Argomenti simili
Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/Costituzione posizione assicurativa presso l’Inps
3 partecipanti
Costituzione posizione assicurativa presso l’Inps
Segnalo che dal sito dell'INPDAP alla sezione previdenza obbligatoria - Riscatti e ricongiunzioni - Costituzione posizione assicurativa presso l’Inps - si legge quanto segue:
"Con l’entrata in vigore della legge n. 122/2010 (31 luglio 2010) viene abrogata la legge 2 aprile 1958 n.322 che consentiva la costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps.
Con questa prestazione, conosciuta anche come Ricongiunzione in uscita, il dipendente pubblico che cessava dal servizio senza il diritto a pensione poteva costituire una posizione contributiva presso l’Inps, e trasferirvi tutti i periodi con obbligo di iscrizione all’Inpdap (legge 322 del 1958).
L’abrogazione dell’istituto della costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps non opera nel caso di dipendente statale che è cessato dal servizio senza diritto a pensione Inpdap prima dell’entrata in vigore della legge n.122/2010 (31 luglio 2010). I dipendenti dello Stato che si trovano in questa condizione possono ancora presentare la domanda di costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps, considerato che per questi iscritti la costituzione della posizione assicurativa opera comunque d’ufficio.
Per gli altri dipendenti pubblici (iscritti alle Casse CPDEL,CPS,CPI e CPUG), considerato che per questi iscritti la costituzione della posizione assicurativa operava soltanto su domanda, l’abrogazione del beneficio non riguarda soltanto coloro che sono cessati dal servizio e abbiano presentato domanda prima dell’entrata in vigore della legge (31 luglio 2010).
La nuova normativa consente all’Inpdap di erogare il trattamento di pensione di vecchiaia o di anzianità a coloro che, cessati dal servizio senza diritto a pensione dal 1 agosto 2010, raggiungono il requisito minimo anagrafico previsto dalla legge, in presenza anche dei requisiti contribuitivi minimi prescritti."
Ai colleghi chiedo: Cosa ne pensate soprattutto in riferimento all'ultimo capoverso?
Saluti
"Con l’entrata in vigore della legge n. 122/2010 (31 luglio 2010) viene abrogata la legge 2 aprile 1958 n.322 che consentiva la costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps.
Con questa prestazione, conosciuta anche come Ricongiunzione in uscita, il dipendente pubblico che cessava dal servizio senza il diritto a pensione poteva costituire una posizione contributiva presso l’Inps, e trasferirvi tutti i periodi con obbligo di iscrizione all’Inpdap (legge 322 del 1958).
L’abrogazione dell’istituto della costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps non opera nel caso di dipendente statale che è cessato dal servizio senza diritto a pensione Inpdap prima dell’entrata in vigore della legge n.122/2010 (31 luglio 2010). I dipendenti dello Stato che si trovano in questa condizione possono ancora presentare la domanda di costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps, considerato che per questi iscritti la costituzione della posizione assicurativa opera comunque d’ufficio.
Per gli altri dipendenti pubblici (iscritti alle Casse CPDEL,CPS,CPI e CPUG), considerato che per questi iscritti la costituzione della posizione assicurativa operava soltanto su domanda, l’abrogazione del beneficio non riguarda soltanto coloro che sono cessati dal servizio e abbiano presentato domanda prima dell’entrata in vigore della legge (31 luglio 2010).
La nuova normativa consente all’Inpdap di erogare il trattamento di pensione di vecchiaia o di anzianità a coloro che, cessati dal servizio senza diritto a pensione dal 1 agosto 2010, raggiungono il requisito minimo anagrafico previsto dalla legge, in presenza anche dei requisiti contribuitivi minimi prescritti."
Ai colleghi chiedo: Cosa ne pensate soprattutto in riferimento all'ultimo capoverso?
Saluti
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Posizione assicurativa presso l'Inps
E' l'ennesima fregatura. Chi infatti precedentemente alla legge poteva ricongiungere in usita presso l'Inps non avendo maturato nelle sua forma previdenziale ( Inpdap ) i requisiti contributivi minimi senza oneri aggiuntivi , ora si vedra' una sola pensione che che verra' ( caso mai) allineata nel minimo sociale.Ovviamente avendone i requisiti minimi !!!!!!!! Cosa caspita intendono ?
Andiamo sempre meglio.
