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giovanni2
francodan
AMBRA TADDEI
7 partecipanti
RISCOSSIONE TARSU/TARES
Sto affidando ad una società privata la riscossione ordinaria della TARSU o TARES l'importo è di circa 1.800,00 IVA esclusa, basta una determina del responsabile
AMBRA TADDEI- Messaggi : 92
Data d'iscrizione : 15.02.12
Re: RISCOSSIONE TARSU/TARES
potrebbe essere sufficiente in quanto atto di gestione ...ma per la tares l'amministrazione potrebbe anche scegliere tra le due forme tares normale e tares corrispettivo...quindi un atto di indirizzo sarebbe opportuno...
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: RISCOSSIONE TARSU/TARES
A normativa vigente non è possibile affidare a soggetti esterni la riscossione della Tares, ci sono proposte di emendamenti in tal senso ma occorre attendere la legge di stabilità.
giovanni2- Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11
Re: RISCOSSIONE TARSU/TARES
il comune deve procedere a riscossione diretta su proprio conto ma può avvalersi del servizio di società esterna per bollettazione e rendicontazione
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: RISCOSSIONE TARSU/TARES
Con la legge di stabilità è cambiato qualcosa?è confermato che il Comune debba procedere a riscossione diretta su proprio conto e può avvalersi del servizio di società esterna per bollettazione e rendicontazione?
Enrico1980- Messaggi : 202
Data d'iscrizione : 02.05.11
Re: RISCOSSIONE TARSU/TARES
link a tutta la sezione tares
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=558
link specifico http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=595
TARES - RIFLESSIONI E CRONOPROGRAMMA 2013
il gestore può continuare, per il 2013, a fare quello che faceva nel 2012, tranne la riscossione, in quanto il tributo e la maggiorazione, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune.
I comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune.
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=558
link specifico http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=595
TARES - RIFLESSIONI E CRONOPROGRAMMA 2013
il gestore può continuare, per il 2013, a fare quello che faceva nel 2012, tranne la riscossione, in quanto il tributo e la maggiorazione, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune.
I comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune.
comunque la riscossione a società iscritte all'albo
AMBRA TADDEI ha scritto:Sto affidando ad una società privata la riscossione ordinaria della TARSU o TARES l'importo è di circa 1.800,00 IVA esclusa, basta una determina del responsabile
comunque la riscossione tarsu o tares deve essere affidata solamente a società iscritte all'albo dei concessionari
Re: RISCOSSIONE TARSU/TARES
la riscossione da parte del gestore non è prevista dalla normativa, e nulla rileva l'iscrizione all'albo dei concessionari .
la norma è chiara e perentoria
"il tributo e la maggiorazione, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune"
la norma è chiara e perentoria
"il tributo e la maggiorazione, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune"
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