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Vantaggi economici, pubblicazione internet dal 01 gennaio
Non mi pare aver letto niente sul forum relativamente all'obbligo previsto dall’Art. 18 - Decreto legge n. 83/2012 secondo il quale dall'1 gennaio 2013 è obbligatorio pubblicare in iternet di ogni forma di contributo, sovvenzione, corrispettivo e compenso a persone, professionisti, imprese ed enti superiore ad € 1.000,00.
Va pubblicato ogni pagamento superiore a 1000 euro? Qualcuno ci ha capito qualcosa e si è già organizzato?
Va pubblicato ogni pagamento superiore a 1000 euro? Qualcuno ci ha capito qualcosa e si è già organizzato?
bascom- Messaggi : 67
Data d'iscrizione : 12.05.12
pubblicazione
sul forum se ne e' parlato parecchio e anche nell'attuale .
la norma
Art 18 Legge 134/12
Titolo II
MISURE URGENTI PER L’AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 18
Amministrazione aperta
1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicita’ sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita’ totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150.
2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell’ente obbligato sono indicati:
a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
b) l’importo;
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalita’ seguita per l’individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonche’ al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell’ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalita’, buon andamento e imparzialita’ sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, (( le aziende speciali e le societa’ in house delle pubbliche amministrazioni )). Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all’entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza e’ rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilita’ amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e’ altresi’ rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
6. Restano fermi l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l’articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicita’. Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e’ autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalita’ di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento potra’ altresi’ disciplinare le modalita’ di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralita’ di soggetti sulla base del medesimo titolo.
7. (( All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
la norma
Art 18 Legge 134/12
Titolo II
MISURE URGENTI PER L’AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 18
Amministrazione aperta
1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicita’ sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita’ totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150.
2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell’ente obbligato sono indicati:
a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
b) l’importo;
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalita’ seguita per l’individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonche’ al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell’ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalita’, buon andamento e imparzialita’ sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, (( le aziende speciali e le societa’ in house delle pubbliche amministrazioni )). Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all’entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza e’ rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilita’ amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e’ altresi’ rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
6. Restano fermi l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l’articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicita’. Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e’ autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalita’ di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento potra’ altresi’ disciplinare le modalita’ di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralita’ di soggetti sulla base del medesimo titolo.
7. (( All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
COSA E' ESCLUSO DA PUBBLICAZIONE?
Ma beni, servizi, lavori, opere pubbliche (compresa progettazione), emolumenti a personale, sono soggetti alla pubblicazione dell'impegno?
Non ho capito: quando si parla "solo di sussidi, sovvenzioni, contributi, e compensi per servizi, incarichi e consulenze" quali spese si escludono?
Grazie
Non ho capito: quando si parla "solo di sussidi, sovvenzioni, contributi, e compensi per servizi, incarichi e consulenze" quali spese si escludono?
Grazie
QUIQUO- Messaggi : 182
Data d'iscrizione : 08.10.11
Re: Vantaggi economici, pubblicazione internet dal 01 gennaio
"l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati !
mi pare che comprenda tutto daglio appalti ai contributi dalle prestazioni professionali-consulenze ai sussidi.....l'unico dubbio ,per me,otrebbero essere le retribuzioni dei dipendenti....
mi pare che comprenda tutto daglio appalti ai contributi dalle prestazioni professionali-consulenze ai sussidi.....l'unico dubbio ,per me,otrebbero essere le retribuzioni dei dipendenti....
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Amministrazione aperta
Come settore ragioneria cerchiamo di capirci qualcosa per quelle che sono le nostre competenze. I dubbi sono:
- devono essere pubblicati anche i contributi per il minimo vitale?
- se l'importo di € 1.000,00 a favore dello stesso soggetto si raggiunge sommando più atti, come si procede (e poi come è possibile prevederlo)?
- per le utenze come faccio a sapere l'importo esatto dell'affidamento?
- e per le spese economali?
