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CUMULABILITà INDENNITà AMMINISTRATORI
Ho necessità di sapere se l'indennità di assessore provinciale è cumulabile con l'indennità di Sindaco. Io penso di no ma non riesco a trovare la fonte normativa di ciò.
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie
Qualcuno mi può aiutare?
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Uldarica personale- Messaggi : 34
Data d'iscrizione : 03.10.11
cumulo
ItaliaOggi
sezione: Enti Locali data: 24/12/2010 - pag: 33
autore: Antonio Ciccia
Il tar piemonte sconfessa la tesi del governo e della corte dei conti
Doppio gettone per i sindaci-consiglieri provinciali
Doppio compenso per i sindaci che sono anche consiglieri provinciali. I sindaci hanno il diritto di percepire anche il gettone di presenza per la partecipazione ai consigli provinciali. Il cumulo non è vietato dall'articolo 82 del Testo unico per gli enti locali, neppure dopo la modifica apportata dalla Finanziaria per il 2008, che ha inserito una espressa disposizione sulla non cumulabilità. Questa la decisione del Tar Piemonte (sentenza 3 dicembre 2010 nel ricorso 262/2010, estensore Alfonso Graziano), che ha ribaltato i diversi orientamenti espressi dal ministero e dalla Corte dei conti.Il divieto, ha precisato la decisione in esame, riguarda i gettoni previsti per le sedute di organi dello stesso ente; mentre la norma in esame blocca il cumulo di indennità (e non dei gettoni di presenza) con quelle di funzione. Ma vediamo di illustrare la sentenza.Alcuni consiglieri provinciali hanno chiesto al Tribunale amministrativo di accertare il loro diritto a percepire il gettone di presenza da ritenere cumulabile con l'indennità di funzione connessa alla carica di sindaco dagli stessi ricoperta.La provincia coinvolta ha, invece, negato la cumulabilità delle indennità di carica con i gettoni di presenza maturati per le giornate di partecipazione alle adunanze consiliari.Al centro del contendere è l'articolo 82 del Testo unico degli enti locali (Tuel), il quale al comma 5 afferma la non cumulabilità di indennità di funzioni pubbliche e al comma 7, però, prescrive che agli amministratori titolari di una indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali «del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne». La sentenza, nel ricostruire la normativa, ha evidenziato che è stato abrogato il sesto comma del medesimo articolo 82, che sanciva espressamente la possibilità del cumulo tra indennità di carica e gettone di presenza: tuttavia, evidenzia la decisione, nell'articolo 82 non c'è una norma che stabilisca chiaramente il divieto di cumulo tra indennità e gettone.Anzi proprio il comma 7 è indizio che va nella direzione della cumulabilità di indennità e gettone di presenza per il caso in cui il sindaco sia anche consigliere provinciale. Il comma settimo, infatti, vieta il cumulo se il sindaco è anche consigliere o assessore nel medesimo ente. La norma blocca l'amministratore che approfitta delle cariche rivestite e abuso della facoltà di convocare adunanze degli organi collegiali dello stesso ente nel quale il sindaco sia anche consigliere comunale o assessore.In sostanza il legislatore ha conservato il divieto di cumulo per il caso in cui le funzioni di sindaco e di membro di organo collegiale vangano svolte nell'interesse del medesimo ente locale; diverso è il caso di funzioni siano svolte per enti locali diversi.Il sindaco può quindi percepire il gettone di presenza come consigliere provinciale, ma non come consigliere comunale. La sentenza del Tar smentisce due pareri del ministero degli interni n. 15900 e 4552 del 2008, e altri pareri espressi da alcune sezioni controllo della Corte dei conti, che invocano il comma quinto del Tuel, inteso nel senso della onnicomprensività dell'indennità di funzione. A questo orientamento la decisione in esame risponde che il divieto fondato sull'onnicomprensività riguarda le indennità di funzione, mentre non opera nel caso di cumulo di un'indennità di funzione (o di carica) e il gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del consiglio provinciale.Inoltre proprio il confronto con l'articolo 82, comma 7, chiarisce che il legislatore ha voluto bloccare solo il cumulo nel caso di partecipazione a organi dello stesso ente: quindi se non espressamente derogato e vietato da specifiche disposizioni, il cumulo tra indennità di funzione e gettone di presenza deve ritenersi consentito.
