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Riduzione temporale del fondo 2011 La Corte Lombardia
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA
PAR 324/2011
ed eccoci ad ulteriore confusione!
Tale parere infatti riguarda la risduzione del fondo a seguito del personale cessato.
La norma recita " di cui all’art 9, comma 2 bis del DL 78/2010 che prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”"
Non vi e' alcun dubbio quindi che si debbano non considerare le cessazioni 2010 ma si riteneva quelle 2011 per il 2012.
La Corte non la pensa cosi' e con le solite motivazioni sulla globale riduzione e sulla ratio della norma ci dice invece che opera dal 2011 ma in riferimento alo stesso anno i2011 in base alle cessazione per ratei a seconda del momento della cessazione !!!!!!
Ora , una siffatta interpretazione, ancorche' autorevole , credo offrira' qualche piccolo problema :
- quando calcolo il fondo devo avere la sfera di cristallo ?
- quando faccio la contrattazione non potendo in assoluto prevedere le cessazioni nell'anno ?
- e se nell'anno muore un dipendente (speriamo non succeda ) e el somme di riduzione in contrattazione le avevo destinate ?
Mi fermo qui e riporto in estratto il parere della corte :
In ordine al riferimento temporale di applicazione della riduzione automatica dei fondi, la Conferenza si è espressa nel senso che la riduzione dei fondi si applica già dal 2011, con riferimento alla riduzione nell’anno del personale in servizio. La consistenza del fondo, peraltro, andrà conteggiata a saldo comparando l’entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza al 1° gennaio del medesimo anno, tenendo conto della data di cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto dei cessati all’attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell’anno solare di cessazione. Si opererà, così, una riduzione non della quota intera, ma del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
A partire dal 2012 si applicherà la riduzione della quota annuale intera per le cessazioni del 2011, e, se dovessero intervenire ulteriori cessazioni nel 2012, del rateo ad esse corrispondenti. Identico calcolo sarà applicato per il 2013, in riferimento alle cessazioni intervenute, eventualmente, nel 2012, per l’intero, e in ragione del rateo per quelle intervenute nel 2013, in modo da rispettare l’automatismo previsto dalla norma senza intaccare il diritto dei cessati dall’attribuzione del trattamento economico accessorio per il periodo di permanenza in servizio."
LOMBARDIA
PAR 324/2011
ed eccoci ad ulteriore confusione!
Tale parere infatti riguarda la risduzione del fondo a seguito del personale cessato.
La norma recita " di cui all’art 9, comma 2 bis del DL 78/2010 che prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”"
Non vi e' alcun dubbio quindi che si debbano non considerare le cessazioni 2010 ma si riteneva quelle 2011 per il 2012.
La Corte non la pensa cosi' e con le solite motivazioni sulla globale riduzione e sulla ratio della norma ci dice invece che opera dal 2011 ma in riferimento alo stesso anno i2011 in base alle cessazione per ratei a seconda del momento della cessazione !!!!!!
Ora , una siffatta interpretazione, ancorche' autorevole , credo offrira' qualche piccolo problema :
- quando calcolo il fondo devo avere la sfera di cristallo ?
- quando faccio la contrattazione non potendo in assoluto prevedere le cessazioni nell'anno ?
- e se nell'anno muore un dipendente (speriamo non succeda ) e el somme di riduzione in contrattazione le avevo destinate ?
Mi fermo qui e riporto in estratto il parere della corte :
In ordine al riferimento temporale di applicazione della riduzione automatica dei fondi, la Conferenza si è espressa nel senso che la riduzione dei fondi si applica già dal 2011, con riferimento alla riduzione nell’anno del personale in servizio. La consistenza del fondo, peraltro, andrà conteggiata a saldo comparando l’entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza al 1° gennaio del medesimo anno, tenendo conto della data di cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto dei cessati all’attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell’anno solare di cessazione. Si opererà, così, una riduzione non della quota intera, ma del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
A partire dal 2012 si applicherà la riduzione della quota annuale intera per le cessazioni del 2011, e, se dovessero intervenire ulteriori cessazioni nel 2012, del rateo ad esse corrispondenti. Identico calcolo sarà applicato per il 2013, in riferimento alle cessazioni intervenute, eventualmente, nel 2012, per l’intero, e in ragione del rateo per quelle intervenute nel 2013, in modo da rispettare l’automatismo previsto dalla norma senza intaccare il diritto dei cessati dall’attribuzione del trattamento economico accessorio per il periodo di permanenza in servizio."
