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3 partecipanti
IMU per fabbricato in ristrutturazione in zona agricola
Vorrei chiedere un vostro parere in merito a come dovrei considerare il mio fabbricato per quanto riguarda l'IMU.
Nel 21/09/2012 ho acquistato un fabbricato presente in zona agricola che è in ristrutturazione. Il precedente proprietario il 18/01/2012 ha presentato una SCIA per poter effettuare lavori di ampliamento e ristrutturazione. Ed esattamente sulla SCIA è riportato art.3 - INTERVENTI STRAORDINARI DI AMPLIAMENTO - L.R. Puglia 30 Luglio 2009, n.14 modificata ed integrata dalla L.R. Puglia 01 Agosto 2011 n.21, mentre sulle tavole progettuali è scritto come titolo: "Ampliamento di unità immobiliare tramite L.G. 21/2011". Tale ristrutturazione prevede anche altri interventi di sostituzione degli impianti idrici ed elettrici esistenti, pavimentazione ed infissi. Attualmente diciamo per così com'è è allo stato "rustico" avendo già il precedente proprietario rimosso gli infissi e gli impianti e pavimento precedente. E' un fabbricato di 2 piani e la categoria catastale attuale è A3.
Andando presso l’ufficio tributi mi hanno detto che devo pagare l’IMU come se fosse una seconda casa con la categoria di appartenenza sul catasto ma abbattuta del 50% perché inagibile. Per ora ho pagato per così come mi hanno detto loro ma non ne sono molto convinto (ho trovato altri vostri articoli dove si parla in caso di ristrutturazione di area edificabile, ma questo varrebbe anche in zona agricola?). Potreste delucidarmi in merito? E soprattutto se fosse diversamente quali sono gli articoli di legge da esibire per potermi opporre all’ufficio tributi e che tempi avrei per presentare ricorso dopo aver versato?
Grazie, Alessandro De Pascalis
Nel 21/09/2012 ho acquistato un fabbricato presente in zona agricola che è in ristrutturazione. Il precedente proprietario il 18/01/2012 ha presentato una SCIA per poter effettuare lavori di ampliamento e ristrutturazione. Ed esattamente sulla SCIA è riportato art.3 - INTERVENTI STRAORDINARI DI AMPLIAMENTO - L.R. Puglia 30 Luglio 2009, n.14 modificata ed integrata dalla L.R. Puglia 01 Agosto 2011 n.21, mentre sulle tavole progettuali è scritto come titolo: "Ampliamento di unità immobiliare tramite L.G. 21/2011". Tale ristrutturazione prevede anche altri interventi di sostituzione degli impianti idrici ed elettrici esistenti, pavimentazione ed infissi. Attualmente diciamo per così com'è è allo stato "rustico" avendo già il precedente proprietario rimosso gli infissi e gli impianti e pavimento precedente. E' un fabbricato di 2 piani e la categoria catastale attuale è A3.
Andando presso l’ufficio tributi mi hanno detto che devo pagare l’IMU come se fosse una seconda casa con la categoria di appartenenza sul catasto ma abbattuta del 50% perché inagibile. Per ora ho pagato per così come mi hanno detto loro ma non ne sono molto convinto (ho trovato altri vostri articoli dove si parla in caso di ristrutturazione di area edificabile, ma questo varrebbe anche in zona agricola?). Potreste delucidarmi in merito? E soprattutto se fosse diversamente quali sono gli articoli di legge da esibire per potermi opporre all’ufficio tributi e che tempi avrei per presentare ricorso dopo aver versato?
Grazie, Alessandro De Pascalis
Alessandro De Pascalis- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 18.12.12
Re: IMU per fabbricato in ristrutturazione in zona agricola
Certo in caso di ristrutturazione l'IMU (e prima l'ICI) va pagata come area edificabile ma secondo me le conviene non dire nulla e pagare per quello che le hanno detto (in maniera di certo non corretta)... direi che con ogni probabilità sta risparmiando... pertanto
DanieleGE- Messaggi : 460
Data d'iscrizione : 26.04.12
Età : 56
Re: IMU per fabbricato in ristrutturazione in zona agricola
per come esposto non risulta corretto versare l'imposta per fabbricato inagibile ma per fabbricato in corso di ristrutturazione
DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504
art. 5 - comma 6 -
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
L'imu è "autoliquidazione" e quindi non si può ricorrere contro se stessi, in quanto è il cittadino che versa autonomamente l'imposta ed al comune compete la verifica e accertamento (anche se nel caso indotto in errore da interpretazione comunale)
DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504
art. 5 - comma 6 -
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
L'imu è "autoliquidazione" e quindi non si può ricorrere contro se stessi, in quanto è il cittadino che versa autonomamente l'imposta ed al comune compete la verifica e accertamento (anche se nel caso indotto in errore da interpretazione comunale)
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