Un caro saluto all'amico Andrea .
Andiamo sempre meglio.
Un caro saluto all'amico Andrea .
Ultima modifica di Paolo Gros il Ven 29 Ott 2010 - 8:10 - modificato 1 volta.
Ricongiunzione in uscita
.............l'unica cosa che non hanno scritto sul sito dell'Inpdap e' stata quella riportata in neretto:
Legge 322 del 8/4/1958
Questa legge prevede il versamento all' INPS dei contributi calcolati sulle retribuzioni percepite durante i servizi resi con iscrizione all'INPDAP .
Possono presentare domanda gli iscritti all' INPDAP che cessino dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e che non abbiano neanche una settimana contributiva presso l'INPS . La costituzione della posizione assicurativa riguarda tutti i periodi con obbligo di iscrizione e con esclusione dei periodi riscattati .Con l'entrata in vigore della legge 274/91 la costituzione della posizione assicurativa comprende anche i periodi riscattati .
E' gratuita e la domanda va presentata all'INPDAP .
" raggiungono il requisito minimo anagrafico previsto dalla legge, in presenza anche dei requisiti contribuitivi minimi prescritti" in altre parole " ti do la pensione quando hai i requisiti minimi per eta' e versamenti contributivi "
Legge 322 del 8/4/1958
Questa legge prevede il versamento all' INPS dei contributi calcolati sulle retribuzioni percepite durante i servizi resi con iscrizione all'INPDAP .
Possono presentare domanda gli iscritti all' INPDAP che cessino dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e che non abbiano neanche una settimana contributiva presso l'INPS . La costituzione della posizione assicurativa riguarda tutti i periodi con obbligo di iscrizione e con esclusione dei periodi riscattati .Con l'entrata in vigore della legge 274/91 la costituzione della posizione assicurativa comprende anche i periodi riscattati .
E' gratuita e la domanda va presentata all'INPDAP .
" raggiungono il requisito minimo anagrafico previsto dalla legge, in presenza anche dei requisiti contribuitivi minimi prescritti" in altre parole " ti do la pensione quando hai i requisiti minimi per eta' e versamenti contributivi "
Re: Costituzione posizione assicurativa presso l’Inps
https://entilocali.forumattivo.it/passweb-e-pa04-f2/circ-inpdap-18-08-10-10-art-12-dl-78-2010-l122-10-t122.htm
qui avevo cercato di dare l'annuncio della novità.. unica nota positiva
io ho capito questo: ora la pensione l'inpdap te la eroga al raggiungimento dei requisiti anche se non sei in attività di servizio.. prima non era così.
oggi se me lo posso permettere, mi licenzio ed aspetto .. quando è ora mi liquidano la pensione.
prima dovevo come minimo versare i contributi volontari per rimanere "attaccato"
ho capito bene?
buon W E a tutti
qui avevo cercato di dare l'annuncio della novità.. unica nota positiva
io ho capito questo: ora la pensione l'inpdap te la eroga al raggiungimento dei requisiti anche se non sei in attività di servizio.. prima non era così.
oggi se me lo posso permettere, mi licenzio ed aspetto .. quando è ora mi liquidano la pensione.
prima dovevo come minimo versare i contributi volontari per rimanere "attaccato"
ho capito bene?
buon W E a tutti
aidi- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 23.08.10
Località : dalla via emilia al west
ex Legge 322/1958 e Legge 122/2010 (ma cch'bell pensata!)
Noto con piacere che "il sasso" lanciato nello stagno o meglio "nella melma" ha fatto splash! Francamente la penso come aidi e ne condividuo il pensiero, e vediamo se con un esempio, rendo meglio l'idea. Il dipendente xxxx rassegna in data odierna le dimissioni dal servizio con un'anzianità contributiva di anni 22 e mesi 10 ed età anagrafica di anni 63.
Aspetta con ansia 6 mesi e gli pagano la liquidazione. Sa che in Brasile, Jamaica, Caraibi o altro paese tropicale, si vive con poco, e dopo aver incassato il suo "lauto premio di servizio", prende il primo aereo e se ne va.... (tanto in quei posti basta poco...) e si mette a vendere il cocco a fette....
