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Urgente: rendita retroattiva per ici
Premesso:
- Il comune dove risiedo, a seguito di accatastamenti dei fabbricati rurali, applica ai fini ici la data di fine lavori indicata nella pratica DOCFA e pertanto se l'interessato non era e non è in possesso dei requisiti di ruralità richiede il pagamento del ici per i cinque anni addietro con relative sanzioni.
- a seguito di una variazione catastale inviata il 10/05/2011 tramite procedura docfa con la quale si variava un immobile da categoria D/2 in parte sempre in categoria d/2 ed in parte ad abitazione privata A/3 - c/2 magazzini - c/6 garage.Premetto inoltre che era stata presentata presso il comune pratica edilizia per la trasformazione di tale immobile nell'anno 2006. I lavori sono stati terminati nell'anno 2008 come indicato nella relativa pratica docfa.
Tutto ciò premesso ai fini del pagamento ici quale rendita dovevo utilizare a partire dall'anno 2008. Quella esistente in catasto fino al 01/05/2011 o posso avvalermi di quella confermata a seguito della variazione catastale?
In base al comportamento che tengono per gli ex fabbricati rurali vale il principo della data di fine lavori o perdita di ruralità e pertanto dovrebbe essere apllicata anche per le variazioni catastali.-
grazie mille per le risposte
- Il comune dove risiedo, a seguito di accatastamenti dei fabbricati rurali, applica ai fini ici la data di fine lavori indicata nella pratica DOCFA e pertanto se l'interessato non era e non è in possesso dei requisiti di ruralità richiede il pagamento del ici per i cinque anni addietro con relative sanzioni.
- a seguito di una variazione catastale inviata il 10/05/2011 tramite procedura docfa con la quale si variava un immobile da categoria D/2 in parte sempre in categoria d/2 ed in parte ad abitazione privata A/3 - c/2 magazzini - c/6 garage.Premetto inoltre che era stata presentata presso il comune pratica edilizia per la trasformazione di tale immobile nell'anno 2006. I lavori sono stati terminati nell'anno 2008 come indicato nella relativa pratica docfa.
Tutto ciò premesso ai fini del pagamento ici quale rendita dovevo utilizare a partire dall'anno 2008. Quella esistente in catasto fino al 01/05/2011 o posso avvalermi di quella confermata a seguito della variazione catastale?
In base al comportamento che tengono per gli ex fabbricati rurali vale il principo della data di fine lavori o perdita di ruralità e pertanto dovrebbe essere apllicata anche per le variazioni catastali.-
grazie mille per le risposte
giorgio devalle- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 08.11.12
Re: Urgente: rendita retroattiva per ici
non si comprende come un immobile in categoria D/2 "Alberghi e pensioni,villaggi turistici; case di riposo o pensionati per anziani; locande" possa essere un ex rurale
ciò premesso :
1 . ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 (I.C.I.):
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
Legge 23.12.2000 n. 388 - commi 4 e 5 - art. 64, (Finanziaria 2001)
con i quali è stata rispettivamente stabilita la proroga :
comma 4) - del termine per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali (alla data del 11 marzo 1998), che viene fissato al 31 dicembre 2001 (fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità)
comma 5 - del termine per la presentazione delle denunce di accatastamento dei fabbricati rurali, che viene invece differito ai 1 luglio 2001.
(a partire dal 2 luglio 2001 tutte le costruzioni per le quali permangono i requisiti di ruralità, costruiti o variati dopo l’11 marzo 1998, debbono essere dichiarati al catasto fabbricati, con rendita proposta, similmente alle costruzioni aventi destinazione urbana)
La Legge 311/2004 (Legge finanziaria 2005) dispone che i Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto, richiedano ai titolari di diritti reali di presentare richiesta di accatastamento; se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta dell’Amministrazione Comunale la stessa richiederà all’Agenzia del Territorio di provvedere all’iscrizione del fabbricato d’ufficio, con oneri a carico dell’interessato.
