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Scadenza avvisi accertamento ICI
Entro il 31.12.2010 è possibile accertare un omesso versamento dell'anno 2004 per il quale sussisteva l'obbligo di presentazione della dichiarazione e che il contribuente a regolarmente presentato nell'anno successivo (2005)?
Il dubbio mi sorge perche l'articolo 1 comma 161 della Finanziaria 2007 (L. 296/2006) dispone che "Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati". La disposizione quindi non parla solo di casi di omessa dichiarazione ma anche di casi nei quali la "dichiarazione" è stata effettuata.
Grazie, Stefano.
Il dubbio mi sorge perche l'articolo 1 comma 161 della Finanziaria 2007 (L. 296/2006) dispone che "Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati". La disposizione quindi non parla solo di casi di omessa dichiarazione ma anche di casi nei quali la "dichiarazione" è stata effettuata.
Grazie, Stefano.
ANDREOTTI STEFANO- Messaggi : 379
Data d'iscrizione : 23.08.10
Scadenza avviso di accertamento Ici
Hai interpretato esattamente . L'omesso versamento ( 5 anno successivo a quello ....) e' accertabile entro il 31.12.2010 in quanto il versamento stesso era strettamente legato alla dichiarazione ( se era prima dichiarazione dava il quantum del dovuto , se era di variazione la differenza del quantum dovuto : per cui non era ripetizione del dovuto )
Scadenza avviso di accertamento Ici - La Cassazione
E' principio consolidato della Corte di Cassazione (sentenze n. 8849 del 14 aprile 2010 e n. 932 del 16 gennaio 2009) quello secondo cui, finchè la dovuta dichiarazione ICI non viene presentata, il contribuente è ogni anno sanzionabile per omessa dichiarazione, quindi l’accertamento relativo all’anno 2005 non si riferisce necessariamente all’omissione della dichiarazione relativa ad un acquisto o ad una variazione avvenuta nell’anno d’imposta 2004, ma potrebbe essere riferito anche ad un’omissione precedente (es.: acquisto immobile nel 2002 e dichiarazione non presentata né nel 2003 né nelle annualità successive). Il medesimo principio è evidentemente applicabile anche agli altri tributi comunali.
A conforto di quanto richiesto.
A conforto di quanto richiesto.
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