Orbene prima della legge 122/2010 avrebbe dovuto chiedere la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS ai sensi della legge 322/58 e aspettare, dopo il passaggio contributivo INPDAP-INPS, di compiere il 65esimo, per poi ricevere da quest'ultimo istituto, la pensione di vecchiaia. Da quanto mi è sembrato di capire, invece, oggi il medesimo, sempre a 65 anni, potrà ricevere direttamente dall'INPDAP la pensione, avendo raggiunto i requisiti di età e anzianità minimi.
Sono "stato" spiegato bene? ... Quasi quasi vado a vendere le ananas (per non fare concorrenza al collega del cocco...)
Un cordiale saluto a tutti.
Andrea
Aspetta con ansia 6 mesi e gli pagano la liquidazione. Sa che in Brasile, Jamaica, Caraibi o altro paese tropicale, si vive con poco, e dopo aver incassato il suo "lauto premio di servizio", prende il primo aereo e se ne va.... (tanto in quei posti basta poco...) e si mette a vendere il cocco a fette....
Orbene prima della legge 122/2010 avrebbe dovuto chiedere la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS ai sensi della legge 322/58 e aspettare, dopo il passaggio contributivo INPDAP-INPS, di compiere il 65esimo, per poi ricevere da quest'ultimo istituto, la pensione di vecchiaia. Da quanto mi è sembrato di capire, invece, oggi il medesimo, sempre a 65 anni, potrà ricevere direttamente dall'INPDAP la pensione, avendo raggiunto i requisiti di età e anzianità minimi.
Sono "stato" spiegato bene? ... Quasi quasi vado a vendere le ananas (per non fare concorrenza al collega del cocco...)
Un cordiale saluto a tutti.
Andrea
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Posizione assicurativa presso l'Inps
Mi sembra che la vostra lettura sia quella giusta altrimenti non avrebbe senso la norma , ma mi e vi chiedo : perche' ?
La ratio e' il risparmio della spesa sociale ma nella fattispecie dove e' leggibile .
Ovvero , dove sta l'inghippo?
La ratio e' il risparmio della spesa sociale ma nella fattispecie dove e' leggibile .
Ovvero , dove sta l'inghippo?
Posizione assicurativa INPS
Caro Paolo, tu sei una persona estremamente intelligente e preparata, ma non fare domande troppo difficili !!! trovare l'inghippo ci darebbe diritto al Nobel !!!
Scherzi a parte, una rilevante novità introdotta dal cervellotico articolo 12 legge 122/2010, obbligerà l'INPDAP a pagare pensioni "differite" cosa che in passato non era possibile (ovviamente se escludiamo quelle strettamente legate al diritto acquisito e legate solo all'accesso dalle finestre).
Credo che i nostri politici abbiano adottato tale stronz... innovazione solo ed esclusivamente per penalizzare le colleghe lavoratrici del pubblico impiego. Infatti se una donna 60ntenne si dimetteva al compimento di tale età dal 2010 in poi, avrebbe certamente chiesto la costituzione all'inps ed ottenuto la pensione di vecchiaia da tale istituto: evidentemente hanno ragionato solo in questo modo ( ... come i ciucci=somari che hanno i paraocchi ) e per metterlo in pratica, hanno combinato il solito pasticcio all'italiana... ma se è così il premio Nobel lo merito io!!!
Ciao Andrea
Scherzi a parte, una rilevante novità introdotta dal cervellotico articolo 12 legge 122/2010, obbligerà l'INPDAP a pagare pensioni "differite" cosa che in passato non era possibile (ovviamente se escludiamo quelle strettamente legate al diritto acquisito e legate solo all'accesso dalle finestre).
Credo che i nostri politici abbiano adottato tale stronz... innovazione solo ed esclusivamente per penalizzare le colleghe lavoratrici del pubblico impiego. Infatti se una donna 60ntenne si dimetteva al compimento di tale età dal 2010 in poi, avrebbe certamente chiesto la costituzione all'inps ed ottenuto la pensione di vecchiaia da tale istituto: evidentemente hanno ragionato solo in questo modo ( ... come i ciucci=somari che hanno i paraocchi ) e per metterlo in pratica, hanno combinato il solito pasticcio all'italiana... ma se è così il premio Nobel lo merito io!!!
Ciao Andrea
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Posizione assicurativa presso l'Inps
Credo che la tua analisi non sia affatto peregrina , anzi mi sembra molto sensata .
Approfondiamo e aggiorniamo il problema con la collega Aidi che mi sembra molto ferrata sulla materia e che contestualmente ad Andrea ringrazio per gli interventi puntuali e molto utili.