RIDUZIONE FONDO RISORSE IN BASE PERSONALE IN SERVIZIO
per riduzione fondo 2011 applico :
consistenza media 2010: (dip a 1.1.2010 + dip 31.12.2010)/2
consistenza media 2011: (dip 1.1.11 + dip a 31.12.211 (faccio stima ... ?)) / 2
differenza tra 2 consist. medie / consist. media 2010 = % riduzione da applicare a fondo 2011
Domande:
1- nel conteggiare dipend. conto tutti dipendenti (P.O. e Segret compresi)?
2 - nel caso cessazione in corso anno (es 30.6.2010) a 1° gen 2010 conto 1 e a 31dic2010 conto 0 o 0,5 ovvero rateo di 6 mesi ?
3 - nel caso variaz % in corso anno (es da 100% a 50% da 1.7.2010), al 1°gen2010 conto 1, ma a 31dic2010 conto 0.5 o 0.75 (100% 6 m + 50% 6 m), e poi a 1°gen11 conto 0.5?
grazie
consistenza media 2010: (dip a 1.1.2010 + dip 31.12.2010)/2
consistenza media 2011: (dip 1.1.11 + dip a 31.12.211 (faccio stima ... ?)) / 2
differenza tra 2 consist. medie / consist. media 2010 = % riduzione da applicare a fondo 2011
Domande:
1- nel conteggiare dipend. conto tutti dipendenti (P.O. e Segret compresi)?
2 - nel caso cessazione in corso anno (es 30.6.2010) a 1° gen 2010 conto 1 e a 31dic2010 conto 0 o 0,5 ovvero rateo di 6 mesi ?
3 - nel caso variaz % in corso anno (es da 100% a 50% da 1.7.2010), al 1°gen2010 conto 1, ma a 31dic2010 conto 0.5 o 0.75 (100% 6 m + 50% 6 m), e poi a 1°gen11 conto 0.5?
grazie
MarcoD- Messaggi : 135
Data d'iscrizione : 11.03.11
Fondo
Per punti
1)Escludi solo il segretario che non e' un dipendente del comune
2) calcoli il rateo
3) come descrivi e' a mio avviso corretto
1)Escludi solo il segretario che non e' un dipendente del comune
2) calcoli il rateo
3) come descrivi e' a mio avviso corretto
integrazione risorse R.I.A.
Integrare il fondo 2011 con le risorse RIA del personale cessato nel 2010 e precedenti portandolo ad un valore superiore complessivamente al fondo produttività 2010 è lecito? grazie.
Enrico
Enrico
Enrico1980- Messaggi : 202
Data d'iscrizione : 02.05.11
Integrazione
Non lo e' poiche' a nessun titolo il fondo 2011 puo' essere superiore ( lettera K a parte) come ampiamente ricordato dalle corti dei conti regionali.
Se questo accade e' bene costituire il fondo ricomprendendo tale Ria, ma destinando alla contrattazione solo l’importo nel limite dell’anno 2010
Se questo accade e' bene costituire il fondo ricomprendendo tale Ria, ma destinando alla contrattazione solo l’importo nel limite dell’anno 2010
Re: Riduzione temporale del fondo 2011 La Corte Lombardia
Grazie Paolo , come sempre.
Enrico1980- Messaggi : 202
Data d'iscrizione : 02.05.11
Re: Riduzione temporale del fondo 2011 La Corte Lombardia
è corretto, invece, incrementare il fondo risorse decentrate della ria cessati anno precedente, di altro importo destinato a progetti per potenziamento sicurezza stradale (finanziato dall'art.208 c.d.s.) sempre nel rispetto del limite massimo del fondo 2010?
mi spiego meglio:
fondo 2010: 3000
ria anno precedente: +500
incremento fondo art.208: +300
decremento fondo proporzione media cessati:-1000
tot fondo 2011: (+3000+500+300-1000): 2800, inferiore a fondo 2010 (pari a 3000)?
mi spiego meglio:
fondo 2010: 3000
ria anno precedente: +500
incremento fondo art.208: +300
decremento fondo proporzione media cessati:-1000
tot fondo 2011: (+3000+500+300-1000): 2800, inferiore a fondo 2010 (pari a 3000)?
maribella- Messaggi : 46
Data d'iscrizione : 20.10.10
RIDUZIONE TEMPORALE DEL FONDO
Scusa Paolo. è proprio sicuro che il caso prospettato di incrementare il fondo con la quota relativa alla R.I.A., che se capisco bene sarebbe un aumento "mascherato" dal fatto che è presente una riduzione per il personale cessato maggiore di quanto verrebbe appunto incrementato con la R.I.A. stessa, sia corretto?
