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http://www.irpef.info/La gara per il servizio di tesoreria non e' soggetta al codice
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La gara per il servizio di tesoreria non e' soggetta al codice
A chiarirlo , ovvere' il Consiglio di Stato con sentenza 3377 del 6 giugno 2011.
Si tratta infatti di concessione di servizio a valenza trilaterale ( ente-tesoriere-contribuente) e bib di applato di servizi a valenza bilaterale ( ente-ditta).
al pari quindi della concessione per la riscossione dei tributi comunali.
Applicabile il codice in via solo generale per i dettami dell'art.30 del Dlgs 163-06, ovvero gara informale con almeno cinque partecipanti con predeterminazione dei criteri di selezione.
Si tratta infatti di concessione di servizio a valenza trilaterale ( ente-tesoriere-contribuente) e bib di applato di servizi a valenza bilaterale ( ente-ditta).
al pari quindi della concessione per la riscossione dei tributi comunali.
Applicabile il codice in via solo generale per i dettami dell'art.30 del Dlgs 163-06, ovvero gara informale con almeno cinque partecipanti con predeterminazione dei criteri di selezione.
Re: La gara per il servizio di tesoreria non e' soggetta al codice
[lunedì 20 giugno 2011]
IL SOLE 24ORE
Consiglio di Stato. Non c'è appalto ma concessione di servizi
La gara per la tesoreria non è soggetta al «Codice»
La gara per l'affidamento del servizio di tesoreria di un ente locale non è soggetta alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/06) e quindi non sussiste l'obbligo per l'aggiudicatario di prestare la cauzione definitiva. È quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza 3377 del 6 giugno 2011, chiarendo che il contratto di tesoreria rientra fra le concessioni di servizi ed evidenziando che la modalità di remunerazione costituisce il tratto distintivo dell'appalto. Così, si avrà concessione quando l'operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza, mentre si avrà appalto quando l'onere del servizio stesso venga a gravare sostanzialmente sull'amministrazione. Peraltro, la giurisprudenza interna ha più volte posto l'accento sulla tipologia del rapporto, configurando l'appalto in caso di prestazioni rese in favore dell'amministrazione (rapporto bilaterale), diversamente dalla concessione di servizi che instaura un rapporto tra ente, concessionario e utenti (rapporto trilaterale). La conclusione cui perviene il Consiglio di Stato si pone senz'altro in linea con la più recente giurisprudenza comunitaria: con la sentenza del 10 marzo 2011 la Corte di giustizia Ue ha infatti affermato che nella concessione la remunerazione non è garantita dall'amministrazione aggiudicatrice, bensì dagli importi riscossi presso gli utenti del servizio. Il contratto di tesoreria va quindi qualificato in termini di rapporto concessorio e non di appalto di servizio, come più volte affermato dalla Cassazione con le pronunce 8113/09, 9648/01 e 874/99. Si tratta in sostanza del medesimo rapporto che si configura nel caso di accertamento e riscossione delle entrate locali (Consiglio di Stato, 5566/2010, 4510/2010 e 236/06).
La procedura di gara è pertanto assoggettata al Dlgs 163/06 solo nei limiti indicati dall'articolo 30, che esclude l'applicabilità del Codice dei contratti alle concessioni di servizi, ma impone comunque il rispetto dei principi generali, prevedendo una gara informale a cui invitare almeno cinque concorrenti e con predeterminazione dei criteri selettivi. Occorre quindi rispettare i "principi" desumibili dalla normativa sugli appalti, individuati di volta in volta dalla giurisprudenza. Infatti, alcune disposizioni del Dlgs 163/06, in quanto espressione di principi generali, sono state ritenute applicabili anche alle concessioni: tra queste, l'articolo 83 sulla definizione dei criteri di valutazione delle offerte (Tar Toscana 1710/08). Altre norme del Dlgs 163/06 sono state invece ritenute inapplicabili alle concessioni: tra esse, gli articoli 86 e seguenti sull'anomalia dell'offerta (Consiglio di Stato, 1784/2011 e 513/2011). L'ente ha comunque la possibilità di richiamare – rendendole così applicabili – singole disposizioni del Codice degli appalti ovvero di effettuare un rinvio integrale alla disciplina del Dlgs 163/06. È stato infatti chiarito che, al fine di realizzare «i principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici», l'amministrazione può scegliere di avvalersi di un modello predefinito, quale quello della gara pubblica, che lo stesso legislatore ha tipizzato come espressione massima dei principi di trasparenza e concorrenzialità (Tar Lecce 2868/09). In assenza di un rinvio parziale o integrale al Dlgs 163/06, non si può pertanto imporre all'ente affidante di applicare quelle disposizioni del Codice degli appalti – tra cui l'articolo 75 sulla cauzione definitiva – che non siano espressione di principi generali.