Stiamo cercando di coinvolgere un po' tutti i settori, anche perché tale obbligo mi sembra sia in capo a chi effettua la spesa.
Per quanto attiene la fase del pagamento stiamo modificando l'atto di liquidazione inserendo nello stesso la dichiarazione da parte del responsabile competente che "l'atto è stato pubblicato ai sensi dell'art. 18 della L. 134/2012", oppure che "non è soggetto a pubblicazione".
- devono essere pubblicati anche i contributi per il minimo vitale?
- se l'importo di € 1.000,00 a favore dello stesso soggetto si raggiunge sommando più atti, come si procede (e poi come è possibile prevederlo)?
- per le utenze come faccio a sapere l'importo esatto dell'affidamento?
- e per le spese economali?
Stiamo cercando di coinvolgere un po' tutti i settori, anche perché tale obbligo mi sembra sia in capo a chi effettua la spesa.
Per quanto attiene la fase del pagamento stiamo modificando l'atto di liquidazione inserendo nello stesso la dichiarazione da parte del responsabile competente che "l'atto è stato pubblicato ai sensi dell'art. 18 della L. 134/2012", oppure che "non è soggetto a pubblicazione".
carla- Messaggi : 171
Data d'iscrizione : 10.12.10
aperta
sarebbe bene in sede di impegno provvedere direttamente al collegamento al sito internet trasparenza allegando quanto richiesto dalla norma .
rammento
Delibera n. 33/2012 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche in data 18.12.2012:
Delibera n. 33/2012: Rapporti tra affissione di atti nell’albo pretorio on line e il loro obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
LA COMMISSIONE
PREMESSO
che in occasione della stesura delle linee guida ANCI per i Comuni in tema di trasparenza e nelle successive delibere sul punto, la Commissione ha ritenuto che la tenuta nell’albo pretorio, anche a seguito della disposta sostituzione della forma cartacea con la previsione dell’inserimento on line, non rientra direttamente nell’ambito di applicazione dell’art. 11 del D.lgs. n. 150/2009 e più in generale delle norme in tema di trasparenza;
RITENUTO
che, da un primo esame delle tipologie di atti che devono essere pubblicati nell’albo pretorio, emerge che alcuni di questi (avvisi, bandi di gare, appalti, bandi di concorso per l’assunzione di personale) rientrano tra gli atti che, anche ai sensi dell’art. 1, commi 15 e 16 della l. n. 190/2012, devono essere pubblicati sul sito dell’ente e che ad analoga conclusione si può pervenire esaminando l’oggetto di alcune delle “determinazioni” dirigenziali;
RITENUTO,
altresì, che la prevista operatività a decorrere dal 1° gennaio 2013 degli obblighi in tema di “amministrazione aperta”, disciplinati dall’art. 18 del D.l. 83/2012, riguarda anche atti per i quali deve essere disposta l’affissione nell’albo;
RITENUTO
opportuno, anche in considerazione della temporaneità conseguente alla funzione di inserimento degli atti nell’albo (art. 124 del decreto legislativo n.267/2000), tenere distinto l’obbligo di affissione nell’albo pretorio da quello di pubblicazione sul sito web,
ESPRIME L’AVVISO
ad integrazione e modifica delle precedenti decisioni, che l’affissione di atti nell’albo pretorio on line non esonera l’amministrazione dall’obbligo di pubblicazione anche sul sito istituzionale nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dalla legge,
DISPONE
altresì, la trasmissione della presente delibera all’ANCI, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale della Commissione e di darne diffusione mediante newsletter.
