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contributi ad associazioni
Concessione contributi ad associazioni.
comma 6 dell’art.4 del dl 95/2012 “spending review”
“6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli (( articoli da 13 a 42 )) del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.
Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.
Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica ((e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.”
Se il comune erogasse un contributo ad associazioni (proloco, banda musicale, ass. dilettantistiche sportive) che svolgono la loro attività direttamente verso i cittadini (manifestazioni, corsi, ecc.) si potrebbe affermare che queste “non forniscono servizi a favore del Comune” quindi non rientrano nell’applicazione di tutto il comma 6 e di conseguenza si può erogare loro un contributo.
Cosa ne dite?
comma 6 dell’art.4 del dl 95/2012 “spending review”
“6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli (( articoli da 13 a 42 )) del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.
Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.
Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica ((e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.”
Se il comune erogasse un contributo ad associazioni (proloco, banda musicale, ass. dilettantistiche sportive) che svolgono la loro attività direttamente verso i cittadini (manifestazioni, corsi, ecc.) si potrebbe affermare che queste “non forniscono servizi a favore del Comune” quindi non rientrano nell’applicazione di tutto il comma 6 e di conseguenza si può erogare loro un contributo.
Cosa ne dite?
mauror- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 03.01.12
Contributi
Che qui andiamo avanti a forza di interpretazioni più o meno elastiche, rischiando sempre in prima persona e rischiando che la Corte dei Conti prima o poi bussi alla nostra porta. Io comincerei ad essere un pelino più rigido e forse i nostri amministratori cominceranno, anche loro, a richiedere norme più chiare.
Utopia ????
Cmq prima di erogare contributi attendiamo chiarimenti e soprattutto approviamo i bilanci, che questa volta sarà durissima!!!!
Utopia ????
Cmq prima di erogare contributi attendiamo chiarimenti e soprattutto approviamo i bilanci, che questa volta sarà durissima!!!!
Paolo61- Messaggi : 86
Data d'iscrizione : 29.12.11
Re: contributi ad associazioni
Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica ((e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.”
sono escluse ...
non conosco la norma (mi occupo di altro) ma mi pare che tutte le tipologie di associazioni a cui si è fatto riferimento rientrino nei casi di esclusione .. o quanto meno occorre verificare che sia così ..
sono escluse ...
non conosco la norma (mi occupo di altro) ma mi pare che tutte le tipologie di associazioni a cui si è fatto riferimento rientrino nei casi di esclusione .. o quanto meno occorre verificare che sia così ..
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
contributi ad associazioni
secondo me la norma vuole impedire che le PA "acquistino" servizi dalle associazioni apparentemente a costo zero, ma per poi pagarle con contributi, eludendo la norma sugli appalti pubblici (forniture, servizi, concessioni).
ma nel caso in cui l'associazione non eroghi alcun servizio alla PA mi sembra che si possa dare lo stesso un contributo.
bisogna capire cosa vuol dire "fornire servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito", la banda che fa corsi per i ragazzi, la boccifila che organizza gare ... non mi sembra forniscano servizi alla PA.
che ne dite?
sul sito dell'UNPLI suggeriscono alle proloco di iscriversi nei registri Nazionale o Regionali previsti dalla 383/2000 (Associazioni di Promozione Sociale o APS):
"Limitazioni contributi dalle P.A.
Dal 1 gennaio 2013 entrano in vigore ulteriori limitazioni alla possibilità di ricevere contributi dalle Amministrazioni Pubbliche. Una comunicazione al riguardo è stata già data con la newsletter del 13/11/2012.
In sostanza, il comma 6 dell'art. 4 del DL 6/7/2012 (spending review), dal 1.1.2013, impone alle pubbliche amministrazioni:
- l'acquisizione di servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformita' con la disciplina comunitaria (necessario seguire le procedure per gli appalti)
- il divieto di concedere contributi alle associazioni ( ivi comprese le proloco ) che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito.
Ulteriori restrizioni entreranno in vigore dal 1.1.2014, tra cui la impossibilità di affidare direttamente servizi anche con convenzioni.
Unica eccezione possibile per le Pro Loco è :
essere iscritte nei registri Nazionale o Regionali previsti dalla 383/2000 (Associazioni di Promozione Sociale o APS).
Per informazioni su come iscrivere la Pro Loco alle APS clicca qui o contatta il Comitato Regionale d'appartenenza"
ma nel caso in cui l'associazione non eroghi alcun servizio alla PA mi sembra che si possa dare lo stesso un contributo.
bisogna capire cosa vuol dire "fornire servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito", la banda che fa corsi per i ragazzi, la boccifila che organizza gare ... non mi sembra forniscano servizi alla PA.
che ne dite?
sul sito dell'UNPLI suggeriscono alle proloco di iscriversi nei registri Nazionale o Regionali previsti dalla 383/2000 (Associazioni di Promozione Sociale o APS):
"Limitazioni contributi dalle P.A.
