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IMU TERRENI AGRICOLI

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IMU TERRENI AGRICOLI  Empty IMU TERRENI AGRICOLI

Messaggio  COMUNE DI RIARDO Mer 7 Nov 2012 - 8:22

Salve.

Premesso:
- che questo Comune fino a dicembre 2008 faceva parte della Comunità Montana di competenza;
- che successivamente con delibera della Giunta Regionale della Campania il Comune è stato escluso in quanto non classificato montano nè parzialmente montano;
- considerato che l'Ente fa parte dell'elenco di cui alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

si chiede se il Comune può vantare il pagamento dell'IMU sui terreni agricoli.

COMUNE DI RIARDO

Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 07.11.12

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IMU TERRENI AGRICOLI  Empty Re: IMU TERRENI AGRICOLI

Messaggio  libvir Mer 7 Nov 2012 - 9:15

A mio parere se il comune rientra nell'elenco allegato alla circolare del 1993 è ancora montano e pertanto i terreni agricoli sono esenti.

libvir

Messaggi : 252
Data d'iscrizione : 28.04.11

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IMU TERRENI AGRICOLI  Empty Re: IMU TERRENI AGRICOLI

Messaggio  Lucio Guerra Mer 7 Nov 2012 - 10:23

come già ampiamente trattato sul forum è stata confermata, dalle isitruzioni definitive alla compilazione della dichiarazione IMU, l'interpredazione di ESENZIONE per i "TERRENI" ricadenti nelle aree montane e di collina

pertanto indicando genericamente "I TERRENI" (e non più i terreni agricoli come originariamente indicato) in tale aree sono esenti tutti iterreni, sia i terreni agricoli che i terreni incolti, e per gli stessi non risulta necessaria la dichiarazione IMU

stralcio istruzioni

3.2 ESENZIONI
Sono esenti dall’IMU “gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”.
Occorre, poi, richiamare la disposizione contenuta nell’art. 31, comma 18, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, in base alla quale l’esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all’art. 7, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 504 del 1992, “si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione”.
Sono, inoltre, esenti dall’IMU:

i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. In merito a tali terreni, l’art. 4, comma 5-bis del D. L. n. 16 del 2012, stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l’esenzione in esame sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni. Pertanto, fino all’emanazione di detto decreto, l’esenzione in questione si rende applicabile per i terreni contenuti nell’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, concernente “Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 – Esenzione di cui all’art. 7, lettera h) – Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984”, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 141 del 18 giugno 1993 - Serie generale, n. 53. La validità di tale circolare è stata confermata dalla Risoluzione n. 5/DPF del 17 settembre 2003, nella quale è stato affermato, anche sulla base dal parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota n. 6944 del 28 agosto 2003, che l’elenco dei comuni allegato alla deliberazione del CIPE n. 13 del 1° febbraio 2001, non ha alcun effetto ai fini dell’individuazione delle zone svantaggiate nell’ambito delle quali riconoscere l’esenzione in questione, data la diversa finalità sottesa a quest’ultimo elenco. La conoscibilità da parte dei comuni delle delimitazioni delle aree montane o di collina in cui ricadono i terreni in questione comporta che per questi terreni non deve essere presentata la dichiarazione IMU. Si precisa, inoltre, che l’elenco dei comuni di cui alla Circolare n. 9 del 1993 ed i criteri per l’applicazione dell’esenzione in questione sono diversi da quelli previsti per l’applicazione dell’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011;
Lucio Guerra
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