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Paolo Gros
Luvi
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Gli Enti locali -Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web :: Aggiornamento professionale - files- slides
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prelievo dal fondo di riserva
In esercizio provvisorio è possibile fare i prelievi dal fondo di riserva?
Luvi- Messaggi : 243
Data d'iscrizione : 20.09.11
prelievo
e' possibile nell'osservanza del dettato del dl 174 ...vincolo della quota
minima dello 0,30 alla copertura di spese non prevedibili e causativi di danni;
aumento allo 0,45 della quota minima in caso di anticipazioni di tesoreria
minima dello 0,30 alla copertura di spese non prevedibili e causativi di danni;
aumento allo 0,45 della quota minima in caso di anticipazioni di tesoreria
Re: prelievo dal fondo di riserva
Paolo Gros ha scritto:e' possibile nell'osservanza del dettato del dl 174 ...vincolo della quota
minima dello 0,30 alla copertura di spese non prevedibili e causativi di danni;
aumento allo 0,45 della quota minima in caso di anticipazioni di tesoreria
ma se il bilancio cui si fa riferimento è il bilancio assestato 2012 qual'è il riferimento corretto dello stanziamento del fondo di riserva ? quello di previsione o quello assestato (secondo me quest'ultimo), cosicchè lo stanziamento potrebbe essere inferiore alle percentuali previste o addirittura essere pari a zero per effetto dei prelievi e delle variazioni.......
altrimenti per tutti gli altri interventi facciamo riferimento al bilancio assestato (comprensivo quindi di tutte le variazioni effettuate nel corso del 2012) e x il fondo di riserva ancorchè utilizzato in sede di variazione, dovrebbe essere considerato l'importo deliberato in bilancio????? addio pareggio.....
ragioniere di campagna- Messaggi : 58
Data d'iscrizione : 26.09.12
fondo
come per tutto quanto il bilancio in sede di esercizio provvisorio lo stanziamento assestato
Secondo le disposizioni del terzo comma, nel caso in cui la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, deve intendersi automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, durante il quale i poteri gestionali di comuni e province risultano sensibilmente limitati. In questa delicata fase amministrativa, gli enti locali possono infatti assumere impegni di spesa, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo degli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, escluse le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
Se, dunque, durante l'esercizio provvisorio è possibile impegnare per intero obbligazioni contrattuali non frazionabili, quali premi assicurativi, per tutte le altre tipologie di spesa il legislatore ha posto una clausola finalizzata alla tenuta degli equilibri di bilancio. Non sono attivabili, fino alla definitiva approvazione del bilancio, spese connesse a nuove progettualità o di importo superiore, mensilmente, a un dodicesimo di quanto è stato previsto nell'ultimo bilancio assestato.
La norma potrebbe tuttavia rivelarsi di scarsa utilità laddove la capacità di spesa dell'esercizio in corso sia sensibilmente ridotta rispetto a quella dell'esercizio precedente. I tagli al contributo erariale imposti dall'articolo 14 del Dl 78/2010 (nel 2011, 1,5 miliardi di euro per i comuni e 300 milioni per le province) impongono strategie di razionalizzazione della spesa pubblica o minori servizi alle collettività; in ogni caso, determinano una forte contrazione rispetto al passato del livello delle uscite correnti, nonché scelte radicali sulla qualità e quantità di spesa da attivare. In presenza di bilanci caratterizzati da un elevato grado di rigidità delle uscite correnti, nei quali trovano poco spazio le progettualità aggiunte, il riferimento agli stanziamenti dell'esercizio precedente potrebbe indurre ad autorizzazioni di spesa superiori alle attuali capacità di finanziamento, con evidenti ripercussioni sulla tenuta degli equilibri finanziari ed economici.
Sarebbe forse auspicabile, anche per evitare responsabilità contabili ed amministrative, l'adozione da parte dell'organo esecutivo dell'ente di una deliberazione di indirizzo con cui disciplinare, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, modalità gestionali che tenessero conto delle regole più rigide definite dall'articolo 163 per il caso della gestione provvisoria. Questo istituto prevede, oltre all'assolvimento di obbligazioni assunte e di quelle derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi o da norme di legge, il pagamento delle spese di personale, dei residui passivi, delle rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in genere, delle spese necessarie a evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
Secondo le disposizioni del terzo comma, nel caso in cui la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, deve intendersi automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, durante il quale i poteri gestionali di comuni e province risultano sensibilmente limitati. In questa delicata fase amministrativa, gli enti locali possono infatti assumere impegni di spesa, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo degli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, escluse le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
Se, dunque, durante l'esercizio provvisorio è possibile impegnare per intero obbligazioni contrattuali non frazionabili, quali premi assicurativi, per tutte le altre tipologie di spesa il legislatore ha posto una clausola finalizzata alla tenuta degli equilibri di bilancio. Non sono attivabili, fino alla definitiva approvazione del bilancio, spese connesse a nuove progettualità o di importo superiore, mensilmente, a un dodicesimo di quanto è stato previsto nell'ultimo bilancio assestato.
