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tarsu:ruoli e riscossione diretta
il mio ente è in riscossione diretta dal 2001 ed il funzionario responsabile tarsu ha deciso di riscuotere delle somme non pagate per gli anni 2001 - 2006 (precedentemente sollecitate a mezzo raccomandata a/r)con Equitalia che ha meccanizzato il ruolo come ORDINARIO. Ha inviato a equitalia come 434 importi gi� comprensivi del tributo provinciale; le sanzioni e gli interessi sono stati calcolati sull'importo omnicomprensivo. equitalia ha naturalmente meccanizzato il ruolo aggiungendo il tributo provinciale.
nelle partite meccanizzate ci sono contribuenti che hanno regolarmente provveduto al pagamento dell'imposta nei termini; contribuenti defunti e/o irreperibili ecc.
Ora il Sindaco mi chiede di SISTEMARE la cosa ... Datemi un consiglio Grazie
nelle partite meccanizzate ci sono contribuenti che hanno regolarmente provveduto al pagamento dell'imposta nei termini; contribuenti defunti e/o irreperibili ecc.
Ora il Sindaco mi chiede di SISTEMARE la cosa ... Datemi un consiglio Grazie
SGSAsgsa- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 28.10.10
tarsu ruoli
Una specificazione :
Il problema e' solo "ci sono contribuenti che hanno regolarmente provveduto al pagamento dell'imposta nei termini; contribuenti defunti e/o irreperibili ecc.
oppure anche la duplicazione dell'addizionale provinciale ?
Il problema e' solo "ci sono contribuenti che hanno regolarmente provveduto al pagamento dell'imposta nei termini; contribuenti defunti e/o irreperibili ecc.
oppure anche la duplicazione dell'addizionale provinciale ?
tarsu ruoli
Mi chiedevo inoltre come sia stato possibile emetter un ruolo riferito a quegli anni :
Ti esemplifico la normativa
La finanziaria 2007 (legge 296/06, art.1 commi dal 161 al 167) ha modificato tutte le norme relative alla riscossione dei tributi locali (l'Ici, la Tarsu -che sta diventando Tia-, la Tosap, etc.), piu' precisamente le regole relative all'accertamento, alla riscossione coattiva e alla decadenza dei relativi termini, termini che sono stati allungati ed uniformati.
RISCOSSIONE COATTIVA, NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE
Dal momento in cui l'accertamento e' diventato “definitivo”, ossia decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso senza che venga effettuato il pagamento -od eventualmente un ricorso- il debito viene iscritto a ruolo e diventa titolo esecutivo da notificarsi al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo.
Un eventuale ricorso "sospende" il termine fino al momento in cui la sentenza passa in giudicato, ovviamente.
La notifica dell'iscrizione a ruolo avviene tramite una cartella esattoriale emessa dal concessionario locale, alla quale -in caso di mancato pagamento o ricorso nei termini- possono seguire tutte le procedure esecutive previste dalla legge (ipoteca, fermo dei beni mobili, pignoramento, etc.)
Le nuove regole introdotte dalla finanziaria colmano, per quanto riguarda la riscossione coattiva, un vuoto normativo. Le precedenti leggi, infatti, NON prevedevano una scadenza specifica per la notifica della cartella esattoriale ma solo quella per la formazione del ruolo (momento precedente all'emissione della cartella, si vedano le “vecchie” regole piu' avanti), rendendo di fatto impossibile verificare -per il semplice contribuente- il rispetto dei termini.
La finanziaria 2007 ha di fatto eliminato i termini per l'iscrizione a ruolo stabilendo scadenze perentorie per la notifica del titolo esecutivo, ovvero in questo caso della cartella esattoriale. Diventa piu' facile, quindi, districarsi nei conteggi e verificare la corretta applicazione dei termini.
Trattandosi di mancati pagamenti che risalgono al 2001 molti dovevano sottostare alla vecchia normativa e quindi : ( d.lgs 507/93, artt.71,75 e 76, ora parzialmente abrogati dalla Finanziaria 2007)
TARSU – tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Termini di invio dell'avviso
* denunce infedeli o incomplete: notifica dell'avviso entro il 31/12 del terzo anno dalla presentazione;
* omesse denunce: notifica dell'avviso entro il 31/12 del quarto anno da quello in cui la denuncia doveva essere presentata;
Riscossione coattiva
Nel caso di mancati pagamenti il ruolo dev'essere formato e consegnato al concessionario della riscossione entro il 31/12 dell'anno successivo a quello per il quale il tributo e' dovuto, con successiva emissione della cartella esattoriale.
