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comando e sostituzione

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Messaggio  blu Mer 8 Giu 2011 - 3:33

Buongiorno e complimenti per la professionalità con cui cercate di risolvere problemi che a volte, per noi che non siamo del mestiere, sembrano insormontabili.. Sad
Vorrei sapere se è possibile sostituire un dipendente che va via in comando con altro dipendente a tempo determinato e qual è la normativa di riferimento o eventuali sentenze a sostegno di questa ipotesi. Io sono istruttore direttivo tecnico, tempo pieno e indeterminato e vorrei spostarmi in comando presso la regione che ha già fatto richiesta formale per avermi in servizio. poichè il comune dove lavoro sta svolgendo un concorso per assumere un istruttore tecnico (cat. C a tempo pieno indet) mi chiedo se il comune possa attingere alla graduatoria fianle di tale concorso e assumere il secondo classificato per un tempo pari al mio incarico presso altro ente.
Vi chiedo aiuto per poter approfondire da sola i profili della questione in quanto l'ufficio personale dell'ente presso il quale lavoro si è limitato a dire che non si può fare (certo è più comodo dire no che documentarsi..) e di conseguenza il mio dirigente non mi rilascia il tanto sospirato nulla osta.
affraid
grazie mille

blu

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Messaggio  Paolo Gros Mer 8 Giu 2011 - 3:51

Riporto un mio post sull'argomento del 21.03

Atteso che l'istituto del comando e' per sua natura temporaneo occorre sottolineare che la facolta' di continuare a servirsi di personale in comando e' tipicamente discrezionale dell'autonomia organizzativa della PA , pertamto il provvedimento con cui l'amministrazione dispone la revoca ( o il mancato rinnovo ) del comado stesso non necessita di particolari motivazioni se non quella relativa alle esigenze organizzative che ne rendono necessaria l'adozione.
Il comando e' un istituto previsto dall’art.56 del d.P.R. n. 3/57.
Esso ricorre quando l’impiegato pubblico viene destinato, temporaneamente e per sopperire ad esigenze eccezionali dell’amministrazione richiedente, ad un’amministrazione diversa da quella di appartenenza.
Il procedimento e' stato alquanto semplificato dalla L.127/97.
Riassumendo quindi : 'unica disciplina organica del comando e del collocamento fuori ruolo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è, ancora oggi, quella dettata dal Testo Unico sugli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3), in quanto le molte leggi che, anche in anni più recenti, hanno fatto riferimento a tali due istituti, si sono solitamente limitate a prevedere specifiche modalità per la loro applicazione in casi particolari, senza intaccare la disciplina generale prevista dal citato testo unico (si pensi ad esempio alla legge 482/93, sulla disciplina di comandi e distacchi di dipendenti della pubblica amministrazione e del settore privato presso i gruppi parlamentari, o anche alla recente legge 145/02 in materia di dirigenza pubblica).
La sopravvivenza delle disposizioni del 1957 è inoltre confermata dall'esplicito richiamo ad esse da parte della legge 127/97 (c.d. Bassanini bis), la quale, modificando parzialmente gli art. 56-58 del D.P.R. 3/57, ha previsto un termine di quindici giorni per l'adozione del provvedimento di comando o di collocazione fuori ruolo, nonché la possibilità di una immediata utilizzazione del lavoratore da parte della amministrazione richiedente nelle more della emanazione del provvedimento.
In particolare, quindi, il comando è disciplinato dagli art. 56-57 del Testo Unico, secondo il quale l'impiegato pubblico può essere destinato a prestare servizio presso una amministrazione diversa da quella di appartenenza per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza: esigenze e competenze che solitamente sono proprie della amministrazione beneficiaria. La nuova destinazione non comporta la nascita di un diverso rapporto di impiego e, quindi, non incide sulla posizione economico-giuridica del lavoratore, il cui trattamento retributivo resta di norma a carico della amministrazione comandante, anche se è possibile un accollo da parte della comandataria.

