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permessi retribuiti
Bungiorno, mi conferma che i 3 giorni di permesso per particolari motivi personali e familiari dell'art.19 c.2 CCNL 6 luglio 1995 - ed i 3 giorni di permesso per gravi intermitè art.18 L.53/2000 devono essere utilizzati a giornata ? In passato è stato possibile usufruirne anche ad ore ??
Grazie !
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ELENAPAOLA- Messaggi : 28
Data d'iscrizione : 12.12.11
permessi
l'aran
Il limite delle 18 ore mensili, di cui all’art. 19, comma 6, del CCNL del 6 luglio 1995 si riferisce solo ed esclusivamente all’ipotesi della frazionabilità ad ore dei tre giorni di permesso retribuito riconosciuti dall’ 33, comma 3, della legge n. 104/1992.
In sostanza, il contratto ha previsto la frazionabilità oraria dei suddetti tre giorni di permesso per l’assistenza ai portatori di handicap, ma solo entro il limite delle 18 ore mensili.
Conseguentemente, questo limite non può essere esteso anche alla diversa ipotesi della fruizione a giornate dei permessi, secondo le previsioni dell’art.33, comma 3, della legge n.104/1992.
Questa, infatti, si limita ad attribuire al dipendente il diritto a tre giornate mensili di permesso per l'assistenza di soggetti portatori di handicap. Nulla dice (né avrebbe potuto dire) in ordine alla durata in ore di tale giornata, per l'evidente considerazione che questa può abbondantemente variare in relazione alle diverse previsioni della contrattazione collettiva o dell'organizzazione del lavoro.
Per il caso in cui il dipendente intenda fruire nello stesso mese sia di permessi orari che di quelli giornalieri, la scrivente Agenzia, in altri orientamenti applicativi, ha già avuto modo di affermare che, in tale circostanza, per ogni periodo di 6 ore di permesso si deve computare la corrispondente riduzione di una giornata di permesso e che quindi coerentemente solo un residuo di ore non inferiore a sei può comportare la fruizione di un intero giorno di permesso (che potrà essere fruito, però, anche in una giornata di 9 ore destinata al rientro pomeridiano).
Si coglie anche l’occasione per ricordare che, nell’ambito delle diverse tipologie di permesso retribuito disciplinate nell’art.19 del CCNL del 6 luglio 1995, la fruibilità ad ore è limitata esclusivamente ai permessi per l’assistenza ai portatori di handicap, come emerge chiaramente dalla citata disciplina contrattuale.
Il limite delle 18 ore mensili, di cui all’art. 19, comma 6, del CCNL del 6 luglio 1995 si riferisce solo ed esclusivamente all’ipotesi della frazionabilità ad ore dei tre giorni di permesso retribuito riconosciuti dall’ 33, comma 3, della legge n. 104/1992.
In sostanza, il contratto ha previsto la frazionabilità oraria dei suddetti tre giorni di permesso per l’assistenza ai portatori di handicap, ma solo entro il limite delle 18 ore mensili.
Conseguentemente, questo limite non può essere esteso anche alla diversa ipotesi della fruizione a giornate dei permessi, secondo le previsioni dell’art.33, comma 3, della legge n.104/1992.
Questa, infatti, si limita ad attribuire al dipendente il diritto a tre giornate mensili di permesso per l'assistenza di soggetti portatori di handicap. Nulla dice (né avrebbe potuto dire) in ordine alla durata in ore di tale giornata, per l'evidente considerazione che questa può abbondantemente variare in relazione alle diverse previsioni della contrattazione collettiva o dell'organizzazione del lavoro.
Per il caso in cui il dipendente intenda fruire nello stesso mese sia di permessi orari che di quelli giornalieri, la scrivente Agenzia, in altri orientamenti applicativi, ha già avuto modo di affermare che, in tale circostanza, per ogni periodo di 6 ore di permesso si deve computare la corrispondente riduzione di una giornata di permesso e che quindi coerentemente solo un residuo di ore non inferiore a sei può comportare la fruizione di un intero giorno di permesso (che potrà essere fruito, però, anche in una giornata di 9 ore destinata al rientro pomeridiano).
Si coglie anche l’occasione per ricordare che, nell’ambito delle diverse tipologie di permesso retribuito disciplinate nell’art.19 del CCNL del 6 luglio 1995, la fruibilità ad ore è limitata esclusivamente ai permessi per l’assistenza ai portatori di handicap, come emerge chiaramente dalla citata disciplina contrattuale.
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