Roma, 18 dicembre 2012
rammento
Delibera n. 33/2012 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche in data 18.12.2012:
Delibera n. 33/2012: Rapporti tra affissione di atti nell’albo pretorio on line e il loro obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
LA COMMISSIONE
PREMESSO
che in occasione della stesura delle linee guida ANCI per i Comuni in tema di trasparenza e nelle successive delibere sul punto, la Commissione ha ritenuto che la tenuta nell’albo pretorio, anche a seguito della disposta sostituzione della forma cartacea con la previsione dell’inserimento on line, non rientra direttamente nell’ambito di applicazione dell’art. 11 del D.lgs. n. 150/2009 e più in generale delle norme in tema di trasparenza;
RITENUTO
che, da un primo esame delle tipologie di atti che devono essere pubblicati nell’albo pretorio, emerge che alcuni di questi (avvisi, bandi di gare, appalti, bandi di concorso per l’assunzione di personale) rientrano tra gli atti che, anche ai sensi dell’art. 1, commi 15 e 16 della l. n. 190/2012, devono essere pubblicati sul sito dell’ente e che ad analoga conclusione si può pervenire esaminando l’oggetto di alcune delle “determinazioni” dirigenziali;
RITENUTO,
altresì, che la prevista operatività a decorrere dal 1° gennaio 2013 degli obblighi in tema di “amministrazione aperta”, disciplinati dall’art. 18 del D.l. 83/2012, riguarda anche atti per i quali deve essere disposta l’affissione nell’albo;
RITENUTO
opportuno, anche in considerazione della temporaneità conseguente alla funzione di inserimento degli atti nell’albo (art. 124 del decreto legislativo n.267/2000), tenere distinto l’obbligo di affissione nell’albo pretorio da quello di pubblicazione sul sito web,
ESPRIME L’AVVISO
ad integrazione e modifica delle precedenti decisioni, che l’affissione di atti nell’albo pretorio on line non esonera l’amministrazione dall’obbligo di pubblicazione anche sul sito istituzionale nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dalla legge,
DISPONE
altresì, la trasmissione della presente delibera all’ANCI, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale della Commissione e di darne diffusione mediante newsletter.
Roma, 18 dicembre 2012
Re: Vantaggi economici, pubblicazione internet dal 01 gennaio
devono essere pubblicati anche i contributi per il minimo vitale?
- se l'importo di € 1.000,00 a favore dello stesso soggetto si raggiunge sommando più atti, come si procede (e poi come è possibile prevederlo)?
- per le utenze come faccio a sapere l'importo esatto dell'affidamento?
- e per le spese economali?
tutti i contributi sopra i 1000 euro vanno pubblicati con l'accortezza a mio avviso di non indicare le complete generalità del percipiente ,se il contributo ha natura assistenziale
vanno pubblicati i singoli pagamenti oltre i 1000
le spese economali sono spese come le altre ,quindi soggette
- se l'importo di € 1.000,00 a favore dello stesso soggetto si raggiunge sommando più atti, come si procede (e poi come è possibile prevederlo)?
- per le utenze come faccio a sapere l'importo esatto dell'affidamento?
- e per le spese economali?
tutti i contributi sopra i 1000 euro vanno pubblicati con l'accortezza a mio avviso di non indicare le complete generalità del percipiente ,se il contributo ha natura assistenziale
vanno pubblicati i singoli pagamenti oltre i 1000
le spese economali sono spese come le altre ,quindi soggette
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
amministrazione aperta
Non sono del tutto d'accordo.
Il comma 2 indica gli elementi da pubblicare "in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento".
Il comma 5 si riferisce alle "concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare".
Sono d'accordo con Paolo che la pubblicazione deve avvenire in fase di impegno, anche se ciò non risolve tutti i problemi: ad es. nel caso in cui venga riconosciuto un beneficio economico ad un privato e poi, successivamente, per il verificarsi di determinate condizioni, allo stesso non potrà essere liquidato costituendo un'economia di spesa, avrò pubblicato i dati di un soggetto che in effetti non riceve nulla dal comune. Dovrei allora emettere un atto di rettifica e pubblicarlo in negativo.
Sono mille i dubbi che tale norma fa sorgere, testimonianza ancora una volta di come vengono scritte le "regole" per gli enti locali: con poca cognizione delle modalità operative degli stessi creando ancora una volta grande confusione. Ma siamo comunque confortati dal fatto che sicuramente la Corte dei Conti di ogni regione chiarirà in modo univoco tutti questi dubbi.
