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Dichiarazioni Unico Irap- sottoscrive il revisore all'epoca di imposta in carica
La risoluzione n. 62/E del 8 giugno 2011 chiarisce che, in caso di soppressione di un ente e suo accorpamento in un altro (nel caso IPOST incorporato in INPS) compete al collegio sindacale dell’ente soppresso la sottoscrizione delle dichiarazioni UNICO ENC 2010 e IRAP 2010, concernenti il periodo di imposta precedente.
L’Agenzia fa riferimento all’art. 1 comma 5 del D.lgs. 322/1998 che individua quali obbligati alla sottoscrizione della dichiarazione coloro che “sottoscrivono la relazione di revisione”, e non il soggetto incaricato del controllo contabile in carica al momento della presentazione della dichiarazione (30 settembre dell’anno successivo a quello di imposta).
L’interpello è importante, perché afferma che tali argomentazioni “ancorché riferite ad una fattispecie specifica, rivestono carattere generale e si applicano ogni qualvolta il soggetto incaricato della revisione contabile, che ha sottoscritto la relazione di revisione, sia diverso da quello in carica al momento della sottoscrizione/presentazione della dichiarazione dei redditi ed Irap. In altre parole” conclude l’Agenzia “il soggetto che ha sottoscritto la relazione di revisione riferita ad un anno di imposta – ancorché cessato dal suo incarico – sarà comunque obbligato a sottoscrivere anche la dichiarazione dei redditi ed IRAP, riferita alla medesima annualità, pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997.
Tradotto per gli enti locali, la dichiarazione IRAP dovrà essere sottoscritta dal revisore o dal collegio in carica al momento dell’approvazione del rendiconto (30 aprile anno successivo) anche se alla data della presentazione non più in carica. Sull’obbligatorietà della firma permangono però dei dubbi dato che l’art. 1 comma 5 fa riferimento agli enti “…. soggetti all’imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali”. Gli enti locali sono esclusi da IRES a norma dell’art. 74 comma 1 del TUIR
Fonte :Gruppodelfino
L’Agenzia fa riferimento all’art. 1 comma 5 del D.lgs. 322/1998 che individua quali obbligati alla sottoscrizione della dichiarazione coloro che “sottoscrivono la relazione di revisione”, e non il soggetto incaricato del controllo contabile in carica al momento della presentazione della dichiarazione (30 settembre dell’anno successivo a quello di imposta).
L’interpello è importante, perché afferma che tali argomentazioni “ancorché riferite ad una fattispecie specifica, rivestono carattere generale e si applicano ogni qualvolta il soggetto incaricato della revisione contabile, che ha sottoscritto la relazione di revisione, sia diverso da quello in carica al momento della sottoscrizione/presentazione della dichiarazione dei redditi ed Irap. In altre parole” conclude l’Agenzia “il soggetto che ha sottoscritto la relazione di revisione riferita ad un anno di imposta – ancorché cessato dal suo incarico – sarà comunque obbligato a sottoscrivere anche la dichiarazione dei redditi ed IRAP, riferita alla medesima annualità, pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997.
Tradotto per gli enti locali, la dichiarazione IRAP dovrà essere sottoscritta dal revisore o dal collegio in carica al momento dell’approvazione del rendiconto (30 aprile anno successivo) anche se alla data della presentazione non più in carica. Sull’obbligatorietà della firma permangono però dei dubbi dato che l’art. 1 comma 5 fa riferimento agli enti “…. soggetti all’imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali”. Gli enti locali sono esclusi da IRES a norma dell’art. 74 comma 1 del TUIR
Fonte :Gruppodelfino
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