Approfondiamo e aggiorniamo il problema con la collega Aidi che mi sembra molto ferrata sulla materia e che contestualmente ad Andrea ringrazio per gli interventi puntuali e molto utili.
Ricongiunzione in uscita
Mi sono fatto questa idea :
La norma e' stata abrogata per impedire di eludere le disposizioni in materia di innalzamento di eta' pensionabile delle lavoratrici .( come anticipato da Andrea)
Mi pare quindi che alla luce della abrogazione il dipendente pubblico che non matura il diritto a pensione autonoma Inpdap possa :
- accollarsi in ogni caso l'onere di ricongiunzione ( in entrata ed in uscita)
- proseguire con l'iscrizione Inpdap versando la contribuzione volontaria
Ma se non ricorrono le condizioni ( requisiti o disponibilita' economiche) il povero tapino non potra' utilizzare la posizione assicurativa ( posizione silente ...) in quanto nei fondi esclusivi non e' prevista ne' la pensione differita ne' tanto meno la pensione supplementare.
Mica male!!!
La norma e' stata abrogata per impedire di eludere le disposizioni in materia di innalzamento di eta' pensionabile delle lavoratrici .( come anticipato da Andrea)
Mi pare quindi che alla luce della abrogazione il dipendente pubblico che non matura il diritto a pensione autonoma Inpdap possa :
- accollarsi in ogni caso l'onere di ricongiunzione ( in entrata ed in uscita)
- proseguire con l'iscrizione Inpdap versando la contribuzione volontaria
Ma se non ricorrono le condizioni ( requisiti o disponibilita' economiche) il povero tapino non potra' utilizzare la posizione assicurativa ( posizione silente ...) in quanto nei fondi esclusivi non e' prevista ne' la pensione differita ne' tanto meno la pensione supplementare.
Mica male!!!
Ricongiunzione in uscita
Caro Paolo, concordo con te. In merito alla prosecuzione volontaria si potrebbe usare questo "escamotage": il soggetto che la richiederebbe non è obbligato a versare tutti i trimestri. Pagandone solo uno (ad esempio) conserverebbe l'iscrizione all'INPDAP ed al compimento del 65esimo anno, potrebbe ottenere la pensione di vecchiaia.
Che ne pensi?
Ciao Andrea
Che ne pensi?
Ciao Andrea
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Ricongiunzione in uscita
Leggi un po' questa :
Circolare INPDAP 17 maggio 2006, n. 11
"In via preliminare si ribadisce che la prosecuzione volontaria, nei casi di cessazione dal servizio, è ammessa non solo qualora l’iscritto abbia necessità di maturare i requisiti contributivi minimi o voglia integrarli ma anche per raggiungere o integrare quelli anagrafici richiesti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è un provvedimento che, pur non soggetto ad alcun termine decadenziale, deve necessariamente avere come effetto il versamento del relativo contributo atteso che solo questo evento garantisce la validità del rapporto assicurativo e, quindi, la permanenza in capo al soggetto dello status di iscritto/assicurato all’INPDAP.
Circolare INPDAP 17 maggio 2006, n. 11
"In via preliminare si ribadisce che la prosecuzione volontaria, nei casi di cessazione dal servizio, è ammessa non solo qualora l’iscritto abbia necessità di maturare i requisiti contributivi minimi o voglia integrarli ma anche per raggiungere o integrare quelli anagrafici richiesti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è un provvedimento che, pur non soggetto ad alcun termine decadenziale, deve necessariamente avere come effetto il versamento del relativo contributo atteso che solo questo evento garantisce la validità del rapporto assicurativo e, quindi, la permanenza in capo al soggetto dello status di iscritto/assicurato all’INPDAP.
Ricongiunzione in uscita
A questo punto alzo le mani! Non so cosa aggiungere.....
Andrea
Andrea
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Introduzione dell'onerosità per la ricongiunzione contributi all'INPS
Finalmente qualcuno che comincia a scoprire le fregature all'interno del comma 12 della legge 122/10.
Le conseguenze di queste norme sono molto pesanti come nel mio caso, scoperte già da agosto 2010.