Il comma 2 indica gli elementi da pubblicare "in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento".
Il comma 5 si riferisce alle "concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare".
Sono d'accordo con Paolo che la pubblicazione deve avvenire in fase di impegno, anche se ciò non risolve tutti i problemi: ad es. nel caso in cui venga riconosciuto un beneficio economico ad un privato e poi, successivamente, per il verificarsi di determinate condizioni, allo stesso non potrà essere liquidato costituendo un'economia di spesa, avrò pubblicato i dati di un soggetto che in effetti non riceve nulla dal comune. Dovrei allora emettere un atto di rettifica e pubblicarlo in negativo.
Sono mille i dubbi che tale norma fa sorgere, testimonianza ancora una volta di come vengono scritte le "regole" per gli enti locali: con poca cognizione delle modalità operative degli stessi creando ancora una volta grande confusione. Ma siamo comunque confortati dal fatto che sicuramente la Corte dei Conti di ogni regione chiarirà in modo univoco tutti questi dubbi.
carla- Messaggi : 171
Data d'iscrizione : 10.12.10
puvbblicazione
... poi, successivamente, per il verificarsi di determinate condizioni, allo stesso non potrà essere liquidato costituendo un'economia di spesa,...
non rileva ai fini della trasparenza poiche' il cittadino ha comunque avuto modo di conoscere le scelte dell'amministrazione a prescindere dall'esito della scelta stessa
non rileva ai fini della trasparenza poiche' il cittadino ha comunque avuto modo di conoscere le scelte dell'amministrazione a prescindere dall'esito della scelta stessa
Re: Vantaggi economici, pubblicazione internet dal 01 gennaio
" La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici.."
provvedendo alla pubblicazione già nella fase di impegno la norma sembrerebbe rispettata in quanto parla di concessione e attribuzione...l'importante è che in quella fase si abbiano tutti quegli elementi che devono essere pubblicati...
provvedendo alla pubblicazione già nella fase di impegno la norma sembrerebbe rispettata in quanto parla di concessione e attribuzione...l'importante è che in quella fase si abbiano tutti quegli elementi che devono essere pubblicati...
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: Vantaggi economici, pubblicazione internet dal 01 gennaio
ho trovato su interent questi comuni che mi sembra abbiano fatto un buon lavoro.
http://www.comune.cesena.fc.it/amministrazioneaperta
http://www.comune.castelnovo-di-sotto.re.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/80
dal punto di vista informatico non so come siete messi voi ma noi dovremmo carica a mano tutti i dati. e i relativi collegamenti ipertestuali.
Ho sentito dei comuni che hanno acquistato dei software ad implementazione di quello in possesso alla faccia di quanto presviso dall'art 7 che recita "All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"
http://www.comune.cesena.fc.it/amministrazioneaperta
http://www.comune.castelnovo-di-sotto.re.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/80
dal punto di vista informatico non so come siete messi voi ma noi dovremmo carica a mano tutti i dati. e i relativi collegamenti ipertestuali.
Ho sentito dei comuni che hanno acquistato dei software ad implementazione di quello in possesso alla faccia di quanto presviso dall'art 7 che recita "All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"
ullifa- Messaggi : 1813
Data d'iscrizione : 17.12.10
Età : 52
pubblicazione-stipendi
Buongiorno,
anche a me resta l'unico dubbio sul punto "retribuzioni ai dipendenti e contributi obbligatori correlati"....
non trovo risposta sul fatto dell'obbligatorietà di pubblicazione anche per questi...
Anubi
anche a me resta l'unico dubbio sul punto "retribuzioni ai dipendenti e contributi obbligatori correlati"....
non trovo risposta sul fatto dell'obbligatorietà di pubblicazione anche per questi...
Anubi
anubi- Messaggi : 32
Data d'iscrizione : 15.01.12
Re: Vantaggi economici, pubblicazione internet dal 01 gennaio
Vantaggio economico...ma cosa caspita significa??
