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Posizioni organizzative

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Posizioni organizzative Empty Posizioni organizzative

Messaggio  Annalaura Lun 25 Mar 2013 - 2:51

Buongiorno, ho alcuni dubbi sull' individuazione delle posizioni organizzative:
- possono essere attribuite a un dipendente di categoria D1 la titolarità di posizione organizzativa di 7 o 8 servizi senza che conosca gli argomenti e senza che gli stessi argomenti siano inerenti al concorso a cui a suo tempo aveva partecipato?
- è obbligatorio che tutti i servizi vengano distribuiti su alcuni dei D presenti in pianta organica anche in un comune sotto i 3000 abitanti e con scarsi dipendenti?
- a chi bisogna rivolgersi per contestare il decreto delle posizioni organizzative nel caso uno non si senta in grado di svolgere servizi di cui non ha competenza ma che gli sono stati attribuiti d'ufficio?
Grazie mille.

Annalaura

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Messaggio  Paolo Gros Lun 25 Mar 2013 - 3:00

...7 o 8 servizi senza che conosca gli argomenti e senza che gli stessi argomenti siano inerenti al concorso a cui a suo tempo aveva partecipato...

EVIDENTEMENTE NON HA ALCUN SENSO.

il decreto sindacale e' atto amministrativo ed e' ricorribile al Tar
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Messaggio  francodan Lun 25 Mar 2013 - 3:36

diciamo che per la logica non ha senso come non ha senso attribuire all'assessore la responsabilità del servizio ragioneria o tecnico...purtroppo la legislazione dei comuni sub 5000 è una legislazione paradossale per cui magari l'attribuzione di sei sette servizi in capo alla stessa p.o è legittima ma scarsamente logica.....
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Messaggio  Annalaura Lun 25 Mar 2013 - 4:28

Il ricorso al TAR però è abbastanza oneroso, non ci sono altri mezzi?
Per arrivare ad individuare le posizioni organizzative (nel nostro caso verrebero scelti 3 su 5 D1 e un D4 cosa dovrebbe fare l' amministrazione.
Non basta un ricorso al tribunale del lavoro?
Grazie

Annalaura

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Messaggio  Paolo Gros Lun 25 Mar 2013 - 4:30

non e' norma contrattuale ma atto amministrativo per cui il giudice ordinario non ha competenza
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Messaggio  francodan Lun 25 Mar 2013 - 5:51

Per arrivare ad individuare le posizioni organizzative (nel nostro caso verrebero scelti 3 su 5 D1 e un D4 cosa dovrebbe fare l' amministrazione.



con tutto il rispetto ,ma in un comune sotto 3000 abitanti tre posizioni organizzative sono in grado di coprire tutti i settori del comune ...l'alternativa è riservare tutto in capo agli amministratori..
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Messaggio  vgiannotti Lun 25 Mar 2013 - 6:48

Sul ricorso al TAR ho forti dubbi. L'atto del Sindaco è atto che riguarda i poteri del datore di lavoro, mentre l'atto presupposto è dato dalla deliberazione di giunta comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servzi. Il giudice del lavoro può benissimo nella tutela del lavoratore dipendente disapplicare l'atto presupposto qualora questi incida sul contenuto del conferimento dell'incarico. Detto questo l'attribuzione dei servizi viene effettuata sulla base delle competenze tecniche, i maggiori oneri della PO a cui siano mutati gli incarichi sono essenzialmente dovuti alla sua pesatura in termini economici, secondo le regole e i criteri oggetto di concertazione con le OO.SS.

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Messaggio  Paolo Gros Lun 25 Mar 2013 - 7:05

rispetto in assoluto l'opinione di ciascuno ma nel caso rimango della mia
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Messaggio  vgiannotti Lun 25 Mar 2013 - 8:21

Sull'argomento della competenza del giudice ordinario vi è giurisprudenza univoca. Ex plurimis:
TAR Toscana sentenza N.06464/2010
Nello specifico, siffatta eccezione va accolta limitatamente all’atto (il decreto sindacale n. 32 del 5 dicembre 2002) con il quale sono state revocate alla ricorrente le funzioni dirigenziali in precedenza attribuitele e le sono state assegnate nuove funzioni dirigenziali, nonché all’atto (il decreto sindacale n. 33 del 5 dicembre 2002) con cui è stato conferito al sig. Roberto Buratti, dipendente del Comune appartenente alla categoria “D”, l’incarico di Comandante del Corpo di Polizia Municipale, ed all’atto (il decreto sindacale n. 3 del 14 gennaio 2003) recante precisazione che l’incarico conferito al sig. Buratti comportava l’esercizio dei compiti e delle funzioni ex art. 107 T.U.E.L.. Detti atti formano oggetto di esplicita impugnazione, sebbene avverso essi non vengano poi mosse specifiche censure. Nondimeno, si tratta, con ogni evidenza, di atti di cd. micro-organizzazione e cioè di atti attinenti alla gestione del rapporto di lavoro, assunti dagli organi competenti della P.A., ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, nonché, per gli Enti locali, ai sensi dell’art. 89, comma 6, T.U.E.L., con i poteri del privato datore di lavoro. Le relative controversie sono, perciò, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in base all’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 (che espressamente attribuisce al G.O., tra l’altro, le controversie sul conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali).

TAR Napoli, Sez. V, 9 settembre 2010 / 7 ottobre 2010, n. 17996
Spetta all'autorità giudiziaria ordinaria la giurisdizione sulla controversia nella quale un dirigente comunale, il cui incarico sia stato revocato, rivendichi il diritto allo svolgimento delle funzioni conferitegli, previa disapplicazione dell'atto organizzativo (nella specie, del provvedimento col quale era stata modificata la pianta organica degli uffici dirigenziali comunali) sul cui presupposto la revoca sia stata disposta" (Cassazione civile , sez. un., 16 febbraio 2009, n. 3677).
E peraltro, la ritenuta carenza di giurisdizione in questo frangente è in linea con la giurisprudenza di questo Tribunale in punto di giurisdizione in materia di pubblico impiego, secondo cui “Il conferimento di posizioni organizzative ….[omissis]… esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi (d.lg. n. 165 del 2001, art. 2 comma 2) e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro (d.lg. 165 del 2001, art. 63 commi 1 e 4)…[omissis]. Siffatta qualificazione comporta che le relative controversie siano devolute alla giurisdizione ordinaria, non ostandovi che vengano in considerazione atti amministrativi presupposti - quali, nella specie, il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi - atteso che, anche in tal caso, con l'instaurazione del giudizio ordinario, la tutela del pubblico dipendente è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell'atto ai sensi del d.lg. n. 165 del 2001, art. 63 comma 1. Tale giurisdizione resta ferma, quale che sia l'atto organizzatorio posto a fondamento del provvedimento concretamente ritenuto lesivo della sfera giuridica del dipendente" (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 10 dicembre 2009 , n. 8640)



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