Nel caso di accertamenti il termine e' sempre di un anno, ma parte dalla data di notifica dell'avviso
Ergo :
La finanziaria 2007, all'art.1 comma 171, dispone che "le norme si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge", ovvero al 1/1/07.
Questa frase, come si puo' immaginare, ha creato molta confusione rispetto all'individuazione dei casi -riferibili agli anni passati- ai quali si devono applicare le nuove norme. Secondo le interpretazioni piu' “ottimistiche” riferibili tra l'altro ai principi sanciti dallo statuto del contribuente (legge 212/00), le nuove regole NON varrebbero per i rapporti relativi agli anni precedenti al 2007, per i quali non puo' essere prevista alcuna proroga dei termini di decadenza e prescrizione.
Ti esemplifico la normativa
La finanziaria 2007 (legge 296/06, art.1 commi dal 161 al 167) ha modificato tutte le norme relative alla riscossione dei tributi locali (l'Ici, la Tarsu -che sta diventando Tia-, la Tosap, etc.), piu' precisamente le regole relative all'accertamento, alla riscossione coattiva e alla decadenza dei relativi termini, termini che sono stati allungati ed uniformati.
RISCOSSIONE COATTIVA, NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE
Dal momento in cui l'accertamento e' diventato “definitivo”, ossia decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso senza che venga effettuato il pagamento -od eventualmente un ricorso- il debito viene iscritto a ruolo e diventa titolo esecutivo da notificarsi al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo.
Un eventuale ricorso "sospende" il termine fino al momento in cui la sentenza passa in giudicato, ovviamente.
La notifica dell'iscrizione a ruolo avviene tramite una cartella esattoriale emessa dal concessionario locale, alla quale -in caso di mancato pagamento o ricorso nei termini- possono seguire tutte le procedure esecutive previste dalla legge (ipoteca, fermo dei beni mobili, pignoramento, etc.)
Le nuove regole introdotte dalla finanziaria colmano, per quanto riguarda la riscossione coattiva, un vuoto normativo. Le precedenti leggi, infatti, NON prevedevano una scadenza specifica per la notifica della cartella esattoriale ma solo quella per la formazione del ruolo (momento precedente all'emissione della cartella, si vedano le “vecchie” regole piu' avanti), rendendo di fatto impossibile verificare -per il semplice contribuente- il rispetto dei termini.
La finanziaria 2007 ha di fatto eliminato i termini per l'iscrizione a ruolo stabilendo scadenze perentorie per la notifica del titolo esecutivo, ovvero in questo caso della cartella esattoriale. Diventa piu' facile, quindi, districarsi nei conteggi e verificare la corretta applicazione dei termini.
Trattandosi di mancati pagamenti che risalgono al 2001 molti dovevano sottostare alla vecchia normativa e quindi : ( d.lgs 507/93, artt.71,75 e 76, ora parzialmente abrogati dalla Finanziaria 2007)
TARSU – tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Termini di invio dell'avviso
* denunce infedeli o incomplete: notifica dell'avviso entro il 31/12 del terzo anno dalla presentazione;
* omesse denunce: notifica dell'avviso entro il 31/12 del quarto anno da quello in cui la denuncia doveva essere presentata;
Riscossione coattiva
Nel caso di mancati pagamenti il ruolo dev'essere formato e consegnato al concessionario della riscossione entro il 31/12 dell'anno successivo a quello per il quale il tributo e' dovuto, con successiva emissione della cartella esattoriale.
Nel caso di accertamenti il termine e' sempre di un anno, ma parte dalla data di notifica dell'avviso
Ergo :
La finanziaria 2007, all'art.1 comma 171, dispone che "le norme si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge", ovvero al 1/1/07.
