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http://www.irpef.info/Parametro 9 Anticipazioni di tesoreria
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Parametro 9 Anticipazioni di tesoreria
In riferimento ai parametri per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari il n.9 per i comuni recita:"Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti".
La domanda è: ma questo parametro va rispettato solo per l'anno oggetto di approvazione o anche per i precedenti??
Chiariasco meglio. In sede di approvazione consuntivo 2010 un Ente locale ha restituito l'anticipazione del 2010 ma non ha restituito quelle del 2009 e precedenti.
Oltre al danno patrimoniale ( interesssi ecc. ), considerato che per il 2009 e prec. le anticipazioni era abbondantemente superiori al 5%, il parametro va considerato comunque o questa operazione ha fatto si che il parametro non sia superato ??
Infine è possibile restituire le anticipazioni del 2010 e non quelle del 2009 ??
Grazie
La domanda è: ma questo parametro va rispettato solo per l'anno oggetto di approvazione o anche per i precedenti??
Chiariasco meglio. In sede di approvazione consuntivo 2010 un Ente locale ha restituito l'anticipazione del 2010 ma non ha restituito quelle del 2009 e precedenti.
Oltre al danno patrimoniale ( interesssi ecc. ), considerato che per il 2009 e prec. le anticipazioni era abbondantemente superiori al 5%, il parametro va considerato comunque o questa operazione ha fatto si che il parametro non sia superato ??
Infine è possibile restituire le anticipazioni del 2010 e non quelle del 2009 ??
Grazie
Claudio67- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 22.06.11
Parametro 9
"Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti"
La norma parla genericamente di anticipazioni di tesoreria , occorre quindi verificare il totale comunque non restituito.
Il parametro e' quindi negtivo e la situazione per l'anno 2009 cosi' come esposta e' danno erariale soggetto a denuncia alla procura della corte.
E' del tutto evidente che la resituzione del 2010 in luogo del 2009 sia manovra artata ed illegittima.
La norma parla genericamente di anticipazioni di tesoreria , occorre quindi verificare il totale comunque non restituito.
Il parametro e' quindi negtivo e la situazione per l'anno 2009 cosi' come esposta e' danno erariale soggetto a denuncia alla procura della corte.
E' del tutto evidente che la resituzione del 2010 in luogo del 2009 sia manovra artata ed illegittima.
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