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3 partecipanti
avvio procedura pre-dissesto in presenza di aliquote tributi non in misura massima e delibera cdc
Sono presidente di un collegio dei revisori di un comune >15000 abitanti.
l'ente ha appena ricevuto dalla sez reg della cdc una pronuncia in ordine al questionario sul consuntivo 2010 che prevede l'adozione di misure correttive in ordine a delle assunzioni di personale a tempo indeterminato operate, a dire della cdc, in violazione dell'art. 76 c. 7 del dl 112-2008 essendo il rapporto spese personale / spesa corrente consuntivo 2009 > limite 50% previsto (anche se nel 2010 il limite era sceso al 48,3%...), disponendo l'adozione delle necessarie azioni correttive (!!!).
Da più parti, si valutava l'opportunità di procedere alla procedura di riequilibrio finanziario ex dl 174.
Però, la lettera r) del comma 2 dell'art. 3 del dl 174-2012 evidenzia che "La predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti abbia già provveduto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266."
Il problema, da me riscontrato, è che il comune in questione non ha ancora approvato il bilancio preventivo 2012 ma la delibera assunta il 30.10.2012 dal consiglio comunale dietro proposta del responsabile servizi finanziari sulle aliquote imu per l'anno 2012 reca aliquote in misura inferiore (0,96) rispetto al massimo previsto dallo stesso dl 174 per poter eventualmente accedere alla procedura di pre dissesto.
Chiedo a questo punto:
a) se sia comunque ostativo alla presentazione della procedura di pre-dissesto, e quindi NON sanabile fino all'approvazione del preventivo anno 2013, l'aver assunto per il 2012 delle aliquote di tributi propri inferiori al massimo previsto dalla legge;
b) se il divieto previsto dalla lettera r) del comma 2 dell'art. 3 del dl 174-2012 debba ritenersi, dal tenore letterale della norma, solo un blocco temporaneo all'avvio della procedura, in quanto, una volta assunte le misure prescritte dalla corte dei conti con la propria pronuncia, si potrebbe procedere alla redazione del piano pluriennale di riequilibrio finanziario.
grazie per l'attenzione
l'ente ha appena ricevuto dalla sez reg della cdc una pronuncia in ordine al questionario sul consuntivo 2010 che prevede l'adozione di misure correttive in ordine a delle assunzioni di personale a tempo indeterminato operate, a dire della cdc, in violazione dell'art. 76 c. 7 del dl 112-2008 essendo il rapporto spese personale / spesa corrente consuntivo 2009 > limite 50% previsto (anche se nel 2010 il limite era sceso al 48,3%...), disponendo l'adozione delle necessarie azioni correttive (!!!).
Da più parti, si valutava l'opportunità di procedere alla procedura di riequilibrio finanziario ex dl 174.
Però, la lettera r) del comma 2 dell'art. 3 del dl 174-2012 evidenzia che "La predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti abbia già provveduto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266."
Il problema, da me riscontrato, è che il comune in questione non ha ancora approvato il bilancio preventivo 2012 ma la delibera assunta il 30.10.2012 dal consiglio comunale dietro proposta del responsabile servizi finanziari sulle aliquote imu per l'anno 2012 reca aliquote in misura inferiore (0,96) rispetto al massimo previsto dallo stesso dl 174 per poter eventualmente accedere alla procedura di pre dissesto.
Chiedo a questo punto:
a) se sia comunque ostativo alla presentazione della procedura di pre-dissesto, e quindi NON sanabile fino all'approvazione del preventivo anno 2013, l'aver assunto per il 2012 delle aliquote di tributi propri inferiori al massimo previsto dalla legge;
b) se il divieto previsto dalla lettera r) del comma 2 dell'art. 3 del dl 174-2012 debba ritenersi, dal tenore letterale della norma, solo un blocco temporaneo all'avvio della procedura, in quanto, una volta assunte le misure prescritte dalla corte dei conti con la propria pronuncia, si potrebbe procedere alla redazione del piano pluriennale di riequilibrio finanziario.
grazie per l'attenzione
casticla- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 21.11.11
pre dissesto
E' ostativo alla presentazione della procedura di pre-dissesto, e quindi NON sanabile fino all'approvazione del preventivo anno 2013, l'aver assunto per il 2012 delle aliquote di tributi propri inferiori al massimo previsto dalla legge;
Anche perche' da come scrivi non pare che ....abbia già provveduto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive
Anche perche' da come scrivi non pare che ....abbia già provveduto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive
Re: avvio procedura pre-dissesto in presenza di aliquote tributi non in misura massima e delibera cdc
In merito all'avvio della procedura del c.d. pre-dissesto la norma prevede quanto segue:
Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il
periodo di durata del piano, l'ente:
a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima
consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla
legislazione vigente;
b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni
servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la
copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista
dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura
integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto.
Da una mia personalissima interpretazione, mi pare di capire che l'obbligo di aumentare i tributi è limitato alla copertura integrale dei soli servizi a domanda individuale (smaltimento rifiuti e acquedotto). Sullo smaltimento dei rifiuti, a prescindere dalla norma in commento, lo prevede già il nuovo tributo:Tares.Sulle aliquote imu, pertanto, devo dedurre che è una facoltà dell'ente aumentarle al massimo a condizione che si riesca comunque a garantire il riequilibrio finanziario.
Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il
periodo di durata del piano, l'ente:
a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima
consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla
legislazione vigente;
b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni
servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la
copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista
dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura
integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto.
Da una mia personalissima interpretazione, mi pare di capire che l'obbligo di aumentare i tributi è limitato alla copertura integrale dei soli servizi a domanda individuale (smaltimento rifiuti e acquedotto). Sullo smaltimento dei rifiuti, a prescindere dalla norma in commento, lo prevede già il nuovo tributo:Tares.Sulle aliquote imu, pertanto, devo dedurre che è una facoltà dell'ente aumentarle al massimo a condizione che si riesca comunque a garantire il riequilibrio finanziario.
Mara82- Messaggi : 92
Data d'iscrizione : 18.12.10
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