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Ferie non godute segretario - il Ministero
È possibile il pagamento sostitutivo per i giorni di ferie maturati e non goduti dal segretario?
Risposta:
Il segretario comunale e provinciale, oltre ad instaurare un rapporto di lavoro con questa amministrazione al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, è anche titolare di un rapporto di servizio a tempo determinato, corrispondente alla durata del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo hanno nominato, ai quali spettano, ai sensi del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 465/1997 e dell’art. 99, del D.Lgs. n. 267/2000, le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi al rapporto funzionale con l’ente locale presso cui presta servizio.
Le ferie dei segretari comunali e provinciali, in linea con quanto disposto dall’art.10 del D.Lgs. n. 66/2003, sono disciplinate dall’art. 20 del CCNL di categoria sottoscritto il 16 maggio 2001, ai sensi del quale: “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dal segretario in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’ente. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. Fermo stando il disposto del comma 8, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, l’amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l’amministrazione receda dal rapporto ai sensi della normativa vigente.”.
Tuttavia, il riferimento al pagamento sostitutivo delle ferie non fruite per esigenze di servizio all’atto della cessazione del rapporto di lavoro operato dalla citata disposizione negoziale, deve intendersi esclusivamente quale possibilità di monetizzare le ferie maturate e non godute non già al momento dell’interruzione del rapporto di servizio (che, come sopra rammentato, il segretario instaura con l’ente locale che lo ha nominato), bensì alla data dell’estinzione del rapporto di lavoro con questa amministrazione che si realizza con la cancellazione dall’albo.
Sulla scorta della predetta disposizione negoziale, pertanto, le ferie maturate e non godute non danno luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, e non sono dunque monetizzabili, salvo le tassative ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 52 del CCNL di categoria del 16 maggio 2001, tra le quali non rientra certamente il caso di specie.
In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.
Nel momento in cui un segretario viene nominato titolare di una sede di segreteria, si instaura un rapporto funzionale con il sindaco cui spettano, giusto il disposto dell’art.15, comma 1, del d.P.R. n. 465/1997, le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi a tale rapporto, ivi comprese le ferie e tutti gli altri diritti maturati dal segretario durante il proprio rapporto di lavoro con questa amministrazione, rapporto di lavoro che rimane intatto anche nell’ipotesi in cui lo stesso, a seguito del rinnovo elettorale, non venga confermato.
Al segretario comunale e provinciale si applica, inoltre, il cd. principio del “trascinamento”, in forza del quale, stante la continuità ed unicità del rapporto di lavoro con questa Ex-Agenzia, nel caso in cui si succedano diversi rapporti di servizio, il segretario porta con sé le ferie maturate in precedenza e non godute, nei limiti previsti dall’art. 20 del CCNL.
Il suddetto principio si applica ai segretari comunali e provinciali esclusivamente nei casi in cui si succedano - intervallati o meno da un periodo di disponibilità - diversi rapporti di servizio.
Così, ad esempio, il segretario titolare in un comune potrà usufruire delle ferie residue maturate e non godute anche nella diversa sede ove dovesse essere successivamente nominato titolare, ovvero nell’ambito del rapporto di lavoro con questa amministrazione nel caso in cui fosse collocato in disponibilità.
Allo stesso modo, il segretario in disponibilità avrà diritto a godere dei residui giorni di ferie nell’amministrazione ove fosse nominato titolare.
Risposta:
Il segretario comunale e provinciale, oltre ad instaurare un rapporto di lavoro con questa amministrazione al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, è anche titolare di un rapporto di servizio a tempo determinato, corrispondente alla durata del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo hanno nominato, ai quali spettano, ai sensi del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 465/1997 e dell’art. 99, del D.Lgs. n. 267/2000, le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi al rapporto funzionale con l’ente locale presso cui presta servizio.
Le ferie dei segretari comunali e provinciali, in linea con quanto disposto dall’art.10 del D.Lgs. n. 66/2003, sono disciplinate dall’art. 20 del CCNL di categoria sottoscritto il 16 maggio 2001, ai sensi del quale: “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dal segretario in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’ente. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. Fermo stando il disposto del comma 8, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, l’amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l’amministrazione receda dal rapporto ai sensi della normativa vigente.”.
Tuttavia, il riferimento al pagamento sostitutivo delle ferie non fruite per esigenze di servizio all’atto della cessazione del rapporto di lavoro operato dalla citata disposizione negoziale, deve intendersi esclusivamente quale possibilità di monetizzare le ferie maturate e non godute non già al momento dell’interruzione del rapporto di servizio (che, come sopra rammentato, il segretario instaura con l’ente locale che lo ha nominato), bensì alla data dell’estinzione del rapporto di lavoro con questa amministrazione che si realizza con la cancellazione dall’albo.
Sulla scorta della predetta disposizione negoziale, pertanto, le ferie maturate e non godute non danno luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, e non sono dunque monetizzabili, salvo le tassative ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 52 del CCNL di categoria del 16 maggio 2001, tra le quali non rientra certamente il caso di specie.
In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.
Nel momento in cui un segretario viene nominato titolare di una sede di segreteria, si instaura un rapporto funzionale con il sindaco cui spettano, giusto il disposto dell’art.15, comma 1, del d.P.R. n. 465/1997, le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi a tale rapporto, ivi comprese le ferie e tutti gli altri diritti maturati dal segretario durante il proprio rapporto di lavoro con questa amministrazione, rapporto di lavoro che rimane intatto anche nell’ipotesi in cui lo stesso, a seguito del rinnovo elettorale, non venga confermato.
Al segretario comunale e provinciale si applica, inoltre, il cd. principio del “trascinamento”, in forza del quale, stante la continuità ed unicità del rapporto di lavoro con questa Ex-Agenzia, nel caso in cui si succedano diversi rapporti di servizio, il segretario porta con sé le ferie maturate in precedenza e non godute, nei limiti previsti dall’art. 20 del CCNL.
Il suddetto principio si applica ai segretari comunali e provinciali esclusivamente nei casi in cui si succedano - intervallati o meno da un periodo di disponibilità - diversi rapporti di servizio.
Così, ad esempio, il segretario titolare in un comune potrà usufruire delle ferie residue maturate e non godute anche nella diversa sede ove dovesse essere successivamente nominato titolare, ovvero nell’ambito del rapporto di lavoro con questa amministrazione nel caso in cui fosse collocato in disponibilità.
Allo stesso modo, il segretario in disponibilità avrà diritto a godere dei residui giorni di ferie nell’amministrazione ove fosse nominato titolare.
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