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ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Sempre in materia di accertamento con adesione, l'istanza del contribuente interrompe i termini per 30 o per 90 giorni. Ho sempre pensato che fossero 90 ma qualche collega sostiene che in materia di ICI siano 30 e nel D. Lgs. 218/97 non lo trovo scritto.
Grazie
Grazie
elisabetta55- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 06.01.13
Re: ACCERTAMENTO CON ADESIONE
LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Se il contribuente, dopo la notifica di un accertamento, presenta istanza di accertamento con adesione, i termini per ricorrere sono sospesi, a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza da parte del contribuente.
Cosicché, in caso di presentazione dell’istanza, 20 giorni dopo la notifica dell’atto di accertamento e/o rettifica comincerà la sospensione dei 90 giorni, al termine della quale - in caso di esito negativo del contraddittorio - riprenderanno a trascorrere i normali termini a difesa, che consentiranno al contribuente di presentare il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale nei successivi 40 giorni.
Per i termini di impugnazione si deve ovviamente considerare anche la sospensione feriale, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Il periodo di sospensione di 90 giorni, di cui all’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 218/1997, rientra infatti - per logica connessione con i termini processuali - nell’ambito applicativo dell’art. 1, secondo periodo, della richiamata legge 742/1969, dal momento che i due periodi di sospensione in argomento assolvono a diverse finalità: quello feriale è collegato al periodo in cui ricadono i termini processuali, mentre quello dei 90 giorni è connesso, invece, ad un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di concordato.
Pertanto, tali distinti periodi di sospensione non possono che applicarsi cumulativamente, così che il periodo di sospensione feriale è applicabile ogni qual volta il periodo di sospensione di 90 giorni venga a ricadere, come termine iniziale o come termine finale, nell’arco temporale che va dal 1° agosto al 15 settembre, come anche nell’ipotesi in cui il periodo feriale sia ricompreso nel periodo dei 90 giorni.
Si tratta di effetti di sospensione automatica, i quali si verificano a prescindere dall’esito del contraddittorio e dell’eventuale perfezionamento o meno dell’adesione.
Se il contribuente, dopo la notifica di un accertamento, presenta istanza di accertamento con adesione, i termini per ricorrere sono sospesi, a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza da parte del contribuente.
Cosicché, in caso di presentazione dell’istanza, 20 giorni dopo la notifica dell’atto di accertamento e/o rettifica comincerà la sospensione dei 90 giorni, al termine della quale - in caso di esito negativo del contraddittorio - riprenderanno a trascorrere i normali termini a difesa, che consentiranno al contribuente di presentare il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale nei successivi 40 giorni.
Per i termini di impugnazione si deve ovviamente considerare anche la sospensione feriale, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Il periodo di sospensione di 90 giorni, di cui all’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 218/1997, rientra infatti - per logica connessione con i termini processuali - nell’ambito applicativo dell’art. 1, secondo periodo, della richiamata legge 742/1969, dal momento che i due periodi di sospensione in argomento assolvono a diverse finalità: quello feriale è collegato al periodo in cui ricadono i termini processuali, mentre quello dei 90 giorni è connesso, invece, ad un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di concordato.
Pertanto, tali distinti periodi di sospensione non possono che applicarsi cumulativamente, così che il periodo di sospensione feriale è applicabile ogni qual volta il periodo di sospensione di 90 giorni venga a ricadere, come termine iniziale o come termine finale, nell’arco temporale che va dal 1° agosto al 15 settembre, come anche nell’ipotesi in cui il periodo feriale sia ricompreso nel periodo dei 90 giorni.
Si tratta di effetti di sospensione automatica, i quali si verificano a prescindere dall’esito del contraddittorio e dell’eventuale perfezionamento o meno dell’adesione.
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