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2 partecipanti
assunzione a tempo indeterminato dirigente
Chiedo cortesemente vs parere in merito al presente quesito:
premesso che in questo Comune, sottoposto al patto di stabilità e rispettoso dei requisiti per procedere ad assunzioni di personale (riduzione spesa personale rispetto all'anno precedente ed incidenza percentuale sulla spesa corrente sotto il 50%, rispetto patto stabilità anno precedente) un funzionario a tempo indeterminato dell'ente (D3) ricopre attualmente incarico dirigenziale ex art.110, previa collocazione in aspettativa non retribuita. A seguito di concorso pubblico per dirigente, espletato nel corrente anno dall'Ente di appartenenza, lo stesso è risultato vincitore. Può l'ente procedere direttamente all'assunzione a tempo indeterminato, considerato che non vi è alcun aggravio di spesa di personale, o viceversa deve procedere a conteggiare la spesa nel limite del 40% della spesa dei cessati (se sì con quale criterio di calcolo: differenziale fra spesa di funzionario e dirigente? o altro). Tale secondo criterio apparirebbe, a parere dell'ufficio scrivente, troppo penalizzante, equiparando l'assunzione di un ulteriore dirigente ad una trasformazione giuridica senza aggravio di spesa di personale. Si ringrazia in anticipo anche per eventuali suggerimenti che saranno forniti.
premesso che in questo Comune, sottoposto al patto di stabilità e rispettoso dei requisiti per procedere ad assunzioni di personale (riduzione spesa personale rispetto all'anno precedente ed incidenza percentuale sulla spesa corrente sotto il 50%, rispetto patto stabilità anno precedente) un funzionario a tempo indeterminato dell'ente (D3) ricopre attualmente incarico dirigenziale ex art.110, previa collocazione in aspettativa non retribuita. A seguito di concorso pubblico per dirigente, espletato nel corrente anno dall'Ente di appartenenza, lo stesso è risultato vincitore. Può l'ente procedere direttamente all'assunzione a tempo indeterminato, considerato che non vi è alcun aggravio di spesa di personale, o viceversa deve procedere a conteggiare la spesa nel limite del 40% della spesa dei cessati (se sì con quale criterio di calcolo: differenziale fra spesa di funzionario e dirigente? o altro). Tale secondo criterio apparirebbe, a parere dell'ufficio scrivente, troppo penalizzante, equiparando l'assunzione di un ulteriore dirigente ad una trasformazione giuridica senza aggravio di spesa di personale. Si ringrazia in anticipo anche per eventuali suggerimenti che saranno forniti.
ninaf- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 03.11.12
110
deve procedere a conteggiare la spesa nel limite del 40% della spesa dei cessati a qualsivoglia titolo a tempo indeterminato( nel cao il D3 ovvero altre cessazioni ) essendo quindi escluso lo stipendio in godimento per l'incarico a TD ex 110.
Una curiosita' ....ricopre attualmente incarico dirigenziale ex art.110, previa collocazione in aspettativa non retribuita
Da cio' che comprendo presso lo stesso ente e tanto non mi pare corretto.
Ricordo infatti che La materia è resa controversa dalla presenza di disposizioni differenti dettate nell'articolo 110 del TUEL e nel D.Lgs n. 165/2001: il primo testo richiede la risoluzione del rapporto di lavoro (senza alcuna distinzione tra le assunzioni di cui al comma 1 -posti vacanti in dotazione organica- ed al comma 2 -posti extra dotazione organica) ed il secondo ipotizza il diritto alla aspettativa, come una sorta di diritto potestativo.
Sulla base delle previsioni dettate dal D.Lgs n. 165/2001 e delle indicazioni contenute nel contratto dei dirigenti, anche se nella forma della dichiarazione a verbale, costituisce un obbligo per una PA concedere l'aspettativa non retribuita ad un dipendente che viene assunto come dirigente da parte di altra PA. Tale vincolo non sussiste se l'assunzione è effettuata come alta professionalità o come responsabile: in tal caso opera sicuramente la previsione di cui all'articolo 110 del TUEL
Una curiosita' ....ricopre attualmente incarico dirigenziale ex art.110, previa collocazione in aspettativa non retribuita
Da cio' che comprendo presso lo stesso ente e tanto non mi pare corretto.
Ricordo infatti che La materia è resa controversa dalla presenza di disposizioni differenti dettate nell'articolo 110 del TUEL e nel D.Lgs n. 165/2001: il primo testo richiede la risoluzione del rapporto di lavoro (senza alcuna distinzione tra le assunzioni di cui al comma 1 -posti vacanti in dotazione organica- ed al comma 2 -posti extra dotazione organica) ed il secondo ipotizza il diritto alla aspettativa, come una sorta di diritto potestativo.
Sulla base delle previsioni dettate dal D.Lgs n. 165/2001 e delle indicazioni contenute nel contratto dei dirigenti, anche se nella forma della dichiarazione a verbale, costituisce un obbligo per una PA concedere l'aspettativa non retribuita ad un dipendente che viene assunto come dirigente da parte di altra PA. Tale vincolo non sussiste se l'assunzione è effettuata come alta professionalità o come responsabile: in tal caso opera sicuramente la previsione di cui all'articolo 110 del TUEL
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