Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/fabbricati fantasma con rendita attribuita. Ricorso
2 partecipanti
fabbricati fantasma con rendita attribuita. Ricorso
Gentili colleghi Sono stati emessi nel 2012 accertamenti omessa denuncia ICI su "fabbricati fantasma" per l'annualità 2007-2008-2009-2010 con rendita attribuita dall'agenzia del territorio.
Un contribuente ha fatto ricorso alla rendita di un immobile C2 e gli è stata attribuita una rendita di Euro inferiore con annotazione "variazione del ____2012 in atti dal _____ (prot n._____)DICHIARAZ. U.IT. ART 19 D.RL. 78/2010)" rispetto all'iniziale di rendita Euro superiore con annotazione "costituzione del ________2011 n.____in atti dal _____2011 rendita attribuita ai sensi dell'art. 19 comma 10 del dl 78/2010".
Vi chiedo se si devono annullare gli accertamenti emessi prima del ricorso (con rendita attribuita superiore rispetto alla modifica) e inserire nella situazione ICI l'immobile solo dal ________2012 con rendita inferiore o occorre ritenere validi ed efficaci gli accertamenti emessi ed inserire solo dal ________2012 con rendita inferiore e quale è la normativa a supporto della risposta.
Un contribuente ha fatto ricorso alla rendita di un immobile C2 e gli è stata attribuita una rendita di Euro inferiore con annotazione "variazione del ____2012 in atti dal _____ (prot n._____)DICHIARAZ. U.IT. ART 19 D.RL. 78/2010)" rispetto all'iniziale di rendita Euro superiore con annotazione "costituzione del ________2011 n.____in atti dal _____2011 rendita attribuita ai sensi dell'art. 19 comma 10 del dl 78/2010".
Vi chiedo se si devono annullare gli accertamenti emessi prima del ricorso (con rendita attribuita superiore rispetto alla modifica) e inserire nella situazione ICI l'immobile solo dal ________2012 con rendita inferiore o occorre ritenere validi ed efficaci gli accertamenti emessi ed inserire solo dal ________2012 con rendita inferiore e quale è la normativa a supporto della risposta.
emanuelita- Messaggi : 152
Data d'iscrizione : 05.06.12
Re: fabbricati fantasma con rendita attribuita. Ricorso
la rendita attribuita a seguito di ricorso ha efficacia retroattiva, in quanto, come indicato dall'ex agenzia del territorio nel testo degli accertamenti, "I tributi erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio da effettuarsi a seguito delle determinazioni conclusive correlate all’esame delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, prodotte ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, mediante procedura DOCFA"
pertanto gli accertamenti vanno annullati e riemessi, sempre con decorrenza 1 gennaio 2007, sulla base della rendita definitiva
pertanto gli accertamenti vanno annullati e riemessi, sempre con decorrenza 1 gennaio 2007, sulla base della rendita definitiva
fabbricati fantasma con rendita attibuita soppressa e nuova generazione rendita
Nel caso in cui gli identificativi catastali di un immobile con "rendita attribuita" dall'Agenzia del Territorio nel 2012 sono stati soppressi e creati altri con una rendita nettamente inferiore nel 2013 l'ufficio ha il dovere di annullare gli accertamenti omessa denuncia emessi dal 2007 con rendita "attribuita" dal catasto e riemettere oggi accertamenti omessa denuncia con rendita proposta dal professionista con rendita nettamente inferiore con effetto retroattivo di quest'ultima rendita dal 2007?
emanuelita- Messaggi : 152
Data d'iscrizione : 05.06.12
Re: fabbricati fantasma con rendita attribuita. Ricorso
anch ein tal caso la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento
CIRCOLARE N. 11/2005
PROT. n° 73809
ENTE EMITTENTE: Direzione dell’Agenzia
OGGETTO: Esercizio dell’autotutela nel settore catastale - Tipologia – Efficacia temporale delle rettifiche catastaliDESTINATARI: Direzioni Centrali, Consiglieri, Direzioni Regionali, Uffici
Provinciali
Roma, 26 ottobre 2005 FIRMATO: Mario Picardi
L’efficacia temporale delle variazioni catastali
Occorre premettere, in linea generale, che, in tema di decorrenza delle variazioni catastali, l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha introdotto, come è noto, la regola generale intesa a valorizzare in via assoluta, sia ai fini della efficacia temporale che del decorso del termine di impugnazione, la notifica della attribuzione o modificazione della rendita catastale.
Ora, alla luce delle condivisibili indicazioni interpretative fornite dall’Avvocatura Generale dello Stato, può affermarsi che, se il riesame del classamento operato dall’Ufficio dell’Agenzia, in via autonoma o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di autotutela - in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell’estimo catastale - la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.In relazione a tale ultimo delicato aspetto, peraltro, sembra assumere decisiva rilevanza la cennata connotazione attribuibile all’attività di autotutela nel peculiare settore catastale. In tale contesto, infatti, il provvedimento emesso in sede di autotutela non appare qualificabile, strictu sensu, come mero atto modificativo della rendita - secondo l’accezione desumibile dall’art. 74 citato - ma, piuttosto, come atto tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione.
CIRCOLARE N. 11/2005
PROT. n° 73809
ENTE EMITTENTE: Direzione dell’Agenzia
OGGETTO: Esercizio dell’autotutela nel settore catastale - Tipologia – Efficacia temporale delle rettifiche catastaliDESTINATARI: Direzioni Centrali, Consiglieri, Direzioni Regionali, Uffici
Provinciali
Roma, 26 ottobre 2005 FIRMATO: Mario Picardi
L’efficacia temporale delle variazioni catastali
Occorre premettere, in linea generale, che, in tema di decorrenza delle variazioni catastali, l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha introdotto, come è noto, la regola generale intesa a valorizzare in via assoluta, sia ai fini della efficacia temporale che del decorso del termine di impugnazione, la notifica della attribuzione o modificazione della rendita catastale.
Ora, alla luce delle condivisibili indicazioni interpretative fornite dall’Avvocatura Generale dello Stato, può affermarsi che, se il riesame del classamento operato dall’Ufficio dell’Agenzia, in via autonoma o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di autotutela - in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell’estimo catastale - la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.In relazione a tale ultimo delicato aspetto, peraltro, sembra assumere decisiva rilevanza la cennata connotazione attribuibile all’attività di autotutela nel peculiare settore catastale. In tale contesto, infatti, il provvedimento emesso in sede di autotutela non appare qualificabile, strictu sensu, come mero atto modificativo della rendita - secondo l’accezione desumibile dall’art. 74 citato - ma, piuttosto, come atto tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione.
Grazie. Fabbricati fantasma
Gentile Sig. Guerra,La ringrazio vivamente per la Sua risposta chiara e motivata.
emanuelita- Messaggi : 152
Data d'iscrizione : 05.06.12
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin