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http://www.irpef.info/Retribuzione risultato 2010
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Retribuzione risultato 2010
Può un segretario comunale, al quale è stata liquidata la retribuzione di risultato al 10% del monte salario 2010 rinunciare ad un 50% della stessa, come da dichiarazione in calce al decreto di liquidazione.
GEPI- Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10
Re: Retribuzione risultato 2010
l'indennità di risultato segue le regole del trattamento economico principale che come è noto è irrinunciabile....il problema andava risolto a monte ossia dato che l'indennità può esssere attribuita nella misura massima del 10 per cento ,chi l'attribuiva poteva darla nella misura del 5 per cento
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: Retribuzione risultato 2010
E' quello che sostenevo anche io, dall'altra pero si è detto che in questo caso la valutazione doveva essere negativa, e quindi dopo aver liquidato la retribuzione al 10% , l'avente diritto, in calce al decreto, ha effetttuato una dichiarazione di rinuncia del 50% della retribuzione per destinarla a scopi sociali dell'ente.
GEPI- Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10
Re: Retribuzione risultato 2010
aran
RAL165 – Orientamenti Applicativi
Il dipendente può rinunciare al trattamento economico accessorio?
Il diritto di un lavoratore al trattamento economico corrispondente alla sua posizione nell'ambito del sistema di classificazione dell'ente datore di lavoro, è ricompreso tra i diritti indisponibili in quanto parte essenziale del rapporto negoziale che intercorre tra lavoratore e datore di lavoro.
Il sinallagma tipico del contratto di lavoro (prestazione lavorativa in cambio di retribuzione) non può essere eliminato e neanche parzialmente ridotto, anche col consenso delle parti interessate, in quanto tale vincolo deriva non solo da precise fonti legali (vedi artt. 2094 e 2104 del Codice Civile) ma anche da inequivocabili fonti contrattuali sia collettivi che individuali.
In particolare dobbiamo rilevare che, proprio per gli aspetti economici, ogni contratto individuale di lavoro ha dovuto prevedere il compenso correlato alla categoria di assunzione e il rinvio ai contratti collettivi per tutta la disciplina del rapporto di lavoro, ivi compresa, naturalmente, quella pertinente al trattamento economico sia fondamentale che accessorio.
Da quanto sopra esposto, a nostro giudizio, si ricava la indisponibilità, da parte del dipendente, del diritto al giusto corrispettivo del proprio tempo di lavoro e, quindi, la impossibilità, per lo stesso dipendente, di rinunciare ai compensi, sia fondamentali che accessori, stabiliti dai contratti collettivi.
RAL165 – Orientamenti Applicativi
Il dipendente può rinunciare al trattamento economico accessorio?
Il diritto di un lavoratore al trattamento economico corrispondente alla sua posizione nell'ambito del sistema di classificazione dell'ente datore di lavoro, è ricompreso tra i diritti indisponibili in quanto parte essenziale del rapporto negoziale che intercorre tra lavoratore e datore di lavoro.
Il sinallagma tipico del contratto di lavoro (prestazione lavorativa in cambio di retribuzione) non può essere eliminato e neanche parzialmente ridotto, anche col consenso delle parti interessate, in quanto tale vincolo deriva non solo da precise fonti legali (vedi artt. 2094 e 2104 del Codice Civile) ma anche da inequivocabili fonti contrattuali sia collettivi che individuali.
In particolare dobbiamo rilevare che, proprio per gli aspetti economici, ogni contratto individuale di lavoro ha dovuto prevedere il compenso correlato alla categoria di assunzione e il rinvio ai contratti collettivi per tutta la disciplina del rapporto di lavoro, ivi compresa, naturalmente, quella pertinente al trattamento economico sia fondamentale che accessorio.
Da quanto sopra esposto, a nostro giudizio, si ricava la indisponibilità, da parte del dipendente, del diritto al giusto corrispettivo del proprio tempo di lavoro e, quindi, la impossibilità, per lo stesso dipendente, di rinunciare ai compensi, sia fondamentali che accessori, stabiliti dai contratti collettivi.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: Retribuzione risultato 2010
A questo punto vorrei anche capire cosa o chi avrebbe indotto il Segretario a tale "gesto". Che senso può avere "rinunciare" a quanto previsto dal CCNL ?
pietro lorè- Messaggi : 156
Data d'iscrizione : 11.01.11
Re: Retribuzione risultato 2010
Nessuna "induzione", proposta spontanea da parte del segretario.
GEPI- Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10
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