Dal 1 gennaio 2013 entrano in vigore ulteriori limitazioni alla possibilità di ricevere contributi dalle Amministrazioni Pubbliche. Una comunicazione al riguardo è stata già data con la newsletter del 13/11/2012.
In sostanza, il comma 6 dell'art. 4 del DL 6/7/2012 (spending review), dal 1.1.2013, impone alle pubbliche amministrazioni:
- l'acquisizione di servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformita' con la disciplina comunitaria (necessario seguire le procedure per gli appalti)
- il divieto di concedere contributi alle associazioni ( ivi comprese le proloco ) che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito.
Ulteriori restrizioni entreranno in vigore dal 1.1.2014, tra cui la impossibilità di affidare direttamente servizi anche con convenzioni.
Unica eccezione possibile per le Pro Loco è :
essere iscritte nei registri Nazionale o Regionali previsti dalla 383/2000 (Associazioni di Promozione Sociale o APS).
Per informazioni su come iscrivere la Pro Loco alle APS clicca qui o contatta il Comitato Regionale d'appartenenza"
mauror- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 03.01.12
RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE CON P.IVA
Buongiorno,
ho cercato di documentarmi in lungo e in largo ma non ho trovato risposte precise al mio interrogativo.
Stiamo pagando un rimborso spese a un' associazione musicale per un concerto. Questa associazione ha p.iva ma non ha presentato fattura in quanto risulta un rimborso spese..può farlo? Se si, devo operare la ritenuta d'acconto al 4%? o si paga la nota informale inviataci al lordo?
Grazie per l'attenzione
ho cercato di documentarmi in lungo e in largo ma non ho trovato risposte precise al mio interrogativo.
Stiamo pagando un rimborso spese a un' associazione musicale per un concerto. Questa associazione ha p.iva ma non ha presentato fattura in quanto risulta un rimborso spese..può farlo? Se si, devo operare la ritenuta d'acconto al 4%? o si paga la nota informale inviataci al lordo?
Grazie per l'attenzione
silviadis- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 04.06.14
re
e' una prestazione di servizio in elusione ed appare chiaro peraltro si debba applicare la ritenuta del 4% a meno che tutte le spese siano opportunamente documentate
Re: contributi ad associazioni
Paolo Gros ha scritto:e' una prestazione di servizio in elusione ed appare chiaro peraltro si debba applicare la ritenuta del 4% a meno che tutte le spese siano opportunamente documentate
Dove lavoro io (e dove la gestione dei contributi ha da sempre avuto una trasparenza sereno-variabile), si invia alla associazione che richiede il contributo un modulo da compilare, ove indicare, tra i vari dati, anche se l'ente è o meno commerciale e se è o meno soggetto alla ritenuta del 4%. Nel caso di rimborsi spese documentate, si eroga l'importo esente da qualsiasi ritenuta o bollo.
eelle- Messaggi : 99
Data d'iscrizione : 03.05.12
Re: contributi ad associazioni
nel pagare un contributo a una associazione devo comque richiedere il DURC?
Rag.- Messaggi : 467
Data d'iscrizione : 30.10.13
Re: contributi ad associazioni
beh, direi di no!
(ho poche certezze, ma qui vado abbastanza sul sicuro!)
(ho poche certezze, ma qui vado abbastanza sul sicuro!)
eelle- Messaggi : 99
Data d'iscrizione : 03.05.12
Re: contributi ad associazioni
Il vero problema è: il concerto l'hanno fatto su nostra disposizione? ossia è un una prestazione di servizi verso il comune?
Se la risposta è sì, allora devono fare fattura o nota di debito equivalente (indicando quindi gli articoli in base ai quali non emettono fattura) e non c'è il problema delle ritenuta del 4% perchè non è un contributo ma una prestazione di servizi.
Se la risposta è no, allora stiamo dando un contributo liberale e quindi ci dobbiamo porre il problema della ritenuta del 4%. A questo punto chiederemo loro una dichiarazione in cui ci diranno se l'attività che hanno svolto e per la quale ci chiedono il contributo è nell'ambito della loro attività commerciale: se la risposta è sì facciamo la ritenuta del 4%, se la risposta è no allora non la facciamo.
Se la risposta è sì, allora devono fare fattura o nota di debito equivalente (indicando quindi gli articoli in base ai quali non emettono fattura) e non c'è il problema delle ritenuta del 4% perchè non è un contributo ma una prestazione di servizi.
Se la risposta è no, allora stiamo dando un contributo liberale e quindi ci dobbiamo porre il problema della ritenuta del 4%. A questo punto chiederemo loro una dichiarazione in cui ci diranno se l'attività che hanno svolto e per la quale ci chiedono il contributo è nell'ambito della loro attività commerciale: se la risposta è sì facciamo la ritenuta del 4%, se la risposta è no allora non la facciamo.
FEDEG78- Messaggi : 133
Data d'iscrizione : 20.04.11
Località : VENETO
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