Argomenti simili
Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/Un solo cespite mancante in denuncia Ici e' omessa dichiarazione
Un solo cespite mancante in denuncia Ici e' omessa dichiarazione
Lo chiarisce la Corte di Cassazione con sentenza 16207 del 09.07.2010
"Infatti l'omessa indicazione, nella dichiarazione (come nella denunzia di variazione) di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 10, comma 4, anche di un solo cespite immobiliare soggetto ad autonoma imposizione, costituisce omessa dichiarazione (o denunzia) dello stesso
cespite, ed e' punibile, ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 dello stesso Decreto Legislativo, a titolo di "omessa presentazione della dichiarazione o denuncia", e non gia', ai sensi del comma 2 della stessa norma, quale "dichiarazione o denuncia ... infedeli". Infatti la dichiarazione ICI non e' diretta a determinare il complessivo coacervo patrimoniale, unitariamente considerato a fini di una unica soggezione ad imposizione fiscale, sicche' la fattispecie di "omessa denunzia" da parte della Or. e' equiparata, a livello sanzionatorio, a quella di "omessa dichiarazione" delle gia' sussistenti, ovvero sopravvenute, "modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta", trattandosi appunto di un'area edificabile estesa addirittura mq. 10.000 (V. pure Cass. Sentenza n. 932 del 16/01/2009)."
"Infatti l'omessa indicazione, nella dichiarazione (come nella denunzia di variazione) di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 10, comma 4, anche di un solo cespite immobiliare soggetto ad autonoma imposizione, costituisce omessa dichiarazione (o denunzia) dello stesso
cespite, ed e' punibile, ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 dello stesso Decreto Legislativo, a titolo di "omessa presentazione della dichiarazione o denuncia", e non gia', ai sensi del comma 2 della stessa norma, quale "dichiarazione o denuncia ... infedeli". Infatti la dichiarazione ICI non e' diretta a determinare il complessivo coacervo patrimoniale, unitariamente considerato a fini di una unica soggezione ad imposizione fiscale, sicche' la fattispecie di "omessa denunzia" da parte della Or. e' equiparata, a livello sanzionatorio, a quella di "omessa dichiarazione" delle gia' sussistenti, ovvero sopravvenute, "modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta", trattandosi appunto di un'area edificabile estesa addirittura mq. 10.000 (V. pure Cass. Sentenza n. 932 del 16/01/2009)."
Argomenti simili
» Omessa diciarazione solo per il primo anno?
» omessa dichiarazione ici 2007
» SANZIONE PER OMESSA DICHIARAZIONE - DISCREZIONALITA'
» omessa dichiarazione ici 2007
» SANZIONE PER OMESSA DICHIARAZIONE - DISCREZIONALITA'
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin