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Scala interna ad un'abitazione tassabile ai fini Tarsu?
Buongiorno, gradirei sapere se una scala interna è tassabile ai fini Tarsu in quanto un utente me ne contesta la tassabilità. Premetto che sul nostro regolamento non c'è specificato nulla quindi bisogna rifarsi alla legge. Gradirei ricevere anche qualche riferimento normativo se possibile. Grazie
ufficiotributi- Messaggi : 51
Data d'iscrizione : 21.12.12
Re: Scala interna ad un'abitazione tassabile ai fini Tarsu?
L'art.1, comma 340, della legge 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) ha stabilito che la superficie di riferimento ai fini della determinazione della Tarsu (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), non può essere inferiore all`80% della superficie catastale (per le unità immobiliari urbane di proprietà privata a destinazione ordinaria).
Il medesimo comma 340 ha previsto che i Comuni modifichino d`ufficio le superfici denunciate dai contribuenti ai fini della Tarsu, che risultino inferiori alla predetta percentuale.
L’Agenzia del Territorio, con la Circolare n. 13 del 7 dicembre 2005, ha fornito indicazioni operative ai Comuni per la determinazione della superficie di riferimento delle unità immobiliari, da assumere quale base imponibile ai fini della Tarsu.
In particolare occorre tenere conto dei criteri dettati dal DPR 138/98 n allegato c
Dai "criteri generali" del DPR 138/98 (valido per tutte le casistiche riportate nei presenti prospetti)
1 - Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione
vengono computati nella misura del 50% fino ad uno spessore massimo di 25 cm.
2 - La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 metri, non entra nel computo della superficie catastale.
3 - La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.
4 - La superficie catastale viene arrotondata al metro quadrato.
Il medesimo comma 340 ha previsto che i Comuni modifichino d`ufficio le superfici denunciate dai contribuenti ai fini della Tarsu, che risultino inferiori alla predetta percentuale.
L’Agenzia del Territorio, con la Circolare n. 13 del 7 dicembre 2005, ha fornito indicazioni operative ai Comuni per la determinazione della superficie di riferimento delle unità immobiliari, da assumere quale base imponibile ai fini della Tarsu.
In particolare occorre tenere conto dei criteri dettati dal DPR 138/98 n allegato c
Dai "criteri generali" del DPR 138/98 (valido per tutte le casistiche riportate nei presenti prospetti)
1 - Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione
vengono computati nella misura del 50% fino ad uno spessore massimo di 25 cm.
2 - La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 metri, non entra nel computo della superficie catastale.
3 - La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.
4 - La superficie catastale viene arrotondata al metro quadrato.
Re: Scala interna ad un'abitazione tassabile ai fini Tarsu?
Grazie mille per la celerità
ufficiotributi- Messaggi : 51
Data d'iscrizione : 21.12.12
TARSU SCALE
Mi rifaccio ad un Vs. risposta del 2013 avendo ora una contestazione sull' imponibilità da noi accertata su scale interne.
La Vs. risposta si riferisce all' 80% della superficie catastale, ma nel ns. caso abbiamo operato sulla calpestabile, per cui le scale (interne ad un appartamento) riteniamo siano imponibili secondo il loro sviluppo, trattandosi di area calpestabile coperta.
Non ho trovato sentenze a riguardo ma so di sentenze della CTP Milano in tal senso per il comune di Cassano d' Adda.
Qualcuno è in grado di indicarmi gli estremi o di inviare le sentenze? In ogni caso gradirei un parere.
Grazie
La Vs. risposta si riferisce all' 80% della superficie catastale, ma nel ns. caso abbiamo operato sulla calpestabile, per cui le scale (interne ad un appartamento) riteniamo siano imponibili secondo il loro sviluppo, trattandosi di area calpestabile coperta.
Non ho trovato sentenze a riguardo ma so di sentenze della CTP Milano in tal senso per il comune di Cassano d' Adda.
Qualcuno è in grado di indicarmi gli estremi o di inviare le sentenze? In ogni caso gradirei un parere.
Grazie
p.gigi- Messaggi : 35
Data d'iscrizione : 06.12.13
re
,,,,riteniamo siano imponibili secondo il loro sviluppo, trattandosi di area calpestabile coperta
direi anche no poiche' come detto... La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati
direi anche no poiche' come detto... La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati
SCALA INTERNA AD ABITAZIONE
Con il termine "calpestabile" si intende ovviamente superfici sulle quali è ammessa la presenza umana, che, per presunzione, può produrre rifiuto. Sulle scale c'è un passaggio di persone che, automaticamente, possono produrre rifiuto su tutta l' estensione (sviluppo) delle scale.
Non mi sembra che via siano disposizioni che prevedano la misurazione sulla proiezione, e poichè la tarsu colpisce i locali, qualunque superficie calpestabile presente nel locale (come pure i soppalchi) dovrebbe essere imponibile (E' anche vero che non c'è una precisa disposizione che fa riferimento al calpestabile, termine entrato nel linguaggio comune e poi confermato dalle disposizioni di modifica della Tares)
Non mi sembra che via siano disposizioni che prevedano la misurazione sulla proiezione, e poichè la tarsu colpisce i locali, qualunque superficie calpestabile presente nel locale (come pure i soppalchi) dovrebbe essere imponibile (E' anche vero che non c'è una precisa disposizione che fa riferimento al calpestabile, termine entrato nel linguaggio comune e poi confermato dalle disposizioni di modifica della Tares)
p.gigi- Messaggi : 35
Data d'iscrizione : 06.12.13
Re: Scala interna ad un'abitazione tassabile ai fini Tarsu?
la superficie calpestabile è, di fatto, la superficie netta dei locali, tolte quindi le murature, indipendentemente se calpestata da qualcuno
In particolare occorre tenere conto dei criteri dettati dal DPR 138/98 n allegato c
Dai "criteri generali" del DPR 138/98 (valido per tutte le casistiche riportate nei presenti prospetti)
1 - Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione
vengono computati nella misura del 50% fino ad uno spessore massimo di 25 cm.
2 - La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 metri, non entra nel computo della superficie catastale.
3 - La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.
4 - La superficie catastale viene arrotondata al metro quadrato.
In particolare occorre tenere conto dei criteri dettati dal DPR 138/98 n allegato c
Dai "criteri generali" del DPR 138/98 (valido per tutte le casistiche riportate nei presenti prospetti)
1 - Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione
vengono computati nella misura del 50% fino ad uno spessore massimo di 25 cm.
2 - La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 metri, non entra nel computo della superficie catastale.
3 - La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.
4 - La superficie catastale viene arrotondata al metro quadrato.
SCALA INTERNA AD ABITAZIONE
Scusami Lucio, ma non sono convinto, seppur le Tue indicazioni siano sempre puntuali e precise.
Premesso che sei d' accordo con l' imponibilità delle scale intese come proiezione,
l' allegato al DPR 138/98 è riferito alla superficie "catastale" che, nel caso della Tarsu, non corrisponde a quella al filo dei muri, comunemente detta calpestabile, tanto che i vani accessori sono imponibili per intero e non certamente in percentuale ridotta.
Ritornando alla presunzione relativa per cui qualunque superficie produce rifiuto, ed alle cause di esclusione dalla tassa previste dall' art. 62 commi 2 e 3 D.lgs. 507/93, le quali sono le uniche ammesse ( a meno di disposizioni regolamentari diverse), non trovo alcuna motivazione per considerare le scale non potenzialmente produttrici di rifiuto sul loro intero sviluppo, compresi i pianerottoli, sul quale avviene il calpestio.
In ogni caso, non voglio certamente annoiare ancora sulla questione e pertanto non rispondere se ritieni la mia considerazione eccessiva o immotivata.
Grazie
Premesso che sei d' accordo con l' imponibilità delle scale intese come proiezione,
l' allegato al DPR 138/98 è riferito alla superficie "catastale" che, nel caso della Tarsu, non corrisponde a quella al filo dei muri, comunemente detta calpestabile, tanto che i vani accessori sono imponibili per intero e non certamente in percentuale ridotta.
Ritornando alla presunzione relativa per cui qualunque superficie produce rifiuto, ed alle cause di esclusione dalla tassa previste dall' art. 62 commi 2 e 3 D.lgs. 507/93, le quali sono le uniche ammesse ( a meno di disposizioni regolamentari diverse), non trovo alcuna motivazione per considerare le scale non potenzialmente produttrici di rifiuto sul loro intero sviluppo, compresi i pianerottoli, sul quale avviene il calpestio.
In ogni caso, non voglio certamente annoiare ancora sulla questione e pertanto non rispondere se ritieni la mia considerazione eccessiva o immotivata.
Grazie
p.gigi- Messaggi : 35
Data d'iscrizione : 06.12.13
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