La norma potrebbe tuttavia rivelarsi di scarsa utilità laddove la capacità di spesa dell'esercizio in corso sia sensibilmente ridotta rispetto a quella dell'esercizio precedente. I tagli al contributo erariale imposti dall'articolo 14 del Dl 78/2010 (nel 2011, 1,5 miliardi di euro per i comuni e 300 milioni per le province) impongono strategie di razionalizzazione della spesa pubblica o minori servizi alle collettività; in ogni caso, determinano una forte contrazione rispetto al passato del livello delle uscite correnti, nonché scelte radicali sulla qualità e quantità di spesa da attivare. In presenza di bilanci caratterizzati da un elevato grado di rigidità delle uscite correnti, nei quali trovano poco spazio le progettualità aggiunte, il riferimento agli stanziamenti dell'esercizio precedente potrebbe indurre ad autorizzazioni di spesa superiori alle attuali capacità di finanziamento, con evidenti ripercussioni sulla tenuta degli equilibri finanziari ed economici.
Sarebbe forse auspicabile, anche per evitare responsabilità contabili ed amministrative, l'adozione da parte dell'organo esecutivo dell'ente di una deliberazione di indirizzo con cui disciplinare, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, modalità gestionali che tenessero conto delle regole più rigide definite dall'articolo 163 per il caso della gestione provvisoria. Questo istituto prevede, oltre all'assolvimento di obbligazioni assunte e di quelle derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi o da norme di legge, il pagamento delle spese di personale, dei residui passivi, delle rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in genere, delle spese necessarie a evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
Re: prelievo dal fondo di riserva
condivido quanto detta da paolo. l'atto di gm è necessario al fine di uniformare i comportamenti, anche una nota del resp fin (trattandosi di segnalazione obbligatoria ex art. 153 c.6 tuel) può raggiungere lo stesso fine. il problema però rimane il prelievo in esercizio provvisorio.
in base all'art. 163 c.1 e 2 si fa riferimento al bilancio deliberato ovvero al bilancio assestato dell'esercizio precedente.
Mi chiedo: bilancio assestato al 30 novembre o bilancio definitivamente assestato al 31 dicembre (comprensivo anche di variazioni per prelievo al fondo di riserva???)
quindi è logico che se io faccio riferimento al bilancio assestato al 31/12 ogni intervento(compreso il f. riserva) deve riferirisi a quella data.
ho provato a dare un'occhiata a pareri e giurisprudenza varia ma non ho trovato nulla.... se qualcuno trova qualcosa che confuti questo mio ragionamento scriva....
in base all'art. 163 c.1 e 2 si fa riferimento al bilancio deliberato ovvero al bilancio assestato dell'esercizio precedente.
Mi chiedo: bilancio assestato al 30 novembre o bilancio definitivamente assestato al 31 dicembre (comprensivo anche di variazioni per prelievo al fondo di riserva???)
quindi è logico che se io faccio riferimento al bilancio assestato al 31/12 ogni intervento(compreso il f. riserva) deve riferirisi a quella data.
ho provato a dare un'occhiata a pareri e giurisprudenza varia ma non ho trovato nulla.... se qualcuno trova qualcosa che confuti questo mio ragionamento scriva....
ragioniere di campagna- Messaggi : 58
Data d'iscrizione : 26.09.12
Prelievo dal fondo di riserva
E' possibile, in esercizio provvisorio, effettuare uno storno di fondi tra capitoli dello stesso intervento?
Grazie
Grazie
Soelfa- Messaggi : 32
Data d'iscrizione : 14.12.11
storno
non e' possibile apportare variazioni a bilancio non esistente e che ovviamente non ha stanziamento proprio ma quello riferibile al bilancio dell'anno precedente
bilancio triennale di previsione
Ma anche il prelievo dal fondo di riserva e'uno storno di fondi, quindi non pare possibile fare ne variazioni ne storni, sarebbe meglio approvare il bilancio in tempi rapidi ma con il vento che tira se siamo fortunati lo faremo a ottobre. Ma non potremmo evitare questo problema che si presenta ogni anno, considerando il bilancio triennale deliberato l'anno scorso e apportare le variazioni a questo bilancio sul l'esercizio 2013, insomma fare un solo bilancio di previsione triennale e ogni anno aggiornarlo? Ridurremo i tempi e lavoreremo di meno soprattutto?
JOSEPHA- Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 17.02.12
Re: prelievo dal fondo di riserva
Il fondo di riserva può essere utilizzato, limitatamente ai vincoli di legge, per ogni evenienza non preventivamente specificata. A mio larere anche i esercizio provvisorio è possibile utilizzarlo in relazione allo stanziamento dicui al lrecedente esercizio, ma comunque per necessità, urgenza ed incapienza di altri capitoli con passaggio in CC
donalbert- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 27.05.13
Località : Campobasso
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