Non potevano essere chiari e semplici scrivendo:
In sede di impegno di spesa tutte le determine che comportano una spesa superiore a €. 1.000,, vanno pubblicate etc. etc.
E già i burocrati mica ragionano in questi termini.
Mortacci loro.
Non potevano essere chiari e semplici scrivendo:
In sede di impegno di spesa tutte le determine che comportano una spesa superiore a €. 1.000,, vanno pubblicate etc. etc.
E già i burocrati mica ragionano in questi termini.
Mortacci loro.
Ospite- Ospite
Re: Vantaggi economici, pubblicazione internet dal 01 gennaio
Ma l'importo di 1.000 euro dove è previsto?
rag001- Messaggi : 328
Data d'iscrizione : 15.12.10
Età : 58
Località :
Re: Vantaggi economici, pubblicazione internet dal 01 gennaio
rag001 ha scritto:Ma l'importo di 1.000 euro dove è previsto?
A sa...rà è il comma 5 dell'art. 18. Già ma tu non l'hai visto perchè è scritto a lettere. Ciaooooooo
5. A decorrere dal 1º gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all’entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza e’ rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilita’ amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e’ altresi’ rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
GEPI- Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10
Re: Vantaggi economici, pubblicazione internet dal 01 gennaio
ma la cosa più bella è il comma 7
7. (( All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
Ma andò c....... stanno.
Ma dov'è l'informatico. Bisogna per forza provvedere con nuove risorse umane, strumentali e finanziarie. Altro che senza nuovi nuovi oneri.
Ah dimenticavo, oltretutto è un vantaggio economico a favore di un'impresa. Va anche pubblicato l'incarico di predisporre un'apposita sezione nel sito.
7. (( All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
Ma andò c....... stanno.
Ma dov'è l'informatico. Bisogna per forza provvedere con nuove risorse umane, strumentali e finanziarie. Altro che senza nuovi nuovi oneri.
Ah dimenticavo, oltretutto è un vantaggio economico a favore di un'impresa. Va anche pubblicato l'incarico di predisporre un'apposita sezione nel sito.
GEPI- Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10
Re: Vantaggi economici, pubblicazione internet dal 01 gennaio
Come responsabile dei servizi alla persona, da settimane sto cercando di capire come ottememperare all'art. 18 della L. 134/2012 per quanto riguarda i contributi assistenziali, gli assegni ANFMAT e tutte le agevolazioni economiche della Regione che in Lombardia è il Comune a dover gestire [la faccenda che si lavora (per gli altri enti) a costo zero ha raggiunto livelli molto avanzati in questa regione ormai da anni...]
Da notare che avevo chiesto lumi anche al Garante per la protezione dei dati personali, che mi ha semplicemente rimandato alla direttiva del marzo 2011 (peraltro citata nello stesso quesito inoltrato al Garante!)
Anche il quesito inoltrato all'ANCI è senza esito. Ma proprio ieri mi sono imbattuta in un parere emesso da www.entionline.it che così scrive:
"persone fisiche e professionisti: sono interessati dalla norma solo nel caso di compensi o corrispettivi, il cui presupposto è eprtanto una prestazione svolta a favore delle pubblica amministrazione; di conseguenza non dovranno essere inseriti i contributi a persone fisiche di natura socio-assistenziale che, invece, verranno inseriti nell'albo dei beneficiari di cui all'art. 1 DPR 118/2000".
Vado a rivedermi l'art. 18 da un punto di vista meramente filologico, e in effetti la formulazione dell'articolo è un po' carente.
Nel comma 1 prima si parla di "sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese", segue "l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati" e infine "comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati". Di "sussidi assistenziali" non v'è traccia.
Quindi, forti anche di questa autorevolissima interpretazione (!) noi vorremmo cavarcela in questo modo per i servizi alla persona, mettendo on line una sorta di "albo dei contributi del corrente anno solare" in cui si inseriscono nome e cognome del beneficiaro, importo e causale generica (contributo; ANFMAT; voucher regionale...)
