di veri e propri esborsi monetari, oppure -
come segnala il Comune di Settala - indiretta, quali concessione gratuita di locali o strutture,
esenzione o riduzione del pagamento della Tosap o del canone per l'occupazione del suolo.
Orbene, la giurisprudenza civile distingue nettamente l'accordo di patrocinio dal contratto di
sponsorizzazione, argomentando che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività
di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli
si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel
vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Si configura, dunque, una
donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive (Cass. Civ., sez. III, 21
maggio 1998, n. 5086).
La Sezione ha valorizzato una nozione lata di sponsorizzazione di matrice giuscontabile, in
coerenza con la ratio di riduzione degli oneri a carico delle Amministrazioni e con finalità antielusive.
In sede consultiva, in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art.
61 commi 6 e 15 del d.l. n. 112/2008, ha infatti statuito che "il termine sponsorizzazioni .. si
riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per
addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento" (delibera
n. 2/2009).
Muovendo da quest'ultima estensione oggettiva, il Collegio osserva che il divieto di spese per
sponsorizzazioni ex d.l. n. 78/2010 presuppone, altresì, un vaglio di natura telelogica.
Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma,
quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di
sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune,
così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di
iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività
anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente
esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di
erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione
(anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti
costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.
In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota,
nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di
sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del
Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e
viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che
(direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di
erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine
dell'Amministrazione.
Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto
di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella
motivazione del provvedimento. L'Amministrazione avrà cura di evidenziare i presupposti di fatto e
l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo,
nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa
del servizio.
Passando al secondo interrogativo, la portata del divieto di "spese per sponsorizzazioni" ex art. 6
comma 9 d.l. n. 78/2010 da parte delle Pubbliche Amministrazioni richiede un succinto
inquadramento preliminare.
E' noto che nella pratica odierna dei rapporti commerciali tra soggetti economici il fenomeno della
sponsorizzazione consiste in una forma di promozione per cui un soggetto (sponsee) si obbliga
dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro
soggetto (sponsor), il quale attraverso tale "abbinamento" si propone di incrementare la propria
immagine e notorietà presso il pubblico.
L'istituto ha conosciuto significativo sviluppo nella prassi, in particolare nei settori sportivi e
culturali.
Sotto il profilo giuridico manca tutt'oggi una puntuale definizione di fonte normativa, ragion per cui
l'individuazione dei tratti caratterizzanti è rimessa all'interprete.
Parte della dottrina ha assimilato tale negozio giuridico a contratti tipici quali l'appalto di servizi o il
contratto d'opera, ma la suddetta ricostruzione non appare condivisa: infatti lo sponsee, di regola,
non garantisce un risultato e, comunque, l'attività svolta da quest'ultimo non consiste ex se nel
prestare un servizio allo sponsor.
In sintesi, sulla scorta di quanto osservato, la sponsorizzazione è il contratto atipico, a titolo oneroso
ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee), dietro corrispettivo o concorso
nelle spese dell'iniziativa, assume l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno
distintivo dell'altra parte (sponsor).
L'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha riconosciuto espressamente alle Pubbliche
Amministrazioni la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione, al fine di favorire
l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie, nonché una
migliore qualità dei servizi prestati, purché detti contratti siano diretti a perseguire interessi pubblici
e non cagionino conflitti di interesse tra attività pubblica e attività privata, comportando risparmi di
spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Successivamente, per gli enti locali, l'art. 119 del d.lgs. n.
267/2000 ha precisato che "in applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine
di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali
indicati nel presente testo unico possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze e
servizi aggiuntivi". L'art. 26 del d. lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti), ricorrendo determinati
presupposti, ha escluso il contratto di sponsorizzazione dall'applicazione del Codice medesimo,
prevedendo, però, il rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici dei principi generali del
Trattato UE nella scelta dello sponsor nonché delle disposizioni in materia di requisiti di
qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. Vi sono, poi, norme specifiche di
settore, ad esempio in ambito scolastico l'art. 41 del d.m. 1/2/2001 n. 44.
Le criticità dell'istituto nel caso in cui ne sia parte la P.A. coinvolgono profili di evidenza pubblica
(modalità di scelta della controparte privata), di immagine (non essendo consentito
all'Amministrazione associare il proprio nomen a qualsivoglia iniziativa), nonché di matrice
finanziaria laddove comportino oneri a carico dell'ente pubblico.
In relazione a quest'ultimo aspetto interviene il radicale divieto di "spese per sponsorizzazioni" ex
art. 6 comma 9 d.l. n. 78/2010, oggetto del quesito proposto.