L'onere introdotto nel ricongiungere 10 anni di INPDAP in INPS nel mio caso è dell'ordine di 100mila euro.Ma quello che più fa male è la perdita di fiducia nelle istituzioni e la garanzia delle leggi, perchè introdurre un onere di punto in bianco con le stesse regole per tutti compresa una sparuta minoranza che ha in sospeso la questione da parecchi anni (per svariati motivi:tempi di attesa dell'INPDAP nel rispondere per il riscatto degli anni di laurea, problemi personali e di lavoro quali la cassa integrazione ecc.) senza tener conto che applicare i coefficienti di riserva matematica corrispondenti all'età di 55 anni e con stipendi che sono necessariamente molto più alti di quelli che percepivamo al momento del passaggio ad altra cassa (nel mio caso 22 anni fà) significa richiedere una cifra improponibile che equivale nella maggior parte dei casi ad una preclusione del diritto alla ricongiunzione.
Se fosse stata onerosa da sempre l'avrei fatta al momento del cambio di impiego e quindi di cassa contributi poichè sapevo che i coefficienti di riserva matematica sarebbero stati molto più bassi.
Questo secondo me è il punto da affrontare nell'ottica di migliorare la legge appena approvata, perchè accetterei di buon grado di pagare un onere ma considerando l'età anagrafica e la retribuzione al momento in cui son passato con l'INPS come sarà per quelli che si dimettono da adesso in poi dall'impiego pubblico per passare a quello privato. Inoltre sarebbe giusta rivendicazione non pagare l'onere su contributi già versati all'INPS e poi ricongiunti all'INPDAP per poi ritornare all'INPS (altro caso in cui mi trovo).
Ho trovato sulla rete che la Cgil (nella fattispecie la SLC), assieme alla Cisl e Uil, come rappresentanza solamente di alcune categorie di lavoratori ha richiesto all'On. Sacconi a mezzo lettera di intervenire per sanare una palese situazione di ingiustizia con l'introduzione dell'onerosità per la ricongiunzione contributi all'INPS con il maxiemendamento dello scorso luglio.
E mi riferisco al sindacato dei telefonici, degli elettrici, dei vigili del fuoco, dei militari , ecc...
Credo però che la maniera più incisiva sia quella di non portare una protesta suddivisi in una miriade di fazioni indipendenti magari dimenticando una parte di lavoratori seppure consistente. Ad esempio non ho trovato alcuna lettera o protesta dei sindacati degli enti locali e degli impiegati statali.
A mio avviso una lotta e protesta su un punto così importante devono essere condotte in maniera unitaria come rappresentanti di tutti i lavoratori e non in maniera corporativa, proprio per ottenere maggiore efficacia.
Entrando poi nel merito dell'ingiustizia perpetrata sui lavoratori a seguito del suddetto emendamento ritengo di puntualizzare alcuni dei suoi motivi principali:
25 anni fa lo Stato versava i contributi per i dipendenti nelle casse degli enti pubblici come la CPDEL solo il 17% dello stipendio contro i 24% attuali, a partire dal 1996, in linea con quelli versati dai privati all'INPS. Cessato il rapporto di lavoro il trasferimento dei suddetti contributi in INPS comporta un pesante onere, causato dal suddetto disavanzo, che prima dell'entrata in vigore della 122/2010 era eliminato dalla legge 322/58 e similari.
Un altro motivo è quello del diritto già acquisito di ricongiungere gratuitamente i propri contributi INPDAP versati 25 anni fa mediante domanda la cui scadenza sarebbe dovuta essere fissata per una data stabilita, notificata e pubblicizzata diversamente da come è avvenuto con l'entrata in vigore della 122/2010 addirittura con effetto retroattivo.
Infine effettuare la ricongiunzione adesso, a fine carriera lavorativa, comporterebbe un costo dell'ordine di parecchie decine di migliaia di euro certamente non preventivato negli anni precedenti per molti impossibile, specie se già si è effettuato un primo ricongiungimento all'inverso ovvero con contributi inizialmente versati all'INPS e poi trasferiti in altre casse, e quindi spero in un prossimo provvedimento legislativo per rimediare a tale ingiustizia.
Sulla base degli aspetti sopradescritti sollecito l'azione dei sindacati nel premere sul governo e nel costituire un comitato per richiedere l'incostituzionalità o per lo meno una modifica della legge suddetta.
Per quanto riguarda la possibilità di ricevere al 65° anno di età una pensione dall'INPDAP è vero, ma di un importo che senz'altro sarà misero perchè calcolato in base ai contributi versati.