In questo modo salviamo la riservatezza (niente codici fiscali, né causale esplicita che viene riportata in determina dove però il beneficiario non è riconoscibile) e la trasparenza (i cittadini vedono subito chi e che cosa percepisce). E non facciamo altro che anticipare la pubblicazione dell'albo dei contributi.
Qualcuno vuole commentare?
Da notare che avevo chiesto lumi anche al Garante per la protezione dei dati personali, che mi ha semplicemente rimandato alla direttiva del marzo 2011 (peraltro citata nello stesso quesito inoltrato al Garante!)
Anche il quesito inoltrato all'ANCI è senza esito. Ma proprio ieri mi sono imbattuta in un parere emesso da www.entionline.it che così scrive:
"persone fisiche e professionisti: sono interessati dalla norma solo nel caso di compensi o corrispettivi, il cui presupposto è eprtanto una prestazione svolta a favore delle pubblica amministrazione; di conseguenza non dovranno essere inseriti i contributi a persone fisiche di natura socio-assistenziale che, invece, verranno inseriti nell'albo dei beneficiari di cui all'art. 1 DPR 118/2000".
Vado a rivedermi l'art. 18 da un punto di vista meramente filologico, e in effetti la formulazione dell'articolo è un po' carente.
Nel comma 1 prima si parla di "sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese", segue "l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati" e infine "comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati". Di "sussidi assistenziali" non v'è traccia.
Quindi, forti anche di questa autorevolissima interpretazione (!) noi vorremmo cavarcela in questo modo per i servizi alla persona, mettendo on line una sorta di "albo dei contributi del corrente anno solare" in cui si inseriscono nome e cognome del beneficiaro, importo e causale generica (contributo; ANFMAT; voucher regionale...)
In questo modo salviamo la riservatezza (niente codici fiscali, né causale esplicita che viene riportata in determina dove però il beneficiario non è riconoscibile) e la trasparenza (i cittadini vedono subito chi e che cosa percepisce). E non facciamo altro che anticipare la pubblicazione dell'albo dei contributi.
Qualcuno vuole commentare?
pacold- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 27.08.12
Località : tra i rifiuti della Lomellina (nord est della provincia di Pavia)
Re: Vantaggi economici, pubblicazione internet dal 01 gennaio
Nei vantaggi economici di cui all'art. 12 della Legge 241/90, sono previsti però anche i contributi a persone.. Mah..
Se può essere d'aiuto, la Civit ha fatto una delibera in proposito, la n. 35/2012, che però nulla dice rispetto a queste problematiche.
Se può essere d'aiuto, la Civit ha fatto una delibera in proposito, la n. 35/2012, che però nulla dice rispetto a queste problematiche.
arcobaleno2011- Messaggi : 158
Data d'iscrizione : 15.09.11
Re: Vantaggi economici, pubblicazione internet dal 01 gennaio
Già, ma l'art. 12 della 241/90 attiene alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi
cioè vuol dire che quando eroghi un contributo/sussidio devi indicare in base a quali criteri operi, per evitare che i contributi vengano elargiti in modo del tutto discrezionale,
e soprattutto l'espressione "vantaggi economici di qualunque genere di cui.... ad enti pubblici e privati" che si legge nell'art. 18 non comprende assolutamente i contributi alle persone
come si legge invece nell'art. 12 della L.241
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi
cioè vuol dire che quando eroghi un contributo/sussidio devi indicare in base a quali criteri operi, per evitare che i contributi vengano elargiti in modo del tutto discrezionale,
e soprattutto l'espressione "vantaggi economici di qualunque genere di cui.... ad enti pubblici e privati" che si legge nell'art. 18 non comprende assolutamente i contributi alle persone
come si legge invece nell'art. 12 della L.241
pacold- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 27.08.12
Località : tra i rifiuti della Lomellina (nord est della provincia di Pavia)
Re: Vantaggi economici, pubblicazione internet dal 01 gennaio
i contributi assistenziali sono vantaggi economici....