In deroga alle disposizioni vigenti, la Legge Finanziaria ha previsto che l’Amministrazione comunale richieda il pagamento dell’I.C.I. con decorrenza dalla data dell’effettiva insorgenza dell’obbligo di denuncia (generalmente individuato, per i fabbricati ex "rurali" , nell'01.01.2002).
Pertanto nel Suo caso :
- se il fabbricato ex rurale era già presente (anche se non accatastalo al catasto fabbricati) a far data dal 01/01/2006 il comune avrebbe potuto richiedere il pagamento e quindi emettere avviso di accertamento :
a) annualità 2006 per omessa denuncia e omesso versamento sulla base della rendita catastale attribuita in sede di primo accatastamento
b) dal 2006 al 2008 (dalla data di inizio lavori alla data di ultimazione dei lavori), in base della pratica edilizia presentata, l’ICI dovrà essere pagata anziché sulla rendita catastale, sul valore “commerciale”dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di
ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.
c) dal 2008 al 2011 sulla base della nuova rendita catastale derivante a seguito dell'esecuzione dei lavori di cui alla pratica edilizia indicata
ciò premesso :
1 . ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 (I.C.I.):
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
Legge 23.12.2000 n. 388 - commi 4 e 5 - art. 64, (Finanziaria 2001)
con i quali è stata rispettivamente stabilita la proroga :
comma 4) - del termine per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali (alla data del 11 marzo 1998), che viene fissato al 31 dicembre 2001 (fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità)
comma 5 - del termine per la presentazione delle denunce di accatastamento dei fabbricati rurali, che viene invece differito ai 1 luglio 2001.
(a partire dal 2 luglio 2001 tutte le costruzioni per le quali permangono i requisiti di ruralità, costruiti o variati dopo l’11 marzo 1998, debbono essere dichiarati al catasto fabbricati, con rendita proposta, similmente alle costruzioni aventi destinazione urbana)
La Legge 311/2004 (Legge finanziaria 2005) dispone che i Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto, richiedano ai titolari di diritti reali di presentare richiesta di accatastamento; se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta dell’Amministrazione Comunale la stessa richiederà all’Agenzia del Territorio di provvedere all’iscrizione del fabbricato d’ufficio, con oneri a carico dell’interessato.
In deroga alle disposizioni vigenti, la Legge Finanziaria ha previsto che l’Amministrazione comunale richieda il pagamento dell’I.C.I. con decorrenza dalla data dell’effettiva insorgenza dell’obbligo di denuncia (generalmente individuato, per i fabbricati ex "rurali" , nell'01.01.2002).
Pertanto nel Suo caso :
- se il fabbricato ex rurale era già presente (anche se non accatastalo al catasto fabbricati) a far data dal 01/01/2006 il comune avrebbe potuto richiedere il pagamento e quindi emettere avviso di accertamento :
a) annualità 2006 per omessa denuncia e omesso versamento sulla base della rendita catastale attribuita in sede di primo accatastamento
b) dal 2006 al 2008 (dalla data di inizio lavori alla data di ultimazione dei lavori), in base della pratica edilizia presentata, l’ICI dovrà essere pagata anziché sulla rendita catastale, sul valore “commerciale”dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di
ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.
c) dal 2008 al 2011 sulla base della nuova rendita catastale derivante a seguito dell'esecuzione dei lavori di cui alla pratica edilizia indicata
Re: Urgente: rendita retroattiva per ici
Mi sono spiegato male. Il quesito principale è questo.
Il fabbricato oggetto di accertamento da parte del comune è quello censito in categoria D/2 con tanto di rendita catastale. Nel 2006 l'immobile con pratica edilizia è stato trasformato in parte sempre in d/2 e poi in abitazione privata A/3 - c/2 magazzini - c/6 garage. Nel 2008 sono stati ultimati i lavori di trasformazione. La variazione catastale è stata presentata ed approvata il 10/05/2011. Il comune pertanto pretende ai fini del pagamento ici di utilizzare fino al 10/05/2011 la vecchia rendita D/2 successivamente a tale data di utilizzare le nuove rendite attribuite con la variazione catastale. Non lo trovo giusto questo comportamento in quanto essendo terminati i lavori nel 2008 la rendita da utilizzare è quella attribuita nel 2011 a seguito della variazione catastale.
