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parere corte conti su ambito estensione valutazione incarichi da parte del revisore

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Messaggio  francodan Gio 23 Giu 2011 - 4:59

FATTO
Il Comune di Moncalieri richiede un parere in merito all’applicabilità dell’art. 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In particolare chiede se l’obbligo di valutazione dell’organo di revisione economico finanziaria, esplicitamente previsto per l’affidamento a soggetti estranei all’amministrazione di incarichi di studio o ricerca ovvero di consulenze, debba estendersi anche agli incarichi di collaborazione affidati dall’ente, ed in particolare a quelli di cui al D. Lgs. n. 163 del 2006.
DIRITTO
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.
Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione.
Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l’ammissibilità della richiesta in esame:
1) Requisito soggettivo:
La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto all’ordinaria sfera di competenze della Corte.
I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. La mancata costituzione di tale organo non rappresenta tuttavia elemento ostativo alla richiesta di parere, visto che la disposizione normativa usa la locuzione “di norma”, non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.
Inoltre la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall’Organo rappresentativo dell’Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).
La richiesta di parere in esame è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune di Moncalieri, pertanto è da ritenersi ammissibile sotto il profilo soggettivo.
2) Requisito oggettivo:
I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.
L’ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5 del 17 febbraio 2006, deve ritenersi riferito alla “attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”.
Da ultimo, le Sezioni riunite in sede di controllo, nell’esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno evidenziato che, in una visione dinamica della contabilità pubblica - che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri - talune materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica, possono ritenersi ad essa riconducibili per effetto della particolare considerazione loro riservata dal legislatore nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica (delibera n. 54/2010).
Infine, come precisato da consolidata giurisprudenza contabile, la funzione consultiva non deve essere finalizzata ad indicazioni relative all’attività gestionale concreta, la quale è rimessa alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione, essendo la Sezione chiamata a pronunciarsi solo su questioni di principio aventi carattere generale e dirette a fornire un ausilio all’Ente richiedente per le determinazioni che lo stesso è tenuto ad assumere nell’esercizio delle proprie funzioni.
Alla luce di quanto precisato, la richiesta in esame deve ritenersi ammissibile, anche dal punto di vista oggettivo, recando un quesito astratto su una questione di carattere generale riguardante i controlli sulla gestione delle risorse pubbliche, da attuarsi nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla disciplina vigente.
3) Merito:
L’art. 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, dispone: “l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti”.
Questa Sezione, come ricordato dallo stesso richiedente, si è già espressa (parere n. 42/2009), in senso positivo, in merito all’attuale vigenza dell’obbligo di valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale sull’atto di affidamento.
Parimenti, anche con riferimento specifico all’assoggettabilità al controllo in parola degli incarichi di collaborazione ai sensi D. Lgs. n. 163 del 2006, questa Sezione si è già espressa con delibera n. 23 del 2010, di cui si riportano le motivazioni: “come già affermato da questa Sezione in altre occasioni (cfr. pareri n. 3/2007 e n. 3/2008, nonché deliberazioni n. 13/2010 e n. 46/2009), la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici in materia di incarichi esterni (quali quelli di progettazione, ecc.) non esclude in toto l’applicazione della disciplina generale, ma, condividendone la finalità primaria di pervenire ad un contenimento della spesa pubblica, ne specifica i contenuti con riferimento alle peculiarità del settore. Le deliberazioni di questa Corte citate dal richiedente (SS.RR. n. 6/2005 e Sezione delle Autonomie n. 6/2008) non contrastano con tali conclusioni, limitandosi a ribadire la detta specialità sul piano dei presupposti sostanziali legittimanti l’incarico. Sul piano del controllo, invece, a parere del Collegio, in disparte l’espressione “in ogni caso” utilizzata dal citato art. 1 comma 42 L. n.311/2004, non v’è ragione per escludere gli incarichi ex L. n. 109/1994 (oggi ex. D.lgs. n. 163/2006). Tale esclusione, in altri termini, vale (e si spiega) per il procedimento principale,ma non per quello, successivo, di controllo”.
P.Q.M.
Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.
Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta.
Così deliberato in Torino nell’adunanza del 22 giugno 2011.

Il Primo Referendario Relatore
F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA

Il Presidente
F.to Dott.ssa Enrica LATERZA


Depositato in Segreteria il 23 giugno 2011
Per il Direttore
(Dott. Federico SOLA)
F.to Dott. Guido CURRE


parere 63 2011


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