per i contributi assistenziali adotterei le stesse precauzioni delle delibere ,ossia indicare solo le iniziali (no codice fiscale) tutto il resto si...
la norma sulla pubblicazione dei pagamenti sopra i 1000 dovrebbe comunque avere prevalenza sulle altre precedenti...
per i contributi assistenziali adotterei le stesse precauzioni delle delibere ,ossia indicare solo le iniziali (no codice fiscale) tutto il resto si...
la norma sulla pubblicazione dei pagamenti sopra i 1000 dovrebbe comunque avere prevalenza sulle altre precedenti...
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
ART.18
e gli acquisti e forniture varie? inoltre se emetto mandato oggi su liquidazioni del 2012 ( vedi contributi di concessi e liquidati a dicembre 2012 ) come ci si comporta? fa fede la liquidazione come sembra dire la norma? ho dubbi sul pagamento...accade come per la validità del DURC?
ROBERTA71- Messaggi : 315
Data d'iscrizione : 21.04.11
Re: Vantaggi economici, pubblicazione internet dal 01 gennaio
Cari colleghi. è solo una riflessione a voce alta,
ma vediamo di ottemperare a quanto richiesto per l'erogazione dei contributi assistenziali:
a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali
nome e cognome va bene, cf già no
b) l'importo;
qui ci siamo
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
questa ci può stare, per quelli generici si farà riferimento al regolamento comunale
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
nulla da dire
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
che si scrive? relazione assistente sociale? (nei Comuni dov'è presente...)
f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonchè al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
il curriculum del progetto selezionato poi.......
Più ci penso, e più mi viene in mente Cicerone che diceva: rem tene, verba sequentur,
mentre chi elabora queste norme è lo stesso che voleva chiudere i Comuni ad agosto perché non si produce
comunque grazie per ogni suggerimento/indicazione, noi proviamo a seguire questa strada, vi saprò dire
buona giornata a tutti
ma vediamo di ottemperare a quanto richiesto per l'erogazione dei contributi assistenziali:
a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali
nome e cognome va bene, cf già no
b) l'importo;
qui ci siamo
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
questa ci può stare, per quelli generici si farà riferimento al regolamento comunale
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
nulla da dire
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
che si scrive? relazione assistente sociale? (nei Comuni dov'è presente...)
f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonchè al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
il curriculum del progetto selezionato poi.......
Più ci penso, e più mi viene in mente Cicerone che diceva: rem tene, verba sequentur,
mentre chi elabora queste norme è lo stesso che voleva chiudere i Comuni ad agosto perché non si produce
comunque grazie per ogni suggerimento/indicazione, noi proviamo a seguire questa strada, vi saprò dire
buona giornata a tutti
pacold- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 27.08.12
Località : tra i rifiuti della Lomellina (nord est della provincia di Pavia)
pubblicazioni
delibera Giunta Regione Emilia Romagna..."l'interpretazione letterale dell'art.18 induce a ritenere soggette a pubblicazione tutte le informazioni relative a concessioni ed attribuzioni avvenute a decorrere dal 27 giugno 2012 che abbiano determinato un vantaggio economico..... la mancata pubblicazione degli atti non incide a posteriori sull'efficacia del titolo.L'assenza della pubblicazione, qundi, per tali atti, non pregiudica la validità delle concessioni effettuate e dei contratti stipulati, ma preclude solamente ogni ulteriore adempimento che sia necessario alla liquidazione a la pagamento".
Quindi pubblichiamo anche le liquidazioni dal 27/06/12 alle quali non si è dato ancora corso al pagamento? cosa ne pensate?
Quindi pubblichiamo anche le liquidazioni dal 27/06/12 alle quali non si è dato ancora corso al pagamento? cosa ne pensate?
ROBERTA71- Messaggi : 315
Data d'iscrizione : 21.04.11
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