In ultima analisi quindi e' legittimo, come detto , revocare anche in assenza di motivazione l'istituto del comando ed altrettanto legittimo per necessita' organizzative della PA procedere alla copertura di esigenze straordinarie con concorso a TD in luogo di "precedente copertura a comando ".

Il rinnovo di contratto a TD per la stessa durata del contratto iniziale ( max 3 anni ) e' novazione del contratto e non nuovo contratto.
Il limite di assunzione ( 20% enti soggetto patto e turn over 1 a1 enti non soggetti al patto) non riguarda il personale a tempo determinato .."

ed ora aggiungo :

di che caspita parla il dirigente ?
Se come scrivi "il comune dove lavoro sta svolgendo un concorso per assumere un istruttore tecnico " non puo' essere in tua sostituzione poiche' come sopra espresso il comando mantiene la dipendenza funzionale e giuridica presso l'ente di appartenenza.
Nwe consegue che se e' stato emesso il bando il posto e' vacante e puo' essere coperto nelle more della definizione da personale a TD ( assunto , se previsto nel bando, anche dalla medesima graduatoria , ma al primo idoneo e non al secondo ).

Da cio' che ho capito :
1) il tuo comando con il bando di assunzione non ha alcuna correlazione ( se come detto c'e' bando il posto e' vacante e non e' il tuo )
2) l'assunzione a TD e' ammessa
3) il vincitore del concorso potra' essere assunto al posto messo a concorso a TI
4) dopo l'assunzione del vincitore si potra' ricorrere ( se era previsto nel bando ) alla assunzione a TD del secondo idoneo della medesima graduatoria.

E' di fatto una stranezza concedere un comando e coprire il posto a TD ma come detto nella assoluta possibilita' organizzativa dell'ente e' possibile .( osservanza patto, riduzione spesa personale e limite 40% spesa corrente permettendo )

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Messaggio  blu Mer 8 Giu 2011 - 5:04

sì, ovviamente il posto messo a concorso riguarda una posizione vacante in organico e darà luogo ad una graduatoria. nel bando del concorso c'è scritto che "La graduatoria finale (...) avrà una validità di anni tre decorrenti dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e potrà essere utilizzata, entro il periodo di vigenza, anche per eventuali assunzioni straordinarie a tempo determinato" ma a questo punto mi devo accertare della sussistenza delle condizioni che hai riportato alla fine del tuo post presumo... (patto di stabilità ecc.). giusto?

blu

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Messaggio  Paolo Gros Mer 8 Giu 2011 - 5:32

Ok, confermo.
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Messaggio  celtis69 Ven 12 Dic 2014 - 4:05

Paolo Gros ha scritto:Riporto un mio post sull'argomento del 21.03

Atteso che l'istituto del comando e' per sua natura temporaneo occorre sottolineare che la facolta' di continuare a servirsi di personale in comando e' tipicamente discrezionale dell'autonomia organizzativa della PA , pertamto il provvedimento con cui l'amministrazione dispone la revoca ( o il mancato rinnovo ) del comado stesso non necessita di particolari motivazioni se non quella relativa alle esigenze organizzative che ne rendono necessaria l'adozione.
Il comando e' un istituto previsto dall’art.56 del d.P.R. n. 3/57.
Esso ricorre quando l’impiegato pubblico viene destinato, temporaneamente e per sopperire ad esigenze eccezionali dell’amministrazione richiedente, ad un’amministrazione diversa da quella di appartenenza.
Il procedimento e' stato alquanto semplificato dalla L.127/97.
Riassumendo quindi : 'unica disciplina organica del comando e del collocamento fuori ruolo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è, ancora oggi, quella dettata dal Testo Unico sugli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3), in quanto le molte leggi che, anche in anni più recenti, hanno fatto riferimento a tali due istituti, si sono solitamente limitate a prevedere specifiche modalità per la loro applicazione in casi particolari, senza intaccare la disciplina generale prevista dal citato testo unico (si pensi ad esempio alla legge 482/93, sulla disciplina di comandi e distacchi di dipendenti della pubblica amministrazione e del settore privato presso i gruppi parlamentari, o anche alla recente legge 145/02 in materia di dirigenza pubblica).
La sopravvivenza delle disposizioni del 1957 è inoltre confermata dall'esplicito richiamo ad esse da parte della legge 127/97 (c.d. Bassanini bis), la quale, modificando parzialmente gli art. 56-58 del D.P.R. 3/57, ha previsto un termine di quindici giorni per l'adozione del provvedimento di comando o di collocazione fuori ruolo, nonché la possibilità di una immediata utilizzazione del lavoratore da parte della amministrazione richiedente nelle more della emanazione del provvedimento.
In particolare, quindi, il comando è disciplinato dagli art. 56-57 del Testo Unico, secondo il quale l'impiegato pubblico può essere destinato a prestare servizio presso una amministrazione diversa da quella di appartenenza per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza: esigenze e competenze che solitamente sono proprie della amministrazione beneficiaria. La nuova destinazione non comporta la nascita di un diverso rapporto di impiego e, quindi, non incide sulla posizione economico-giuridica del lavoratore, il cui trattamento retributivo resta di norma a carico della amministrazione comandante, anche se è possibile un accollo da parte della comandataria.