sezione: Enti Locali data: 24/12/2010 - pag: 33
autore: Antonio Ciccia
Il tar piemonte sconfessa la tesi del governo e della corte dei conti
Doppio gettone per i sindaci-consiglieri provinciali
Doppio compenso per i sindaci che sono anche consiglieri provinciali. I sindaci hanno il diritto di percepire anche il gettone di presenza per la partecipazione ai consigli provinciali. Il cumulo non è vietato dall'articolo 82 del Testo unico per gli enti locali, neppure dopo la modifica apportata dalla Finanziaria per il 2008, che ha inserito una espressa disposizione sulla non cumulabilità. Questa la decisione del Tar Piemonte (sentenza 3 dicembre 2010 nel ricorso 262/2010, estensore Alfonso Graziano), che ha ribaltato i diversi orientamenti espressi dal ministero e dalla Corte dei conti.Il divieto, ha precisato la decisione in esame, riguarda i gettoni previsti per le sedute di organi dello stesso ente; mentre la norma in esame blocca il cumulo di indennità (e non dei gettoni di presenza) con quelle di funzione. Ma vediamo di illustrare la sentenza.Alcuni consiglieri provinciali hanno chiesto al Tribunale amministrativo di accertare il loro diritto a percepire il gettone di presenza da ritenere cumulabile con l'indennità di funzione connessa alla carica di sindaco dagli stessi ricoperta.La provincia coinvolta ha, invece, negato la cumulabilità delle indennità di carica con i gettoni di presenza maturati per le giornate di partecipazione alle adunanze consiliari.Al centro del contendere è l'articolo 82 del Testo unico degli enti locali (Tuel), il quale al comma 5 afferma la non cumulabilità di indennità di funzioni pubbliche e al comma 7, però, prescrive che agli amministratori titolari di una indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali «del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne». La sentenza, nel ricostruire la normativa, ha evidenziato che è stato abrogato il sesto comma del medesimo articolo 82, che sanciva espressamente la possibilità del cumulo tra indennità di carica e gettone di presenza: tuttavia, evidenzia la decisione, nell'articolo 82 non c'è una norma che stabilisca chiaramente il divieto di cumulo tra indennità e gettone.Anzi proprio il comma 7 è indizio che va nella direzione della cumulabilità di indennità e gettone di presenza per il caso in cui il sindaco sia anche consigliere provinciale. Il comma settimo, infatti, vieta il cumulo se il sindaco è anche consigliere o assessore nel medesimo ente. La norma blocca l'amministratore che approfitta delle cariche rivestite e abuso della facoltà di convocare adunanze degli organi collegiali dello stesso ente nel quale il sindaco sia anche consigliere comunale o assessore.In sostanza il legislatore ha conservato il divieto di cumulo per il caso in cui le funzioni di sindaco e di membro di organo collegiale vangano svolte nell'interesse del medesimo ente locale; diverso è il caso di funzioni siano svolte per enti locali diversi.Il sindaco può quindi percepire il gettone di presenza come consigliere provinciale, ma non come consigliere comunale. La sentenza del Tar smentisce due pareri del ministero degli interni n. 15900 e 4552 del 2008, e altri pareri espressi da alcune sezioni controllo della Corte dei conti, che invocano il comma quinto del Tuel, inteso nel senso della onnicomprensività dell'indennità di funzione. A questo orientamento la decisione in esame risponde che il divieto fondato sull'onnicomprensività riguarda le indennità di funzione, mentre non opera nel caso di cumulo di un'indennità di funzione (o di carica) e il gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del consiglio provinciale.Inoltre proprio il confronto con l'articolo 82, comma 7, chiarisce che il legislatore ha voluto bloccare solo il cumulo nel caso di partecipazione a organi dello stesso ente: quindi se non espressamente derogato e vietato da specifiche disposizioni, il cumulo tra indennità di funzione e gettone di presenza deve ritenersi consentito.
CUMULO
Grazie mille Paolo, gentilissimo come sempre
Uldarica personale- Messaggi : 34
Data d'iscrizione : 03.10.11
Re: CUMULABILITà INDENNITà AMMINISTRATORI
secondo me trova applicazione l'art.5 comma 11 DL78/2010
11. Chi e' eletto o nominato in organi appartenenti a diversi
livelli di governo non puo' comunque ricevere piu' di un emolumento,
comunque denominato, a sua scelta.
11. Chi e' eletto o nominato in organi appartenenti a diversi
livelli di governo non puo' comunque ricevere piu' di un emolumento,
comunque denominato, a sua scelta.
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
cumulo
in via di principio condivido , il problema e' che come vedi la giurisprudenza e' in senso avverso
Re: CUMULABILITà INDENNITà AMMINISTRATORI
per quanto mi riguarda cerco di applicare la legge ...
poi in tribunale facciano quello che vogliono :-((
poi in tribunale facciano quello che vogliono :-((
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
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