Giuseppe Debenedetto
IL SOLE 24ORE
Consiglio di Stato. Non c'è appalto ma concessione di servizi
La gara per la tesoreria non è soggetta al «Codice»
La gara per l'affidamento del servizio di tesoreria di un ente locale non è soggetta alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/06) e quindi non sussiste l'obbligo per l'aggiudicatario di prestare la cauzione definitiva. È quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza 3377 del 6 giugno 2011, chiarendo che il contratto di tesoreria rientra fra le concessioni di servizi ed evidenziando che la modalità di remunerazione costituisce il tratto distintivo dell'appalto. Così, si avrà concessione quando l'operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza, mentre si avrà appalto quando l'onere del servizio stesso venga a gravare sostanzialmente sull'amministrazione. Peraltro, la giurisprudenza interna ha più volte posto l'accento sulla tipologia del rapporto, configurando l'appalto in caso di prestazioni rese in favore dell'amministrazione (rapporto bilaterale), diversamente dalla concessione di servizi che instaura un rapporto tra ente, concessionario e utenti (rapporto trilaterale). La conclusione cui perviene il Consiglio di Stato si pone senz'altro in linea con la più recente giurisprudenza comunitaria: con la sentenza del 10 marzo 2011 la Corte di giustizia Ue ha infatti affermato che nella concessione la remunerazione non è garantita dall'amministrazione aggiudicatrice, bensì dagli importi riscossi presso gli utenti del servizio. Il contratto di tesoreria va quindi qualificato in termini di rapporto concessorio e non di appalto di servizio, come più volte affermato dalla Cassazione con le pronunce 8113/09, 9648/01 e 874/99. Si tratta in sostanza del medesimo rapporto che si configura nel caso di accertamento e riscossione delle entrate locali (Consiglio di Stato, 5566/2010, 4510/2010 e 236/06).
La procedura di gara è pertanto assoggettata al Dlgs 163/06 solo nei limiti indicati dall'articolo 30, che esclude l'applicabilità del Codice dei contratti alle concessioni di servizi, ma impone comunque il rispetto dei principi generali, prevedendo una gara informale a cui invitare almeno cinque concorrenti e con predeterminazione dei criteri selettivi. Occorre quindi rispettare i "principi" desumibili dalla normativa sugli appalti, individuati di volta in volta dalla giurisprudenza. Infatti, alcune disposizioni del Dlgs 163/06, in quanto espressione di principi generali, sono state ritenute applicabili anche alle concessioni: tra queste, l'articolo 83 sulla definizione dei criteri di valutazione delle offerte (Tar Toscana 1710/08). Altre norme del Dlgs 163/06 sono state invece ritenute inapplicabili alle concessioni: tra esse, gli articoli 86 e seguenti sull'anomalia dell'offerta (Consiglio di Stato, 1784/2011 e 513/2011). L'ente ha comunque la possibilità di richiamare – rendendole così applicabili – singole disposizioni del Codice degli appalti ovvero di effettuare un rinvio integrale alla disciplina del Dlgs 163/06. È stato infatti chiarito che, al fine di realizzare «i principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici», l'amministrazione può scegliere di avvalersi di un modello predefinito, quale quello della gara pubblica, che lo stesso legislatore ha tipizzato come espressione massima dei principi di trasparenza e concorrenzialità (Tar Lecce 2868/09). In assenza di un rinvio parziale o integrale al Dlgs 163/06, non si può pertanto imporre all'ente affidante di applicare quelle disposizioni del Codice degli appalti – tra cui l'articolo 75 sulla cauzione definitiva – che non siano espressione di principi generali.
Giuseppe Debenedetto
pia- Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 10.03.11
tesoriere
quindi paolo posso affidare direttamente, se ho una gara andata deserta
camomilla- Messaggi : 588
Data d'iscrizione : 15.01.12
Tesoreria
Puoi affidare direttamente ( anche se i tentatiuvi di gara dovrebbero essere due ..) alle stesse condizioni previste in gara.