Il fabbricato oggetto di accertamento da parte del comune è quello censito in categoria D/2 con tanto di rendita catastale. Nel 2006 l'immobile con pratica edilizia è stato trasformato in parte sempre in d/2 e poi in abitazione privata A/3 - c/2 magazzini - c/6 garage. Nel 2008 sono stati ultimati i lavori di trasformazione. La variazione catastale è stata presentata ed approvata il 10/05/2011. Il comune pertanto pretende ai fini del pagamento ici di utilizzare fino al 10/05/2011 la vecchia rendita D/2 successivamente a tale data di utilizzare le nuove rendite attribuite con la variazione catastale. Non lo trovo giusto questo comportamento in quanto essendo terminati i lavori nel 2008 la rendita da utilizzare è quella attribuita nel 2011 a seguito della variazione catastale.
giorgio devalle- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 08.11.12
Re: Urgente: rendita retroattiva per ici
a) annualità 2006 (solo in caso di omessa denuncia), dal 01.01.2006 e fino alla data di inizio lavori di cui alla pratica edilizia comunale, sulla base della rendita catastale dell'originario D/2
b) annualità 2006 (solo in caso di omessa denuncia) - 2007 - 2008 dalla data di inizio lavori di cui alla pratica edilizia comunale alla data di ultimazione dei lavori (o di effettivo utilizzo se antecedente), l’ICI dovrà essere pagata anziché sulla rendita catastale del D/2 in corso di ristrutturazione, sul valore “commerciale”dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera
c) dalla data di ultimazione dei lavori o di effettivo utilizzo se antecedente (2008) - 2009 - 2010 - 2011, sulla base della nuova rendita catastale derivante dalla variazione catastale presentata in data 10/05/2011 a seguito dei lavori di ristrutturazione
b) annualità 2006 (solo in caso di omessa denuncia) - 2007 - 2008 dalla data di inizio lavori di cui alla pratica edilizia comunale alla data di ultimazione dei lavori (o di effettivo utilizzo se antecedente), l’ICI dovrà essere pagata anziché sulla rendita catastale del D/2 in corso di ristrutturazione, sul valore “commerciale”dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera
c) dalla data di ultimazione dei lavori o di effettivo utilizzo se antecedente (2008) - 2009 - 2010 - 2011, sulla base della nuova rendita catastale derivante dalla variazione catastale presentata in data 10/05/2011 a seguito dei lavori di ristrutturazione
Re: Urgente: rendita retroattiva per ici
Per quello che mi hai detto ce un riferimento normativo o una sentenza che attesta quello che mi hai indicato?
giorgio devalle- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 08.11.12
Re: Urgente: rendita retroattiva per ici
CALCOLO ICI/IMU IN CASO DI INTERVENTI EDILIZI
DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504- art. 5
Titolo: Base imponibile.
(n.d.r.: Vedasi anche quanto disposto da: art. 3, commi 48 e 51 L. 23 dicembre 1996 n.662 e dall'art.36, comma 2 D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n.248)
Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1.......................
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
confermato anche ai fini IMU
art.13, comma 3, DL N. 201/11 convertito con LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214
- La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
TERMINI DI ACCERTAMENTO
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)
(G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006, s.o. n. 244)
Art. 1 - COMMA 161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504- art. 5
Titolo: Base imponibile.
(n.d.r.: Vedasi anche quanto disposto da: art. 3, commi 48 e 51 L. 23 dicembre 1996 n.662 e dall'art.36, comma 2 D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n.248)
Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1.......................
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
confermato anche ai fini IMU
art.13, comma 3, DL N. 201/11 convertito con LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214
- La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
TERMINI DI ACCERTAMENTO
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)
(G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006, s.o. n. 244)
Art. 1 - COMMA 161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
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