Nel dettaglio, il dubbio avanzato dalla Civica Amministrazione attiene alla sussumibilità in tale
divieto delle varie contribuzioni a carico degli enti locali in favore di associazioni private
allorquando Comuni e Province assumono il patrocinio delle relative iniziative. Le suddette
contribuzioni possono rivestire natura diretta, in termini di veri e propri esborsi monetari, oppure -
come segnala il Comune di Settala - indiretta, quali concessione gratuita di locali o strutture,
esenzione o riduzione del pagamento della Tosap o del canone per l'occupazione del suolo.
Orbene, la giurisprudenza civile distingue nettamente l'accordo di patrocinio dal contratto di
sponsorizzazione, argomentando che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività
di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli
si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel
vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Si configura, dunque, una
donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive (Cass. Civ., sez. III, 21
maggio 1998, n. 5086).
La Sezione ha valorizzato una nozione lata di sponsorizzazione di matrice giuscontabile, in
coerenza con la ratio di riduzione degli oneri a carico delle Amministrazioni e con finalità antielusive.
In sede consultiva, in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art.
61 commi 6 e 15 del d.l. n. 112/2008, ha infatti statuito che "il termine sponsorizzazioni .. si
riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per
addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento" (delibera
n. 2/2009).
Muovendo da quest'ultima estensione oggettiva, il Collegio osserva che il divieto di spese per
sponsorizzazioni ex d.l. n. 78/2010 presuppone, altresì, un vaglio di natura telelogica.
Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma,
quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di
sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune,
così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di
iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività
anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente
esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di
erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione
(anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti
costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.
In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota,
nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di
sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del
Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e
viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che
(direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di
erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine
dell'Amministrazione.
Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto
di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella
motivazione del provvedimento. L'Amministrazione avrà cura di evidenziare i presupposti di fatto e
l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo,
nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa
del servizio.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
CONTRIBUTO ALLA BANDA
Nell'organizzare la festa del patrono, si è deciso di ingaggiare una banda cittadina per un concerto. La banda chiede l'erogazione di un contributo + un rinfresco/cena per 60 persone (gli elementi della banda). Erogare il contributo non è un problema, ma come faccio a pagare il ristorante?
Avrei pensato:
- o si configura un rimborso spese, quindi a seguito di presentazione di ricevuta fiscale o comunque pezza giustificativa della spesa sostenuta, rimborso a posteriori la banda;
- o aumento il contributo dell'importo necessario per pagare il ristorante (?), erogo l'intero importo alla banda, che si arrangerà a pagare il ristorante.
Cosa ne dite? Altri suggerimenti?
Avrei pensato:
- o si configura un rimborso spese, quindi a seguito di presentazione di ricevuta fiscale o comunque pezza giustificativa della spesa sostenuta, rimborso a posteriori la banda;
- o aumento il contributo dell'importo necessario per pagare il ristorante (?), erogo l'intero importo alla banda, che si arrangerà a pagare il ristorante.
Cosa ne dite? Altri suggerimenti?
francesca- Messaggi : 97
Data d'iscrizione : 16.03.11
Contributo
Ti consiglio di auemntare il contributo e richiedere le pezze giustificative alla banda tra le quali inseriranno la fattura del ristorante quale rimborso spese.
banda nota spese
Il mio Comune ha dato incarico alla locale banda della città di eseguire 2 concerti estivi nel corso dell'anno 2012, è stato assunto impegno di spesa come per gli altri eventi estivi. Oggi la banda comunica che essendo onlus non può emettere fattura ma nota spese con la dichiarazione di essere esente da regime IVA ai sensi della normativa....... alla luce di quanto esposto è corretto procedere alla liquidazione senza chiedere il durc? o è necessaria la fattura?
condorisa- Messaggi : 11
Data d'iscrizione : 05.09.12
Onlus
L’ONLUS non è obbligata ad emettere ricevuta o scontrino fiscale per le sole attività istituzionali; mentre è obbligata ad emettere ricevuta o scontrino fiscale per le attività connesse.
Tuttavia, rimane per tutte le attività di natura commerciale (sia istituzionali che connesse) l’obbligo di emissione della fattura, fatta eccezione per le attività del commercio al minuto.
Firmate se condividete la petizione al link
http://firmiamo.it/asfel
Tuttavia, rimane per tutte le attività di natura commerciale (sia istituzionali che connesse) l’obbligo di emissione della fattura, fatta eccezione per le attività del commercio al minuto.
Firmate se condividete la petizione al link
http://firmiamo.it/asfel
Permessi in questa sezione del forum:
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Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin