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Autoliquidazione INAIL 2012-2013 - base imponibile
... leggo dalla guida pubblicata dall'inail...
Regime imponibile ai fini fiscali e contributivi
La base imponibile previdenziale deve essere calcolata con riferimento alla normativa fiscale relativa
ai redditi di lavoro dipendente (Testo Unico delle Imposte sui Redditi ex d.p.r. n.917/1986). Sono
esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi le somme e i valori indicati dall’articolo 29, commi 4
e 6, T.U. n. 1124/1965.
alcuni elementi sono esclusi e sono andato a vedere la norma .... eccola qua!
4. Sono esclusi dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori,
nonche' quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta
cessazione, fatta salva l'imponibilita' dell'indennita' sostitutiva
del preavviso;
c) i proventi e le indennita' conseguite, anche in forma
assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e
previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze
erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e
quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi
derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di
terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai
contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle
quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura
sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di
incrementi di produttivita', qualita' ed altri elementi di
competitivita' assunti come indicatori dell'andamento economico
dell'impresa e dei suoi risultati;
f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate
o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse,
fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da
regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative
previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi
familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I
contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento
al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarieta' del 10 per
cento di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.
166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive
modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e
devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i
lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria
nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi
retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle
forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni
predetti. Resta fermo, altresi', il contributo di solidarieta' a
carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui
all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14
dicembre 1995, n. 579;
g) i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3,
lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
....
6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia
e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e
assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore
di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro
titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella
misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
comma 4 lettera e) ?????
Regime imponibile ai fini fiscali e contributivi
La base imponibile previdenziale deve essere calcolata con riferimento alla normativa fiscale relativa
ai redditi di lavoro dipendente (Testo Unico delle Imposte sui Redditi ex d.p.r. n.917/1986). Sono
esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi le somme e i valori indicati dall’articolo 29, commi 4
e 6, T.U. n. 1124/1965.
alcuni elementi sono esclusi e sono andato a vedere la norma .... eccola qua!
4. Sono esclusi dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori,
nonche' quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta
cessazione, fatta salva l'imponibilita' dell'indennita' sostitutiva
del preavviso;
c) i proventi e le indennita' conseguite, anche in forma
assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e
previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze
erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e
quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi
derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di
terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai
contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle
quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura
sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di
incrementi di produttivita', qualita' ed altri elementi di
competitivita' assunti come indicatori dell'andamento economico
dell'impresa e dei suoi risultati;
f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate
o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse,
fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da
regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative
previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi
familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I
contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento
al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarieta' del 10 per
cento di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.
166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive
modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e
devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i
lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria
nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi
retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle
forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni
predetti. Resta fermo, altresi', il contributo di solidarieta' a
carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui
all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14
dicembre 1995, n. 579;
g) i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3,
lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
....
6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia
e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e
assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore
di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro
titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella
misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
comma 4 lettera e) ?????
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