In ultima analisi quindi e' legittimo, come detto , revocare anche in assenza di motivazione l'istituto del comando ed altrettanto legittimo per necessita' organizzative della PA procedere alla copertura di esigenze straordinarie con concorso a TD in luogo di "precedente copertura a comando ".

Il rinnovo di contratto a TD per la stessa durata del contratto iniziale ( max 3 anni ) e' novazione del contratto e non nuovo contratto.
Il limite di assunzione ( 20% enti soggetto patto e turn over 1 a1 enti non soggetti al patto) non riguarda il personale a tempo determinato .."

ed ora aggiungo :

di che caspita parla il dirigente ?
Se come scrivi "il comune dove lavoro sta svolgendo un concorso per assumere un istruttore tecnico " non puo' essere in tua sostituzione poiche' come sopra espresso il comando mantiene la dipendenza funzionale e giuridica presso l'ente di appartenenza.
Nwe consegue che se e' stato emesso il bando il posto e' vacante e puo' essere coperto nelle more della definizione da personale a TD ( assunto , se previsto nel bando, anche dalla medesima graduatoria , ma al primo idoneo e non al secondo ).

Da cio' che ho capito :
1) il tuo comando con il bando di assunzione non ha alcuna correlazione ( se come detto c'e' bando il posto e' vacante e non e' il tuo )
2) l'assunzione a TD e' ammessa
3) il vincitore  del concorso potra' essere assunto al posto messo a concorso a TI
4) dopo l'assunzione del vincitore si potra' ricorrere ( se era previsto nel bando ) alla assunzione a TD del secondo idoneo della medesima graduatoria.

E' di fatto una stranezza concedere un comando e coprire il posto a TD ma come detto nella assoluta possibilita' organizzativa dell'ente e' possibile .( osservanza patto, riduzione spesa personale e limite 40% spesa corrente permettendo )

 

Buongiorno,
esiste un articolo dal quale si evince che è possibile per l'amministrazione di appartenenza revocare il comando di un dipendente presso altra amministrazione, per es. per esigenze di servizio ?

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Messaggio  Paolo Gros Ven 12 Dic 2014 - 4:12

Il comando e' istituto molto datat e nato per i dipendenti dello stato ma comunque nell'atto di comando dovrebbe essere espressamente prevista tale possibilita'
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Messaggio  celtis69 Ven 12 Dic 2014 - 4:22

Paolo Gros ha scritto:Il comando e' istituto molto datat e nato per i dipendenti dello stato ma comunque nell'atto di comando dovrebbe essere espressamente prevista tale possibilita'


No, nell'atto di comando è indicato la durata dello stesso, ma niente rispetto a una revoca dello stesso prima della scadenza.


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Messaggio  Paolo Gros Lun 15 Dic 2014 - 0:20

allora non vi e' tale possibilita' unilaterale
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