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COMPETENZE DIRIGENZIALI - DELEGABILITA'
Premesso che l'art. 107 TUEL delinea in maniera abbastanza analitica le competenze dei dirigenti comunali e che in materia vige il principio della inderogabilità delle attribuzioni dei medesimi, se non per espressa disposizione di legge, volevo conferma sulla delegabilità delle competenze relative alla gestione del personale da parte del Dirigente, a favore di un dipendente di categoria D. Nella fattispecie, nonostante espressa delega scritta di conferimento dei relativi poteri, è stata contestata al suddetto dipendente l'incompetenza a rilasciare un attestato di servizio. Grazie
PAOLO1971- Messaggi : 607
Data d'iscrizione : 29.03.11
Deleghe
Il principio di ordine generale non vieta la delega delle funzioni dirigenziali ma non le prevede per cui non essendo espressamente previste dal Tuel ( 107) non e' possibile tale istituto.
Ritengo quindi non possibile per delega che un soggetto diverso dal dirigente titolare della funzione possa adottare provvedimenti ad egli assegnati dalla legge .
Citi "se non per espressa disposizione di legge" ma cio' significa (art. 2 della legge 15/7/2002 n. 145 ) poter delegare solo specifiche competenze dei dirigenti per comprovate esigenze di servizio.
La situazione non e' aggirabile sulla base di disposizioni statutarie o regolamentari,
giacchè la delega rappresenta una deroga all’attribuzione delle competenze (anche se concernente non la titolarità, ma il mero esercizio delle stesse), non prevista per legge e dunque non ammissibile.
Esiste poi tutta una dottrina che sostiene una antitesi a quanto detto che pero' non riassumo poiche' non condivido.
Ritengo quindi non possibile per delega che un soggetto diverso dal dirigente titolare della funzione possa adottare provvedimenti ad egli assegnati dalla legge .
Citi "se non per espressa disposizione di legge" ma cio' significa (art. 2 della legge 15/7/2002 n. 145 ) poter delegare solo specifiche competenze dei dirigenti per comprovate esigenze di servizio.
La situazione non e' aggirabile sulla base di disposizioni statutarie o regolamentari,
giacchè la delega rappresenta una deroga all’attribuzione delle competenze (anche se concernente non la titolarità, ma il mero esercizio delle stesse), non prevista per legge e dunque non ammissibile.
Esiste poi tutta una dottrina che sostiene una antitesi a quanto detto che pero' non riassumo poiche' non condivido.
Re: COMPETENZE DIRIGENZIALI - DELEGABILITA'
..una deroga all'attribuzione delle competenze NON prevista dal TUEL, ma neppure vietata da altre norme, tenuto conto, peraltro, che il principio di ordine generale sulla delegabilità delle funzioni dirigenziali esiste pacificamente per tutti. Se a questa premessa "buonista" per la delega, aggiungiamo quanto da te richiamato nell'ambito statale (ed eventualmente altre teorie sulla natura negoziale degli atti), cosa osterebbe ad un'applicazione analogica dell'art. 2 L. 145/02 anche per gli enti locali?...Fatte salve, ovviamente, le "comprovate esigenze organizzative e di servizio"
PAOLO1971- Messaggi : 607
Data d'iscrizione : 29.03.11
Delegabilita'
Come detto le tesi sono due assolutamente contrarie , io ho espresso quella che condivido ma l'applicazione della tesi contraria ( che e' altrimenti motivata9 e' sostenibile e la sua applicazione non scandalosa.
Re: COMPETENZE DIRIGENZIALI - DELEGABILITA'
Probabilmente non si sarebbe lamentato nessuno se si fosse trattato di delega della sola firma - ferme restando cioè la titolarità e la responsabilità delle attribuzioni in capo al dirigente incaricato - e con una delega, diciamo, "implicita", come spesso e volentieri avviene nella realtà, per quanto attiene la gestione materiale delle procedure.
L'interpretazione della ll. 145/2002 è un ginepraio; in effetti, si tratta di scegliere in che corrente stare, anche in considerazione del carattere di temponaneità che deve caratterizzare l'eventuale delegabilità delle funzioni.
Poi, a volte, uno ingenuamente si domanda: ma a furia di delegare funzioni, per quali responsabilità rimangono poi retribuibili questi dirigenti?
L'interpretazione della ll. 145/2002 è un ginepraio; in effetti, si tratta di scegliere in che corrente stare, anche in considerazione del carattere di temponaneità che deve caratterizzare l'eventuale delegabilità delle funzioni.
Poi, a volte, uno ingenuamente si domanda: ma a furia di delegare funzioni, per quali responsabilità rimangono poi retribuibili questi dirigenti?
tyla- Messaggi : 313
Data d'iscrizione : 14.04.11
sulla delegabilità delle funzioni dirigenziali
in merito alla delegabilità delle funzioni dirigenziali, il d lgs 165 art 17 prevede espressamente la delagabilità di alcune funzioni dirigenziali si pure con limiti vari: "I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di
servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con
atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle
funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti
che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli
uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103
del codice civile."
per cui non capisco la netta opposizione alla delegabilità espressa qui.
Secondoi me si può con atto scritto e motivato, prodotto ado hoc per quella giornata o avente carattere generale (es. nell'ambito di un ordine dei servizio per l'anno 20xx) stabilire che in caso di assenza temporanea del dirigente es. per una giornata di ferie, lo stesso venga sostituito, per atti di ordinaria amministrazione (apponendo la propria firma su note inviate ad altri uffici esterni al proprio), dal dipendente in servizio più alto in grado, preferibilmente appartenente alla cat. D.
Che ne pensate?
servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con
atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle
funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti
che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli
uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103
del codice civile."
per cui non capisco la netta opposizione alla delegabilità espressa qui.
Secondoi me si può con atto scritto e motivato, prodotto ado hoc per quella giornata o avente carattere generale (es. nell'ambito di un ordine dei servizio per l'anno 20xx) stabilire che in caso di assenza temporanea del dirigente es. per una giornata di ferie, lo stesso venga sostituito, per atti di ordinaria amministrazione (apponendo la propria firma su note inviate ad altri uffici esterni al proprio), dal dipendente in servizio più alto in grado, preferibilmente appartenente alla cat. D.
Che ne pensate?
fiore.alessi- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 22.10.11
Delega
Consiglio per chi ne abbia voglia e tempo al lettura del link
http://www.cgil.bergamo.it/fp/_old_/ilfoglio/f052000pag3.pdf
ove mi pare la problematica ben esaminata
http://www.cgil.bergamo.it/fp/_old_/ilfoglio/f052000pag3.pdf
ove mi pare la problematica ben esaminata
Re: COMPETENZE DIRIGENZIALI - DELEGABILITA'
Paolo Gros ha scritto:Consiglio per chi ne abbia voglia e tempo al lettura del link
http://www.cgil.bergamo.it/fp/_old_/ilfoglio/f052000pag3.pdf
ove mi pare la problematica ben esaminata
ciao Paolo, sono andato al link ma non me lo apre... puoi aiutarmi?
francescaco- Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 09.11.12
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