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Alcune spese finanziabili con l'art.208 CDS

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Alcune spese finanziabili con l'art.208 CDS Empty Alcune spese finanziabili con l'art.208 CDS

Messaggio  Paolo Gros Mar 2 Nov 2010 - 6:54

Le linee fornite dalla Corte Conti Toscana per particolari fattispecie di spese finanziabili ex 208 CDS :
Con riguardo all’acquisto del vestiario per il personale di Polizia municipale, ad avviso della Sezione, non poteva riconoscersi, già nella versione precedente della norma, una connessione tra l'acquisto di nuove divise e il "miglioramento della circolazione stradale", oggi questa dizione generica è stata sostituita dall’obiettivo di migliorare la segnaletica e la sicurezza stradale, lasciando ancora meno spazio alla possibilità di ricondurre tale voce nel novero delle spese finanziabili; tutto ciò luce dell’interpretazione delle tipologie di destinazione secondo il dettato dell'art. 208, comma 4, del codice della strada, che, costituendo una deroga al principio di unite del bilancio, non può non essere restrittivo e riguardare, quindi, quelle tipologie di spesa connesse in maniera diretta ed immediata alle finalità individuate dalla norma in esame. Ad avviso della Sezione, la tassatività della disposizione normativa porta ad escludere anche la connessione tra questa tipologia di spesa e l’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature" ravvisando, in quest’ultima, una locuzione da interpretare in senso restrittivo, quali strumenti meccanici (fisici) dell'attività della polizia municipale e provinciale alla quale sono connessi in modo imprescindibile.
La dizione "fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradate" presente nella previgente norma del codice della strada si riteneva idonea a ricomprendere la spesa per la manutenzione sugli autoveicoli necessari per i servizi di polizia stradale, poiché il termine "fornitura", privo di ulteriori specificazioni, poteva considerarsi idoneo a ricomprendere non solo apporti incrementativi dei mezzi tecnici (cioè la fornitura di nuovi mezzi rispetto a quelli già in uso), ma anche un più proficuo utilizzo dei mezzi tecnici realizzabile attraverso gli interventi manutentivi ad essi inerenti. Nell'attuale versione la legge specifica che una quota dei proventi in questione deve destinarsi "al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia dì circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature"; a parere della Sezione questa dizione sembrerebbe spostare l'attenzione dalla “fornitura di mezzi tecnici" (dizione generica non più in vigore) al “controllo e all'accertamento delle violazioni" ponendo come eventuale il solo acquisto dei mezzi occorrenti a tale scopo, ciò sembrerebbe limitarne la possibilità di usare tali proventi per la manutenzione degli autoveicoli della polizia stradale; appare, quindi, improbabile che la manutenzione in esame possa essere interpretata come una forma di potenziamento dei controllo o dell'accertamento in merito al finanziamento dell'acquisto di carburante per 1 mezzi della Polizia municipale, pur costituendo uno strumento che permette una maggiore mobilità delle vetture dei Corpi di polizia e quindi la possibilità di incrementare l'attività accertativa, l'orientamento espresso dal legislatore sembra muoversi in senso negativo: già nella precedente versione normativa, in virtù della tassatività della norma in questione, appariva forzata la riconducibilità di questa spesa alla locuzione “mezzi tecnici", oggi “il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni del codice in materia di circolazione stradale", previsto alla lettera b) del comma 4 del nuovo articolo 208, non sembra possa essere perseguito attraverso l'acquisto di carburante, riferendosi più propriamente ad un potenziamento della forza lavoro impiegata a tal fine. Alla stessa maniera va escluso il pagamento delle tasse di circolazione dei veicoli della polizia stradale, sul presupposto che trattasi di spesa ripetitiva e costante.
Per quanto concerne l'illuminazione stradale, la Sezione ritiene sia necessaria la distinzione tra la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione stradale e il mero pagamento delle bollette relative al consumo di energia elettrica della rete stradale comunale; nel primo caso, già in passato, si riteneva possibile tale spesa perché intesa al “miglioramento della circolazione" e quale intervento a tutela degli utenti più deboli. Anche oggi, di seguito alle novità legislative in materia, può ritenersi ammissibile nella misura in cui la realizzazione di un nuovo impianto elettrico sia direttamente connesso ad “interventi di sicurezza stradale a tutela degli utenti più deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti", in quanto direttamente connessa al miglioramento della sicurezza stradale di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 208 più volte citato. Diversamente, la Sezione ritiene che non sia finanziabile con i proventi in questione il pagamento delle bollette dell'energia elettrica, trattandosi di spesa corrente e ripetitiva dell'ente non assimilabile a nessuna delle voci oggetto di destinazione specifica da parte dell'art. 208 citato.
Sono da considerarsi escluse della destinazione in argomento, anche le spese relative ad utenze dell’acqua, riscaldamento e telefono, nonché i fitti passivi e le spese condominiali dell’edificio del corpo di polizia municipale trattandosi di spese ordinarie e ripetitive, non assimilabili ad alcuna tipologia finanziabile secondo le disposizioni normative vigenti.
Per quanta concerne l’estinzione anticipata di un mutuo (rimborso anticipato dell’intero importo) acceso per realizzare opere di per se finanziabili con le risorse vincolate da parte dell'art. 208 del codice della strada, si può ritenere ammissibile l'impiego dei proventi in questione, anche alla luce delle novità legislative della legge 120/10 che annovera esplicitamente tra le attività finanziabili: la manutenzione straordinaria delle strade, l’installazione, l'ammodernamento, il potenziamento e la messa a norma di barriere e la sistemazione del manto stradale, attività che possono ver richiesto anche l'accensione di un mutuo. Resta fermo che il finanziamento con mutuo deve riguardare un'opera direttamente connessa con le finalità della norma del codice della strada, restandone fuori, ad esempio le spese inerenti il trasporto pubblico urbano, poiché non inerenti.
La Sezione, invece, risponde negativamente alla possibilità di finanziamento con i proventi in argomento dell’ammortamento del mutuo (il pagamento della quota o degli interessi di un mutuo contratto per le medesime finalità), sul presupposto che trattasi di spese ripetitive negli anni che l'ente non ha certezza di poter finanziare interamente con entrate aleatorie come i proventi in questione, al contrario si aprirebbe pericolosamente alla possibilità di accensione di mutui che facciano interamente riferimento alle quote del proventi in questione per il loro finanziamento, diversamente il rimborso anticipato di un mutuo comporta una spesa una tantum che l’ente sa di poter sostenere in un dato esercizio finanziario e che comporta un miglioramento patrimoniale immediato per minori passività senza ulteriore ripetizione degli oneri connessi con il prestito estinto.
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