Leggete il seguente link per raccogliere adesioni:
[url=http://antoninonuccio.altervista.org]
Le conseguenze di queste norme sono molto pesanti come nel mio caso, scoperte già da agosto 2010.
L'onere introdotto nel ricongiungere 10 anni di INPDAP in INPS nel mio caso è dell'ordine di 100mila euro.Ma quello che più fa male è la perdita di fiducia nelle istituzioni e la garanzia delle leggi, perchè introdurre un onere di punto in bianco con le stesse regole per tutti compresa una sparuta minoranza che ha in sospeso la questione da parecchi anni (per svariati motivi:tempi di attesa dell'INPDAP nel rispondere per il riscatto degli anni di laurea, problemi personali e di lavoro quali la cassa integrazione ecc.) senza tener conto che applicare i coefficienti di riserva matematica corrispondenti all'età di 55 anni e con stipendi che sono necessariamente molto più alti di quelli che percepivamo al momento del passaggio ad altra cassa (nel mio caso 22 anni fà) significa richiedere una cifra improponibile che equivale nella maggior parte dei casi ad una preclusione del diritto alla ricongiunzione.
Se fosse stata onerosa da sempre l'avrei fatta al momento del cambio di impiego e quindi di cassa contributi poichè sapevo che i coefficienti di riserva matematica sarebbero stati molto più bassi.
Questo secondo me è il punto da affrontare nell'ottica di migliorare la legge appena approvata, perchè accetterei di buon grado di pagare un onere ma considerando l'età anagrafica e la retribuzione al momento in cui son passato con l'INPS come sarà per quelli che si dimettono da adesso in poi dall'impiego pubblico per passare a quello privato. Inoltre sarebbe giusta rivendicazione non pagare l'onere su contributi già versati all'INPS e poi ricongiunti all'INPDAP per poi ritornare all'INPS (altro caso in cui mi trovo).
Ho trovato sulla rete che la Cgil (nella fattispecie la SLC), assieme alla Cisl e Uil, come rappresentanza solamente di alcune categorie di lavoratori ha richiesto all'On. Sacconi a mezzo lettera di intervenire per sanare una palese situazione di ingiustizia con l'introduzione dell'onerosità per la ricongiunzione contributi all'INPS con il maxiemendamento dello scorso luglio.
E mi riferisco al sindacato dei telefonici, degli elettrici, dei vigili del fuoco, dei militari , ecc...
Credo però che la maniera più incisiva sia quella di non portare una protesta suddivisi in una miriade di fazioni indipendenti magari dimenticando una parte di lavoratori seppure consistente. Ad esempio non ho trovato alcuna lettera o protesta dei sindacati degli enti locali e degli impiegati statali.
A mio avviso una lotta e protesta su un punto così importante devono essere condotte in maniera unitaria come rappresentanti di tutti i lavoratori e non in maniera corporativa, proprio per ottenere maggiore efficacia.
Entrando poi nel merito dell'ingiustizia perpetrata sui lavoratori a seguito del suddetto emendamento ritengo di puntualizzare alcuni dei suoi motivi principali:
25 anni fa lo Stato versava i contributi per i dipendenti nelle casse degli enti pubblici come la CPDEL solo il 17% dello stipendio contro i 24% attuali, a partire dal 1996, in linea con quelli versati dai privati all'INPS. Cessato il rapporto di lavoro il trasferimento dei suddetti contributi in INPS comporta un pesante onere, causato dal suddetto disavanzo, che prima dell'entrata in vigore della 122/2010 era eliminato dalla legge 322/58 e similari.
Un altro motivo è quello del diritto già acquisito di ricongiungere gratuitamente i propri contributi INPDAP versati 25 anni fa mediante domanda la cui scadenza sarebbe dovuta essere fissata per una data stabilita, notificata e pubblicizzata diversamente da come è avvenuto con l'entrata in vigore della 122/2010 addirittura con effetto retroattivo.
Infine effettuare la ricongiunzione adesso, a fine carriera lavorativa, comporterebbe un costo dell'ordine di parecchie decine di migliaia di euro certamente non preventivato negli anni precedenti per molti impossibile, specie se già si è effettuato un primo ricongiungimento all'inverso ovvero con contributi inizialmente versati all'INPS e poi trasferiti in altre casse, e quindi spero in un prossimo provvedimento legislativo per rimediare a tale ingiustizia.
