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http://www.irpef.info/VALIDITA' DURC
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Paolo Gros
carla pirovano
6 partecipanti
VALIDITA' DURC
Paolo, un collega di un Comune vicino al mio,
mi dice che la validità del durc è stata prorogata
da 30 a 180 giorni ma non si ricorda con quale normativa.
Ti risulta questa cosa.
Grazie mille Carla
carla pirovano- Messaggi : 115
Data d'iscrizione : 28.09.11
Durc
Si stabilisce che il DURC sia sempre acquisito d’ufficio e inoltre che il Documento unico rilasciato per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi abbia validità di 180 giorni dalla data di emissione con la stessa validità nei confronti di tutte le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori per ogni contratto.
dl semplificazione
dl semplificazione
Durc
Art. 7 (Semplificazioni in materia di DURC)
1. All’articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: “di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” sono soppresse.
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 38, comma 3, le parole da “resta fermo” a “successive modifiche e integrazioni.” sono sostituite dalle seguenti “resta fermo per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori l’obbligo di acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.”;
b) all’articolo 118, comma 6, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.”
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 2,al primo periodo le parole “del responsabile del procedimento” sono sostituite dalle seguenti: “dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b)” e le parole “il medesimo trattiene” sono sostituite dalle seguenti: “i medesimi trattengono”;
b) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole “le amministrazioni aggiudicatrici” sono sostituite dalle seguenti:“I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b)” e l’ultimo periodo è soppresso;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:“4. Il documento unico di regolarità contributiva rilasciato per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ha validità di 180 giorni dalla data di emissione. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) utilizzano il documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 3, lettera a) in corso di validità anche per le ipotesi di cui alle lettere
b) e c). Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva ogni 180 giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 3, lettere d) ed e).
3) al comma 5 le parole “le amministrazioni aggiudicatrici” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b)” e l’ultimo periodo è soppresso.
4. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all’articolo 90, comma 9, alla lettera c) le parole da “il documento unico di regolarità contributiva” a “legge 28 gennaio 2009, n. 2,” sono sostituite dalle seguenti “in luogo del documento unico di regolarità contributiva, una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che l’amministrazione concedente è tenuta a verificare ai sensi dell’articolo 44-bis del medesimo testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,
1. All’articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: “di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” sono soppresse.
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 38, comma 3, le parole da “resta fermo” a “successive modifiche e integrazioni.” sono sostituite dalle seguenti “resta fermo per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori l’obbligo di acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.”;
b) all’articolo 118, comma 6, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.”
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 2,al primo periodo le parole “del responsabile del procedimento” sono sostituite dalle seguenti: “dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b)” e le parole “il medesimo trattiene” sono sostituite dalle seguenti: “i medesimi trattengono”;
b) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole “le amministrazioni aggiudicatrici” sono sostituite dalle seguenti:“I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b)” e l’ultimo periodo è soppresso;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:“4. Il documento unico di regolarità contributiva rilasciato per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ha validità di 180 giorni dalla data di emissione. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) utilizzano il documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 3, lettera a) in corso di validità anche per le ipotesi di cui alle lettere
b) e c). Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva ogni 180 giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 3, lettere d) ed e).
3) al comma 5 le parole “le amministrazioni aggiudicatrici” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b)” e l’ultimo periodo è soppresso.
4. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all’articolo 90, comma 9, alla lettera c) le parole da “il documento unico di regolarità contributiva” a “legge 28 gennaio 2009, n. 2,” sono sostituite dalle seguenti “in luogo del documento unico di regolarità contributiva, una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che l’amministrazione concedente è tenuta a verificare ai sensi dell’articolo 44-bis del medesimo testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,
durc - proroga validità
Forse mi sbaglio, ma non mi risulta che la norma sia già in vigore.....
orchidea14- Messaggi : 25
Data d'iscrizione : 29.12.10
DURC
Si anche a me sembra che il ddl sia stato smembrato
e questa norma non sia stata approvata.
Paolo cosa risulta a te.
Ciao Carla
e questa norma non sia stata approvata.
Paolo cosa risulta a te.
Ciao Carla
carla pirovano- Messaggi : 115
Data d'iscrizione : 28.09.11
Durc
e' cosi:
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-17/durata-doppia-durc-123323.shtml?uuid=AbpIg0tG
ma in relata' tale norma non e' stata recepita nella legge
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-17/durata-doppia-durc-123323.shtml?uuid=AbpIg0tG
ma in relata' tale norma non e' stata recepita nella legge
Re: VALIDITA' DURC
si ma quindi non essendo recepita non possiamo considerare che il durc abbia una validita' di 180 ma di 90 giorni.
brown.rag- Messaggi : 144
Data d'iscrizione : 16.07.12
Re: VALIDITA' DURC
alla data del 04/12/2012 l'AVCP conferma la validità trimestrale del DURC:
http://www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/FAQ_durc
http://www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/FAQ_durc
stefano Lorenzoni- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 21.09.12
Re: VALIDITA' DURC
ne da atto lo stesso documento emesso pochi giorni fa per un appalto.
Quindi rassegnamoci.
Quindi rassegnamoci.
Pasqualino7bellezze- Messaggi : 805
Data d'iscrizione : 12.04.12
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