Re: La gara per il servizio di tesoreria non e' soggetta al codice
Ma secondo voi un comunello sotto i 1000 abitanti che deve affidare il servizio in oggetto che tipo di gara è meglio che faccia, diciamo la più "semplice".Sul web ho visto di tutto:pia ha scritto:[lunedì 20 giugno 2011]
IL SOLE 24ORE
Consiglio di Stato. Non c'è appalto ma concessione di servizi
La gara per la tesoreria non è soggetta al «Codice»
La gara per l'affidamento del servizio di tesoreria di un ente locale non è soggetta alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/06) e quindi non sussiste l'obbligo per l'aggiudicatario di prestare la cauzione definitiva. È quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza 3377 del 6 giugno 2011, chiarendo che il contratto di tesoreria rientra fra le concessioni di servizi ed evidenziando che la modalità di remunerazione costituisce il tratto distintivo dell'appalto. Così, si avrà concessione quando l'operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza, mentre si avrà appalto quando l'onere del servizio stesso venga a gravare sostanzialmente sull'amministrazione. Peraltro, la giurisprudenza interna ha più volte posto l'accento sulla tipologia del rapporto, configurando l'appalto in caso di prestazioni rese in favore dell'amministrazione (rapporto bilaterale), diversamente dalla concessione di servizi che instaura un rapporto tra ente, concessionario e utenti (rapporto trilaterale). La conclusione cui perviene il Consiglio di Stato si pone senz'altro in linea con la più recente giurisprudenza comunitaria: con la sentenza del 10 marzo 2011 la Corte di giustizia Ue ha infatti affermato che nella concessione la remunerazione non è garantita dall'amministrazione aggiudicatrice, bensì dagli importi riscossi presso gli utenti del servizio. Il contratto di tesoreria va quindi qualificato in termini di rapporto concessorio e non di appalto di servizio, come più volte affermato dalla Cassazione con le pronunce 8113/09, 9648/01 e 874/99. Si tratta in sostanza del medesimo rapporto che si configura nel caso di accertamento e riscossione delle entrate locali (Consiglio di Stato, 5566/2010, 4510/2010 e 236/06).
La procedura di gara è pertanto assoggettata al Dlgs 163/06 solo nei limiti indicati dall'articolo 30, che esclude l'applicabilità del Codice dei contratti alle concessioni di servizi, ma impone comunque il rispetto dei principi generali, prevedendo una gara informale a cui invitare almeno cinque concorrenti e con predeterminazione dei criteri selettivi. Occorre quindi rispettare i "principi" desumibili dalla normativa sugli appalti, individuati di volta in volta dalla giurisprudenza. Infatti, alcune disposizioni del Dlgs 163/06, in quanto espressione di principi generali, sono state ritenute applicabili anche alle concessioni: tra queste, l'articolo 83 sulla definizione dei criteri di valutazione delle offerte (Tar Toscana 1710/08). Altre norme del Dlgs 163/06 sono state invece ritenute inapplicabili alle concessioni: tra esse, gli articoli 86 e seguenti sull'anomalia dell'offerta (Consiglio di Stato, 1784/2011 e 513/2011). L'ente ha comunque la possibilità di richiamare – rendendole così applicabili – singole disposizioni del Codice degli appalti ovvero di effettuare un rinvio integrale alla disciplina del Dlgs 163/06. È stato infatti chiarito che, al fine di realizzare «i principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici», l'amministrazione può scegliere di avvalersi di un modello predefinito, quale quello della gara pubblica, che lo stesso legislatore ha tipizzato come espressione massima dei principi di trasparenza e concorrenzialità (Tar Lecce 2868/09). In assenza di un rinvio parziale o integrale al Dlgs 163/06, non si può pertanto imporre all'ente affidante di applicare quelle disposizioni del Codice degli appalti – tra cui l'articolo 75 sulla cauzione definitiva – che non siano espressione di principi generali.
Giuseppe Debenedetto
Pubblico incanto;Procedura aperta ;Gara informale;Procedura negoziata.....Quali sono gli artt: del 163 a cui fare rirerimento ?
Potrebbe bastare un avviso preventivo all'albo pretorio al quale far seguire gli inviti a chi ha fatto domanda ? che tipologia sarebbe ? e se ho solo una richiesta ( di questi tempi è più che probabile ...)?
ivano- Messaggi : 753
Data d'iscrizione : 09.12.10
Re: La gara per il servizio di tesoreria non e' soggetta al codice
poichè si tratta di concessione di servizio 8non di appalto)fai la procedura negoziata (ossia la vecchia trattativa privata)a 5 ditte (banche)scelte tra le più vicine al comunello..........
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: La gara per il servizio di tesoreria non e' soggetta al codice
Grazie !francodan ha scritto:poichè si tratta di concessione di servizio 8non di appalto)fai la procedura negoziata (ossia la vecchia trattativa privata)a 5 ditte (banche)scelte tra le più vicine al comunello..........
ivano- Messaggi : 753
Data d'iscrizione : 09.12.10
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