Sulla base degli aspetti sopradescritti sollecito l'azione dei sindacati nel premere sul governo e nel costituire un comitato per richiedere l'incostituzionalità o per lo meno una modifica della legge suddetta.
Per quanto riguarda la possibilità di ricevere al 65° anno di età una pensione dall'INPDAP è vero, ma di un importo che senz'altro sarà misero perchè calcolato in base ai contributi versati.
Leggete il seguente link per raccogliere adesioni:
[url=http://antoninonuccio.altervista.org]
Antonino- Ospite
Re: Costituzione posizione assicurativa presso l’Inps
vero antonino è un' altra bastardata a danno di noi "pigozzi pubblici".
io ho capito questo:
abrogata la legge 122 e l'art.1 della legge 29 in concreto la ricongiunzione della contribuzione versata presso forme di previdenza sostitutive ed esclusive - alias INPDAP - all’INPS, prima GRATUITA ora sarà solo a titolo oneroso ai sensi dell' art. 2 della legge 29.
ma non ci rimettono solo le donne che si si dimettevano dal pubblico prima di raggiungere l’età pensionabile e chiedevano di ricongiungere gratuitamenbte all'inps la contribuzione per ottenere la pensione di vecchiaia, al raggiungimento dei 60 anni ( che nella gestione inps è per ora rimasto invariato)
prima:
Il trasferimento dei contributi dall'INPDAP all'INPS era consentito a titolo gratuito:
- a coloro che potevano vantare all'inps almeno una settimana di contributi utilizzando l'art. 1 legge 29
- a coloro che non avevano contributi all'inps utilizzando la legge 322 del 1958
ora dopo la bastardata:
Con le modifiche introdotte:
si applica eslusivamente l'art.2 della legge 29 ed a titolo oneroso che , come ricordava antonino è pazzesco in considerazione della minore aliquota applicata fino al 1996.
pensate a tutti quei precari che hanno lavorato mesi ed anche anni nel pubblico (pensate anche alle sostituzioni nelle scuole ) per poi confluire nel privato ... ora per loro è un onere pazzesco ricongiungerli e prima era tutto gratuito.
e il bello è che tutto questo è passato in sordina che nemmeno gli addetti ai lavori lo avevano capito fino in fondo...io compresa
fermate il mondo... voglio scendere
io ho capito questo:
abrogata la legge 122 e l'art.1 della legge 29 in concreto la ricongiunzione della contribuzione versata presso forme di previdenza sostitutive ed esclusive - alias INPDAP - all’INPS, prima GRATUITA ora sarà solo a titolo oneroso ai sensi dell' art. 2 della legge 29.
ma non ci rimettono solo le donne che si si dimettevano dal pubblico prima di raggiungere l’età pensionabile e chiedevano di ricongiungere gratuitamenbte all'inps la contribuzione per ottenere la pensione di vecchiaia, al raggiungimento dei 60 anni ( che nella gestione inps è per ora rimasto invariato)
prima:
Il trasferimento dei contributi dall'INPDAP all'INPS era consentito a titolo gratuito:
- a coloro che potevano vantare all'inps almeno una settimana di contributi utilizzando l'art. 1 legge 29
- a coloro che non avevano contributi all'inps utilizzando la legge 322 del 1958
ora dopo la bastardata:
Con le modifiche introdotte:
si applica eslusivamente l'art.2 della legge 29 ed a titolo oneroso che , come ricordava antonino è pazzesco in considerazione della minore aliquota applicata fino al 1996.
pensate a tutti quei precari che hanno lavorato mesi ed anche anni nel pubblico (pensate anche alle sostituzioni nelle scuole ) per poi confluire nel privato ... ora per loro è un onere pazzesco ricongiungerli e prima era tutto gratuito.
e il bello è che tutto questo è passato in sordina che nemmeno gli addetti ai lavori lo avevano capito fino in fondo...io compresa
fermate il mondo... voglio scendere
aidi- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 23.08.10
Località : dalla via emilia al west
Ricongiunzione in uscita
Rispondo al sig.Antonino che ha postato quale ospite.
La situazione e' proprio quella descritta , noi colleghi dei servizi personale dei Comuni ce ne siamo accorti forse tardi ( tranne Aidi ed Andrea che per la verita' avevano ben letto tra le righe) ma tutto sommato cerchiamo ora di pubblicizzare il problema.
