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rimborso ici per erronea attribuzione di rendita da parte del catasto
Un contribuente si è visto aumentare la rendita catastale di un suo immobile ed ha presentato ricorso all'agenzia del territorio ma nel frattempo ha adeguato il versamento ici alla nuova rendita... ora che ha vinto il ricorso e gli hanno riabbassato la rendita chiede il rimborso per l'ici versata sulla rendita erroneamente aumentata... gli spetta?
deejoint- Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 16.02.12
Re: rimborso ici per erronea attribuzione di rendita da parte del catasto
sicuramente si
la rendita attribuita in sede di rettifica entro i termini di autotutela dell'agenzia esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita
ritengo pertanto sia logica conseguenza che anche in caso di non rettifica e quindi di conferma del classamento proposto, questo decorre dall'originario classamento
il principio della rettifica in autotutela riguarda il ripristino della correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione
e pertanto se non vi è rettifica significa che l'atto è legittimo fin dall'origine e cioè dal momento dell'accatastamento con rendita proposta dallo stesso richiedente e tecnico abilitato
la notifica quindi non ha alcun senso in quanto la rendita è stata proposta dallo stesso richiedente con la sottoscrizione del docfa
la data quindi è quella di accatastamento o variazione con rendita proposta dal richiedente che deve essere effettuata entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori
riferimenti normativi
CIRCOLARE N. 11/2005
PROT. n° 73809
ENTE EMITTENTE: Direzione dell’Agenzia
OGGETTO: Esercizio dell’autotutela nel settore catastale - Tipologia – Efficacia temporale delle rettifiche catastaliDESTINATARI: Direzioni Centrali, Consiglieri, Direzioni Regionali, Uffici
Provinciali
Roma, 26 ottobre 2005 FIRMATO: Mario Picardi
L’efficacia temporale delle variazioni catastali
Occorre premettere, in linea generale, che, in tema di decorrenza delle variazioni catastali, l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha introdotto, come è noto, la regola generale intesa a valorizzare in via assoluta, sia ai fini della efficacia temporale che del decorso del termine di impugnazione, la notifica della attribuzione o modificazione della rendita catastale.
Ora, alla luce delle condivisibili indicazioni interpretative fornite dall’Avvocatura Generale dello Stato, può affermarsi che, se il riesame del classamento operato dall’Ufficio dell’Agenzia, in via autonoma o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di autotutela - in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell’estimo catastale - la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.In relazione a tale ultimo delicato aspetto, peraltro, sembra assumere decisiva rilevanza la cennata connotazione attribuibile all’attività di autotutela nel peculiare settore catastale. In tale contesto, infatti, il provvedimento emesso in sede di autotutela non appare qualificabile, strictu sensu, come mero atto modificativo della rendita - secondo l’accezione desumibile dall’art. 74 citato - ma, piuttosto, come atto tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione.
la rendita attribuita in sede di rettifica entro i termini di autotutela dell'agenzia esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita
ritengo pertanto sia logica conseguenza che anche in caso di non rettifica e quindi di conferma del classamento proposto, questo decorre dall'originario classamento
il principio della rettifica in autotutela riguarda il ripristino della correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione
e pertanto se non vi è rettifica significa che l'atto è legittimo fin dall'origine e cioè dal momento dell'accatastamento con rendita proposta dallo stesso richiedente e tecnico abilitato
la notifica quindi non ha alcun senso in quanto la rendita è stata proposta dallo stesso richiedente con la sottoscrizione del docfa
la data quindi è quella di accatastamento o variazione con rendita proposta dal richiedente che deve essere effettuata entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori
riferimenti normativi
CIRCOLARE N. 11/2005
PROT. n° 73809
ENTE EMITTENTE: Direzione dell’Agenzia
OGGETTO: Esercizio dell’autotutela nel settore catastale - Tipologia – Efficacia temporale delle rettifiche catastaliDESTINATARI: Direzioni Centrali, Consiglieri, Direzioni Regionali, Uffici
Provinciali
Roma, 26 ottobre 2005 FIRMATO: Mario Picardi
L’efficacia temporale delle variazioni catastali
Occorre premettere, in linea generale, che, in tema di decorrenza delle variazioni catastali, l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha introdotto, come è noto, la regola generale intesa a valorizzare in via assoluta, sia ai fini della efficacia temporale che del decorso del termine di impugnazione, la notifica della attribuzione o modificazione della rendita catastale.
Ora, alla luce delle condivisibili indicazioni interpretative fornite dall’Avvocatura Generale dello Stato, può affermarsi che, se il riesame del classamento operato dall’Ufficio dell’Agenzia, in via autonoma o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di autotutela - in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell’estimo catastale - la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.In relazione a tale ultimo delicato aspetto, peraltro, sembra assumere decisiva rilevanza la cennata connotazione attribuibile all’attività di autotutela nel peculiare settore catastale. In tale contesto, infatti, il provvedimento emesso in sede di autotutela non appare qualificabile, strictu sensu, come mero atto modificativo della rendita - secondo l’accezione desumibile dall’art. 74 citato - ma, piuttosto, come atto tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione.
Re: rimborso ici per erronea attribuzione di rendita da parte del catasto
Il rimborso spetta anche nel caso in cui l'istanza di rettifica per variazione classamento venga presentata spontaneamente dal contribuente? Mi date conferma?
Nelle annotazioni della visura catastale trovo scritto:"di stadio: rettificato il classamento in parziale accoglimento dell'istanza presentata il ../../2014 - accertamento in autotutela che annulla il precedente, relativo al classamento automatico del ../../1992, ed avente medesima data di efficacia del provvedimento annullato"
Ringrazio in anticipo
Nelle annotazioni della visura catastale trovo scritto:"di stadio: rettificato il classamento in parziale accoglimento dell'istanza presentata il ../../2014 - accertamento in autotutela che annulla il precedente, relativo al classamento automatico del ../../1992, ed avente medesima data di efficacia del provvedimento annullato"
Ringrazio in anticipo
Martina 83- Messaggi : 129
Data d'iscrizione : 25.01.12
Re: rimborso ici per erronea attribuzione di rendita da parte del catasto
ovviamente si trattandosi di parziale accoglimento dell'istanza che annulla il precedente, ed avente medesima data di efficacia del provvedimento annullato
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