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Nomina revisori chiarimenti
cosi' l'Utg di Torino
Oggetto: Alcuni chiarimenti enti su nuove modalità di scelta dei revisori degli enti locali.
Il Ministero dell’Interno con comunicato dell’8 marzo 2013 precisa che, in ordine alle nuove modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali, i nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina subentreranno, in caso di eventuale rinuncia o impedimento ad assumere l’incarico da parte dei primi nominativi designati, solo nella fase di nomina dell’organo di revisione da parte del consiglio dell’ente.
In altri termini, la graduatoria che si viene a determinare ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non successivamente; ne consegue che per le sostituzioni di componenti dello stesso organo a seguito di eventuali cessazioni anticipate dell’incarico, si provvederà a nuovo procedimento di estrazione.
Inoltre, le nuove modalità di scelta si applicano anche nel caso debba procedersi alla sostituzione di un singolo componente del collegio nominato con le previgenti disposizioni, mediante estrazione del nominativo riferito al componente da sostituire. In tali casi, ai fini dell’individuazione del Presidente del collegio, occorre distinguere se il componente dimissionario o cessante dalla carica rivestiva o meno le funzioni di presidente.
Qualora il componente dimissionario o cessante dalla carica non rivestiva le funzioni di presidente, le stesse continuano ad essere svolte dal presidente come precedentemente individuato. Nel caso in cui il componente dimissionario o cessante dalla carica sia il Presidente, ai fini dell’individuazione del nuovo presidente del collegio, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’interno n. 23 del 2012, con riferimento agli incarichi svolti dai tre componenti dell’organo ricostituito. A tal fine va fatto riferimento al numero di incarichi già svolti della durata di tre anni, in analogia al criterio utilizzato per il requisito richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco (articolo 3 del predetto decreto) e restando, quindi, esclusa la possibilità di considerare incarichi in corso di svolgimento.
Oggetto: Alcuni chiarimenti enti su nuove modalità di scelta dei revisori degli enti locali.
Il Ministero dell’Interno con comunicato dell’8 marzo 2013 precisa che, in ordine alle nuove modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali, i nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina subentreranno, in caso di eventuale rinuncia o impedimento ad assumere l’incarico da parte dei primi nominativi designati, solo nella fase di nomina dell’organo di revisione da parte del consiglio dell’ente.
In altri termini, la graduatoria che si viene a determinare ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non successivamente; ne consegue che per le sostituzioni di componenti dello stesso organo a seguito di eventuali cessazioni anticipate dell’incarico, si provvederà a nuovo procedimento di estrazione.
Inoltre, le nuove modalità di scelta si applicano anche nel caso debba procedersi alla sostituzione di un singolo componente del collegio nominato con le previgenti disposizioni, mediante estrazione del nominativo riferito al componente da sostituire. In tali casi, ai fini dell’individuazione del Presidente del collegio, occorre distinguere se il componente dimissionario o cessante dalla carica rivestiva o meno le funzioni di presidente.
Qualora il componente dimissionario o cessante dalla carica non rivestiva le funzioni di presidente, le stesse continuano ad essere svolte dal presidente come precedentemente individuato. Nel caso in cui il componente dimissionario o cessante dalla carica sia il Presidente, ai fini dell’individuazione del nuovo presidente del collegio, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’interno n. 23 del 2012, con riferimento agli incarichi svolti dai tre componenti dell’organo ricostituito. A tal fine va fatto riferimento al numero di incarichi già svolti della durata di tre anni, in analogia al criterio utilizzato per il requisito richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco (articolo 3 del predetto decreto) e restando, quindi, esclusa la possibilità di considerare incarichi in corso di svolgimento.
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