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Lavoro part-time polizia locale in 2 comuni
Salve al Dott. Gros e a tutti i frequentatori del blog,
Avrei da porre alla sua ed alla vs. attenzione una questione molto importante di cui avrei bisogno di risposta nel breve.
Sono assunto in qualità di vincitore di concorso pubblico come agente di polizia municipale, a tempo indeterminato, part-time al 50% (comune di meno di 5000 abitanti). Posso lavorare in altro comune part-time, senza selezione pubblica, sfruttando la CONVENZIONE EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N.311 o altro riferimento normativo?
In caso negativo posso lavorare in altro comune se chiamato per via di una selezione pubblica e quindi stipulare un altro contratto part-time (se possibile)?
Grazie
Avrei da porre alla sua ed alla vs. attenzione una questione molto importante di cui avrei bisogno di risposta nel breve.
Sono assunto in qualità di vincitore di concorso pubblico come agente di polizia municipale, a tempo indeterminato, part-time al 50% (comune di meno di 5000 abitanti). Posso lavorare in altro comune part-time, senza selezione pubblica, sfruttando la CONVENZIONE EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N.311 o altro riferimento normativo?
In caso negativo posso lavorare in altro comune se chiamato per via di una selezione pubblica e quindi stipulare un altro contratto part-time (se possibile)?
Grazie
bufy- Messaggi : 54
Data d'iscrizione : 06.02.13
Ptime
Si devono distinguere due casi:
a) part-time superiore al 50%.
Si applica il regime generale delle incompatibilità previsto dall’art.53 del D.Lgs.n.165/2001, che vieta il cumulo di impieghi (ma si veda quanto stabilito, per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, per le comunità montane e le unioni di comuni dall’art.1, comma 557, della L.n.311/2004).
b) part-time non superiore al 50%.
L’art.4, comma 7 del CCNL del 14.9.2000, facendo proprie le previsioni della L.n.662/96 e successive modifiche, stabilisce che “i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.”
La clausola contrattuale rinvia espressamente alle vigenti norme sulle incompatibilità, né poteva essere altrimenti, trattandosi di materia non contrattuale.
In sostanza, quando la prestazione lavorativa a tempo parziale non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, il dipendente può svolgere un’altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di soggetti privati o autonoma, anche comportante l’iscrizione ad albi professionali, sempre che non sussistano elementi di conflitto d’interesse o di incompatibilità, generale o particolare, preventivamente individuati dagli enti (v. art.4, commi 8 e 9 CCNL 14.9.2000 e norme in essi richiamate).
Per ciò che attiene, invece, alla possibilità di un secondo impiego con un’altra amministrazione pubblica, bisogna distinguere. Infatti:
per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti locali è ancora operante il divieto generale stabilito dall’art.1, comma 58 della L.n.662/96;
per i soli dipendenti degli enti locali, invece, tale divieto è stato superato dall’art.92, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 e dal già citato art.1, comma 557 della L.n.311/2004.
Pertanto, un ente locale può procedere alla assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché siano rispettate le previsioni dell’art.92, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 o dell’art.1, comma 557 della L.n.311/2004.
Quanto alla possibilità di due rapporti part-time al 50% con lo stesso ente, tale possibilità sembra esclusa dalla lettera dell’art.92, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 che parla di “altri enti”.
a) part-time superiore al 50%.
Si applica il regime generale delle incompatibilità previsto dall’art.53 del D.Lgs.n.165/2001, che vieta il cumulo di impieghi (ma si veda quanto stabilito, per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, per le comunità montane e le unioni di comuni dall’art.1, comma 557, della L.n.311/2004).
b) part-time non superiore al 50%.
L’art.4, comma 7 del CCNL del 14.9.2000, facendo proprie le previsioni della L.n.662/96 e successive modifiche, stabilisce che “i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.”
La clausola contrattuale rinvia espressamente alle vigenti norme sulle incompatibilità, né poteva essere altrimenti, trattandosi di materia non contrattuale.
In sostanza, quando la prestazione lavorativa a tempo parziale non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, il dipendente può svolgere un’altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di soggetti privati o autonoma, anche comportante l’iscrizione ad albi professionali, sempre che non sussistano elementi di conflitto d’interesse o di incompatibilità, generale o particolare, preventivamente individuati dagli enti (v. art.4, commi 8 e 9 CCNL 14.9.2000 e norme in essi richiamate).
Per ciò che attiene, invece, alla possibilità di un secondo impiego con un’altra amministrazione pubblica, bisogna distinguere. Infatti:
per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti locali è ancora operante il divieto generale stabilito dall’art.1, comma 58 della L.n.662/96;
per i soli dipendenti degli enti locali, invece, tale divieto è stato superato dall’art.92, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 e dal già citato art.1, comma 557 della L.n.311/2004.
Pertanto, un ente locale può procedere alla assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché siano rispettate le previsioni dell’art.92, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 o dell’art.1, comma 557 della L.n.311/2004.
Quanto alla possibilità di due rapporti part-time al 50% con lo stesso ente, tale possibilità sembra esclusa dalla lettera dell’art.92, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 che parla di “altri enti”.
altro dubbio
Dott. Gros,
la ringrazio per la gentile ed esaustiva risposta, però ho un altro dubbio da togliermi.
Io lavoro con part-time al 50% nella polizia locale quindi potrei essere assunto da altro ente locale.
L'ente locale che desidera usufruire della mia prestazione lavorativa deve necessariamente attingere da una graduatoria di selezione pubblica oppure può assumermi con chiamata diretta, tramite un accordo tra il sottoscritto e l'ente?
Eventualmente le disposizioni valgono per tutti gli enti oppure solo per i comuni con meno di 5000 abitanti come la convenzione già citata ai sensi del ccnl?
L'eventuale aggiuntiva attività lavorativa fa nascere un secondo contratto di lavoro o trattasi di distacco dall'altro ente?
la ringrazio per la gentile ed esaustiva risposta, però ho un altro dubbio da togliermi.
Io lavoro con part-time al 50% nella polizia locale quindi potrei essere assunto da altro ente locale.
L'ente locale che desidera usufruire della mia prestazione lavorativa deve necessariamente attingere da una graduatoria di selezione pubblica oppure può assumermi con chiamata diretta, tramite un accordo tra il sottoscritto e l'ente?
Eventualmente le disposizioni valgono per tutti gli enti oppure solo per i comuni con meno di 5000 abitanti come la convenzione già citata ai sensi del ccnl?
L'eventuale aggiuntiva attività lavorativa fa nascere un secondo contratto di lavoro o trattasi di distacco dall'altro ente?
bufy- Messaggi : 54
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