Questa frase, come si puo' immaginare, ha creato molta confusione rispetto all'individuazione dei casi -riferibili agli anni passati- ai quali si devono applicare le nuove norme. Secondo le interpretazioni piu' “ottimistiche” riferibili tra l'altro ai principi sanciti dallo statuto del contribuente (legge 212/00), le nuove regole NON varrebbero per i rapporti relativi agli anni precedenti al 2007, per i quali non puo' essere prevista alcuna proroga dei termini di decadenza e prescrizione.
Re: tarsu:ruoli e riscossione diretta
no non è solo quello è anche aver meccanizzato un ruolo per gli anni 2001/2006 (pensavo si potesse fare solo dal 2005 in avanti) e il fatto che il ruolo sia ordinario e non straordinario; il fatto che c'è una doppia imposizione per il tributo provinciale.
non da meno il mio regolamento prevede SOLO la riscossione diretta
non da meno il mio regolamento prevede SOLO la riscossione diretta
SGSAsgsa- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 28.10.10
Re: tarsu:ruoli e riscossione diretta
cosa mi consigli di fare? procedo con un "sgravio d'ufficio" di per gli anni che non potevo iscrivere? sgravio anche la parte del tributo provinciale non dovuta? il guaio è che il regolamento della tarsu prevede solo la riscossione in proprio! posso a questo punto annullare il ruolo?
SGSAsgsa- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 28.10.10
Tarsu e ruoli
Facciamo il punto della situazione:
Ci sono , da come mi descrivi , molti errori di concetto .
In primis : Se l'ente e' in riscossione diretta tarsu non utlizza i ruoli per la riscossione ordinaria ovvero provvede all'invio in proprio della ex cartella ( nel regolamento il ruolo deve risultare sostituito da un elenco - solo il concessionario puo' effettuare loa riscossione a mezzo ruolo ).
Qualora i contribuenti non paghino il primo avviso ( bonario per posta ordinaria) e' necessario effettuare un sollecito con RR ( a prova di avvenuta notifica ) senza spese in piu' rispetto al primo avviso ( di identico importo ) fissando una data congrua per il pagamento in una unica soluzione.
Se ancora non paga occorre contestare con avviso di accertamento l'omesso versamento con sanzione 30% ed interessi .
Se ancora non paga , decorsi i termini sono possibili due soluzioni:
1) riscossione attraverso ingiunzione fiscale ex RD 63/1910
2) ruolo coattivo ad Equitalia ( che ai sensi del Dlgs 112 è obbligata a fare la coazione mentre non lo eì per l'ordinario )
Ovviamente si e' in presenza di un ruolo coattivo e non ordinario che contiene imposta , addizionale, sanzione ed interesse.
Nulla deve aggiungere Equitalia se non trattenersi l'aggio senza obbligo di non riscosso per riscosso.
Il concessionario procedera' attraverso i canali ad esso propri ( avviso di mora prima , fermo del veicolo, pegno presso terzi etc etc ) e rendicontera' al Comune.
Quello che tu mi descrivi e' fuori da ogni logica in quanto mi parli di un ruolo "ordinario" che riferendosi ad anni precedenti non era possibile e non lo era neppure perche' siete in diretta e nessuna convenzione e' stata sottoscritta tra Equitalia e il Comune per la riscossione ordinaria.
Gli anni di imposizione , come hai indicato , sono non legittimati alla riscossione come ti ho indicato nel precedente post.
Avendo per qualche oscuro motivo Equitalia caricato il ruolo come ordinario ( ovvero la tassa di competenza ) ha aggiunto l'addizionale provinciale.
Mi pare una situazione davvero paradossale dal punto di vista giuridico procedimentale che occorre sanare .
Ti consiglierei ( qualsiasi contribuente ricorra vincerebbe certamente e potrebbe richiedere danno che in questo caso e' colpa grave per inosservanza di elementari basi tributarie ) , se le cartelle non sono ancora partite di contattare il concessionario e provvedere ad autotutela annullando il ruolo in toto.
Se le cartelle sono gia' partite ed in mano ai contribuenti provvederei a discarico totale per tutti comunicandolo ai soggetti oltre che ovviamente ad Equitalia.
Cio' fatto verifichei gli anni ancora contestabili per omesso versamento , provvederei agli avvisi di accertamento e quindi seguirei l'iter che ti ho prima descritto.