Mi pare che non venga rispettato il tenore della norma, come da istruzioni della Direzione del Tesoro, che vieterebbe l'incremento del fondo con appunto la quota R.I.A. del personale cessato.
Nel caso in esame sembrerebbe configurarsi un indebito incremento, dovuto al fatto che esisterebbe un maggiore importo da detrarre per personale cessato;facciamo l'ipotesi che mancasse invece quest'ultima condizione, l'incremento sarebbe impossibile in ogni caso;invece nel "modus operandi" prospettato di "compensazione", passatemi questo termine,mi parrebbe che la ipotetica riduzione di 1.000 diventerebbe invece solo di 500 (meno 1.000 cessazioni + 500 R.I.A.) e quindi non corretta; anche solo un semplice raffronto tra il caso sopra esposto di chi non avesse quote da detrarre per cessazioni metterebbe in luce a mio modo di vedere l'eventuale anomalia.
Spero di essere smentito! perchè nel mio ente anche d'accordo con l'opinione del Segretario Comunale, ci siamo comportati nel modo più restrittivo sopra esposto.
Mi pare che non venga rispettato il tenore della norma, come da istruzioni della Direzione del Tesoro, che vieterebbe l'incremento del fondo con appunto la quota R.I.A. del personale cessato.
Nel caso in esame sembrerebbe configurarsi un indebito incremento, dovuto al fatto che esisterebbe un maggiore importo da detrarre per personale cessato;facciamo l'ipotesi che mancasse invece quest'ultima condizione, l'incremento sarebbe impossibile in ogni caso;invece nel "modus operandi" prospettato di "compensazione", passatemi questo termine,mi parrebbe che la ipotetica riduzione di 1.000 diventerebbe invece solo di 500 (meno 1.000 cessazioni + 500 R.I.A.) e quindi non corretta; anche solo un semplice raffronto tra il caso sopra esposto di chi non avesse quote da detrarre per cessazioni metterebbe in luce a mio modo di vedere l'eventuale anomalia.
Spero di essere smentito! perchè nel mio ente anche d'accordo con l'opinione del Segretario Comunale, ci siamo comportati nel modo più restrittivo sopra esposto.
PAOLO62- Messaggi : 41
Data d'iscrizione : 04.11.11
Fondo
Cio' che scrivi e' altamente sensato ma l'operazione proposta da Maribella mi sentirei di sostenerla essendo nel complesso mantenitiva del limite globale.
Re: Riduzione temporale del fondo 2011 La Corte Lombardia
Innanzitutto, grazie per la risposta.
riguardo alla questione posta da paolo62, io credo che la soluzione stia nel fatto che non è stato decrementato il fondo nelle sue componenti ma nel complesso. il fondo continua ad essere costituito secondo le regole contrattuali tuttora vigenti e successivamente va operata la detrazione per le cessazioni. il tutto deve rimanere nell'ambito dell'importo per il 2010. Inoltre, mi sentirei di dire, che le detrazioni per le cessazioni non sono una novità, è solo nuovo il metodo di calcolo dettato dalla circolare RGS...correggetemi se sbaglio.
riguardo alla questione posta da paolo62, io credo che la soluzione stia nel fatto che non è stato decrementato il fondo nelle sue componenti ma nel complesso. il fondo continua ad essere costituito secondo le regole contrattuali tuttora vigenti e successivamente va operata la detrazione per le cessazioni. il tutto deve rimanere nell'ambito dell'importo per il 2010. Inoltre, mi sentirei di dire, che le detrazioni per le cessazioni non sono una novità, è solo nuovo il metodo di calcolo dettato dalla circolare RGS...correggetemi se sbaglio.
maribella- Messaggi : 46
Data d'iscrizione : 20.10.10
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