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LAVORO OCCASIONALE

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Messaggio  MIKI1972 Ven 1 Feb 2013 - 2:49

Un dipendente dell'ente vuole aiutare il figlio nella sua attivita' commerciale (Bar) a titolo gratuito.
Puo' farlo? Serve l'autorizzazione dell'ente?
Il commercialista ha detto al figlio che se volesse puo' inquadrarlo con i voucher a chiamata... io ho visto i diversi casi e a me non sembra si possa?
Quale è la procedura corretta da seguire perchè il dipendente sia a posto in tutti i sensi?

MIKI1972

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Messaggio  Paolo Gros Ven 1 Feb 2013 - 2:53



L’art. 53, D. Lgs. n. 165, del 30.03.01, rubricato <<Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi>>, dispone, al primo comma, che: <<Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall’articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall’articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina>>.

Dunque, il su riportato art. 53, c. 1, T.U., conferma la vigenza della disciplina delle incompatibilità prevista per tutti i pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, dall’art. 60, D.P.R. n. 3/57 secondo cui: <<L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente>>.

Pertanto, salvo le deroghe previste dall’articolo sopra riportato e dalle leggi in esso espressamente richiamate, è escluso che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto a tempo pieno possano esercitare attività professionali libere, anche nel caso in cui difetti un conflitto di interessi in senso stretto.

A conferma del generale divieto di cui innanzi, soccorre il comma 6 del medesimo articolo 53 cit. che esclude vi soggiacciano: << i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero – professionali>> (ossia quelle dettate per il personale medico e per le altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario dal D.M. 28.02.1997 e dal D.M. 31.07.1997); nonché determinati incarichi quali <<a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; c) la partecipazione a convegni e seminari; d) gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) e gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita>>.
Paolo Gros
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