Rammenta INFINE CHE LA COAZIONE , ALMENO FINO AL 31.12.2010 E' OBBLIGO PER IL CONCESSIONARIO nazionale e non puo' esimersi dal farlo.
Salvo proroghe , se siete in diretta vi consiglierei di mandare a gara ad evidenza pubblica ( vedi altri post a riguardo) la parte della coazione anche a soggetti cui all'art.53 del Dlgs 446/97.
Buona fortuna.
Ci sono , da come mi descrivi , molti errori di concetto .
In primis : Se l'ente e' in riscossione diretta tarsu non utlizza i ruoli per la riscossione ordinaria ovvero provvede all'invio in proprio della ex cartella ( nel regolamento il ruolo deve risultare sostituito da un elenco - solo il concessionario puo' effettuare loa riscossione a mezzo ruolo ).
Qualora i contribuenti non paghino il primo avviso ( bonario per posta ordinaria) e' necessario effettuare un sollecito con RR ( a prova di avvenuta notifica ) senza spese in piu' rispetto al primo avviso ( di identico importo ) fissando una data congrua per il pagamento in una unica soluzione.
Se ancora non paga occorre contestare con avviso di accertamento l'omesso versamento con sanzione 30% ed interessi .
Se ancora non paga , decorsi i termini sono possibili due soluzioni:
1) riscossione attraverso ingiunzione fiscale ex RD 63/1910
2) ruolo coattivo ad Equitalia ( che ai sensi del Dlgs 112 è obbligata a fare la coazione mentre non lo eì per l'ordinario )
Ovviamente si e' in presenza di un ruolo coattivo e non ordinario che contiene imposta , addizionale, sanzione ed interesse.
Nulla deve aggiungere Equitalia se non trattenersi l'aggio senza obbligo di non riscosso per riscosso.
Il concessionario procedera' attraverso i canali ad esso propri ( avviso di mora prima , fermo del veicolo, pegno presso terzi etc etc ) e rendicontera' al Comune.
Quello che tu mi descrivi e' fuori da ogni logica in quanto mi parli di un ruolo "ordinario" che riferendosi ad anni precedenti non era possibile e non lo era neppure perche' siete in diretta e nessuna convenzione e' stata sottoscritta tra Equitalia e il Comune per la riscossione ordinaria.
Gli anni di imposizione , come hai indicato , sono non legittimati alla riscossione come ti ho indicato nel precedente post.
Avendo per qualche oscuro motivo Equitalia caricato il ruolo come ordinario ( ovvero la tassa di competenza ) ha aggiunto l'addizionale provinciale.
Mi pare una situazione davvero paradossale dal punto di vista giuridico procedimentale che occorre sanare .
Ti consiglierei ( qualsiasi contribuente ricorra vincerebbe certamente e potrebbe richiedere danno che in questo caso e' colpa grave per inosservanza di elementari basi tributarie ) , se le cartelle non sono ancora partite di contattare il concessionario e provvedere ad autotutela annullando il ruolo in toto.
Se le cartelle sono gia' partite ed in mano ai contribuenti provvederei a discarico totale per tutti comunicandolo ai soggetti oltre che ovviamente ad Equitalia.
Cio' fatto verifichei gli anni ancora contestabili per omesso versamento , provvederei agli avvisi di accertamento e quindi seguirei l'iter che ti ho prima descritto.
Rammenta INFINE CHE LA COAZIONE , ALMENO FINO AL 31.12.2010 E' OBBLIGO PER IL CONCESSIONARIO nazionale e non puo' esimersi dal farlo.
Salvo proroghe , se siete in diretta vi consiglierei di mandare a gara ad evidenza pubblica ( vedi altri post a riguardo) la parte della coazione anche a soggetti cui all'art.53 del Dlgs 446/97.
Buona fortuna.
Re: tarsu:ruoli e riscossione diretta
ti ringrazio sapevo di aver preso in carico una grandissima "ROGNA " la mia intenzione era proprio quella di addivenire all'annullamento del ruolo. grazie ancora per i preziosi consigli che seguirò.
SGSAsgsa- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 28.10.10
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