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segretario seggio

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Messaggio  camomilla Gio 21 Feb 2013 - 1:01

un dipendente comunale deve fare il segretario in un seggio di un altro comune.
la giornata di assenza di lunedì a che titolo la deve chiedere (ferie o permesso)?
ha diritto ad un riposo nel caso in cui lunedì lo spoglio dovesse prolungarsi?

camomilla

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Messaggio  Paolo Gros Gio 21 Feb 2013 - 1:06

Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell’art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti. Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro).Infine anche per i volontari del servizio civile nominati alla carica di presidente o segretario di seggio,scrutatore, nonché rappresentante di lista spettano tanti giorni di permesso pari alla durata delle operazioni elettorali, come è previsto dal Dpcm 04/02/2009 che disciplina il rapporto tra enti e volontari del Servizio Civile Nazionale

.Essendo l’attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi. I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio. Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l’orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel “periodo immediatamente successivo ad esse”. In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della “voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale” (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).La rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore.
n merito a quanto precede ,si osserva che:

- il diritto alla retribuzione compete per le singole giornate di partecipazione al seggio a prescindere dal numero di ore di impegno ( Cass.19 settembre 2001 n. 11830 ,compreso il tempo utilizzato per portare le schede di votazione ai centri di raccolta,trattandosi di compito espletato dal Presidente con due scrutatori;

-il riposo compensativo della domenica,destinato al recupero della giornata destinata al riposo settimanale, va usufruito in un tempo il più possibile vicino alla conclusione delle operazioni elettorali ,mentre il sabato ,d’intesa con il datore di lavoro,potrà recuperarsi anche in tempi successivi-se le operazioni di scrutinio si protraggono in modo significativo oltre le ore 24 ,il giorno successivo è da considerarsi permesso retribuito, trattandosi di giorno feriale necessario per realizzare le funzioni elettorali .

CALCOLO DELLECOMPETENZE Il calcolo delle competenze spettanti al lavoratore dipenderà dal regime di paga adottato per il rapporto di lavoro in corso fra le parti. Nel caso di retribuzione fissa mensile, non andranno detratte le giornate lavorative in cui è stato impegnato al seggio, mentre per le giornate non lavorative andranno calcolate tante quote di retribuzione giornaliera. Nel caso di lavoratore retribuito in relazione alle ore di lavoro prestato, occorrerà calcolare prima le competenze spettanti per le ore previste come lavorative, ma non prestate in quanto impegnato al seggio; per le giornate non lavorative, invece, il calcolo è uguale a quello visto in caso di paga fissa mensile. Naturalmente, nel caso in cui il lavoratore avrà optato per il riposo compensativo per le giornate non lavorative, gli competerà la retribuzione corrispondente alle giornate lavorative (ovvero alla normale retribuzione mensile nel caso di paga fissa).

Infine si rappresenta che i lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali per giustificare l’assenza dal lavoro devono presentare al proprio datore di lavoro la seguente documentazione :

-scrutatore : nomina del comune( ovvero in caso di urgente sostituzione del presidente del seggio),nonchè dichiarazione del presidente del seggio attestante la presenza al seggio con precisazione delle date e degli orari iniziali e finali;

-segretario : nomina e dichiarazione del presidente del seggio attestante la presenza al seggio con l’indicazione delle date e degli orari iniziali e finali;

- rappresentanti liste candidati i : attestazione del presidente del seggio circa l’esecuzione dell’incarico ricevuto dai rappresentanti con l’indicazione degli orari e dei giorni di partecipazione alle operazioni elettorali relative al seggio di appartenenza.

La documentazione del Presidente di seggio viene vistata dal Vice – Presidente del seggio.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E FISCALE I compensi corrisposti ai lavoratori per le giornate di partecipazione ai seggi non sono assoggettati a contribuzione previdenziale ne’ a prelievo fiscale.In ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l’art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali
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