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risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità e indennità sostitutiva di preavviso

2 partecipanti

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risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità e indennità sostitutiva di preavviso  Empty risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità e indennità sostitutiva di preavviso

Messaggio  fino55 Dom 6 Gen 2013 - 8:05

buongiorno,

il quesito è questo:

una dipendente è stata qualche giorno fa collocata a riposo per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro presso l'Inpdap a seguito verbale visita medico collegiale.
in questo specifico caso, le spetta l'indennità sostitutiva del preavviso?
quali sono le normative di riferimento e/o circolari-messaggi Inpdap e/o sentenze di Cassazione al riguardo ?
ho trovato l'argomento: Indennita' di preavviso Paolo Gros il Mar 15 Nov 2011 - 13:43 dove lo stesso spiega chiaramente che tale indennità è dovuta alla dipendente non citando però i riferimenti normativi.
grazie per l'aiuto e buon lavoro

fino55

Messaggi : 1
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risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità e indennità sostitutiva di preavviso  Empty preavviso

Messaggio  Paolo Gros Lun 7 Gen 2013 - 0:38


Orientamenti applicativi_M104
aran

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per assoluta e permanente inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, al dipendente spetta l’ indennità di preavviso?

L' art. 21 del CCNL del 16 maggio 1995 , ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro, prende in considerazione sia il superamento dei limiti massimi di conservazione del posto (ivi compresi i diciotto mesi non retribuiti) che il sopraggiunto accertamento della totale inabilità fisica da parte dell'organismo sanitario a ciò preposto. Tale accertamento può intervenire, ove il dipendente lo richieda, in qualunque momento e, quindi, anche nei primi diciotto mesi di conservazione del posto oppure prima del superamento dei limiti massimi del periodo di comporto.

Infatti, i commi 2 e 3 del medesimo articolo, per il dipendente assente per malattia, prevedono due possibilità prima dello scadere dei diciotto mesi retribuiti stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo:

1) inoltrare domanda per fruire di un ulteriore periodo di assenza di diciotto mesi non retribuiti per casi particolarmente gravi;

2) inoltrare domanda per essere sottoposto all'accertamento delle proprie condizioni di salute da parte degli organi competenti al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

Nel caso in questione il dipendente ha attivato questa seconda possibilità, a seguito della quale il collegio medico competente ha espresso il parere di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro.

Allo scadere dei diciotto mesi non retribuiti e non prima, invece, il medesimo articolo riconosce all' Amministrazione la possibilità di attivare la risoluzione del rapporto di lavoro, nel quadro dell' ampio potere discrezionale previsto dal comma 4 dell'art. 21.Tale disposizione trova, però,un limite nella ragionevole speranza di recupero della salute da parte del dipendente, esclusa nel caso di specie avendo l'organismo sanitario espresso un parere di totale ed assoluta inabilità a qualsiasi lavoro dell’interessato.

La clausola contrattuale in esame prevede poi che nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità sia corrisposta, in ogni caso, l’indennità sostitutiva del preavviso nell'evidente considerazione dell'impossibilità di rispettare i termini previsti dall' art. 28/ter del CCNL del 22 ottobre 1997, stante le condizioni di salute del dipendente impossibilitato a qualsiasi prestazione lavorativa.

Tale clausola non è derogabile e rientra nelle competenze del contratto al quale spetta di indicare i casi in cui è dovuta o meno l’indennità di preavviso al cessare del rapporto di lavoro (art. 28/ter citato comma 1).

L'indennità sopraindicata non interferisce con il trattamento pensionistico eventualmente spettante al dipendente, a qualsiasi titolo.
Paolo Gros
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