Non vedo grandi soluzioni ( ho letto il suo link ) in quanto al privato cittadino non e' ammesso il ricorso costituzionale se non quello in sede incidentale ovvero :
Faccio una causa pensionistica all'Inps perche' vuole ( a norma di legge) farmi pagare la ricongiunzione in uscita , bene sara' l'avvocato della parte a richiedere al giudice del lavoro ( si tratta di Inps ) di sollevare , dovendo applicare proprio la legge 122 , il problema di costituzionalita'.
Certo e' che se il giudice non accoglie l'istanza o non solleva sponte il difetto di costituzionalita' non se ne fara' nulla.
Ammesso poi che uno vinca vince' per se' e non per altri che al massimo possono usare la sentenza come fonte giurisprudenziale.
Mala tempora currunt.
La situazione e' proprio quella descritta , noi colleghi dei servizi personale dei Comuni ce ne siamo accorti forse tardi ( tranne Aidi ed Andrea che per la verita' avevano ben letto tra le righe) ma tutto sommato cerchiamo ora di pubblicizzare il problema.
Non vedo grandi soluzioni ( ho letto il suo link ) in quanto al privato cittadino non e' ammesso il ricorso costituzionale se non quello in sede incidentale ovvero :
Faccio una causa pensionistica all'Inps perche' vuole ( a norma di legge) farmi pagare la ricongiunzione in uscita , bene sara' l'avvocato della parte a richiedere al giudice del lavoro ( si tratta di Inps ) di sollevare , dovendo applicare proprio la legge 122 , il problema di costituzionalita'.
Certo e' che se il giudice non accoglie l'istanza o non solleva sponte il difetto di costituzionalita' non se ne fara' nulla.
Ammesso poi che uno vinca vince' per se' e non per altri che al massimo possono usare la sentenza come fonte giurisprudenziale.
Mala tempora currunt.
Ricongiunzione in uscita
Anche se un po' in ritardo e' comparso finalmente un articolo a pagina 31 di Italia Oggi del 6/11/2010 a firma Gigi Leonardi.
........purtroppo ci avevamo azzeccato , la ratio e' proprio questa !!!!!
........purtroppo ci avevamo azzeccato , la ratio e' proprio questa !!!!!
Ricongiunzione in uscita
Caro Paolo, ti ringrazio per la notizia ma non riesco a trovare l'articolo apparso a pagina 31 di Italia Oggi del 06/11/2010 a firma di Gigi Leonardi. Ti chiedo troppo se, in qualche modo, potresti farmelo recapitare?
Sono certo che ci riuscirai!!!!
Saluti Andrea
Sono certo che ci riuscirai!!!!
Saluti Andrea
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Ricongiunzione in uscita
Ho notato che le rassegne stampe piu' diffuse hanno elegantemente glissato il problema , ma l'articolo c'e' e te lo invio dopo averlo scannerizzato alla tua mail.
Sai com'e' , meno si sa' e meglio e' .......
Sai com'e' , meno si sa' e meglio e' .......
Ricongiunzione in uscita
E' verissimo!!! Quando si dice " aumma aumma" a Napoli, vuol dire " senza farlo sapere troppo in giro...."
La prossima settimana, comunque, interesserò di questo problema la sede Inpdap di Napoli2.
Ti terrò aggiornato.
Saluti da Andrea
La prossima settimana, comunque, interesserò di questo problema la sede Inpdap di Napoli2.
Ti terrò aggiornato.
Saluti da Andrea
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Re: Costituzione posizione assicurativa presso l’Inps
ehm ehm ... scusa paolo non è che lo giri anche a me per favore? approfitto sempre..
te pensa che da novembre non ci comprano più i quotidiani perchè le vacche non sono più magre ma sono diventate trasparenti.
grazie
te pensa che da novembre non ci comprano più i quotidiani perchè le vacche non sono più magre ma sono diventate trasparenti.
grazie
aidi- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 23.08.10
Località : dalla via emilia al west
Argomenti simili
» modello PA04 compilabile
» POSIZIONE ASSICURATIVA INPDAP - ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO
» Contributi volontari INPS ex INPDAP e perdita posizione organizzativa
» POSIZIONE ASSICURATIVA INPDAP - ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO
» Contributi volontari INPS ex INPDAP e perdita posizione organizzativa
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin