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Debiti fuori bilancio e danno erariale
In caso di parere non favorevole del Revisore al riconoscimento di un debito fuori bilancio per la parte relativa agli interessi e spese legali previsti in un decreto ingiuntivo fatta salva la parte capitale dello stesso decreto ingiuntivo, siamo di fronte ad un danno erariale per l'Ente in corrispondenza della quota di interessi e spese legali maturate per il ritardo nel pagamento di alcune spese.
Mi chiedo:
1. il Revisore deve procedere ad informare il Consiglio (predisponendo un referto circa la notizia di danno erariale) ovvero il rilascio del parere non favorevole predetto assolve all'obbligo di comunicazione al Consiglio che poi deciderà di conseguenza?
2. in caso di riconoscimento da parte del Consiglio del dfb nella sua totalità (compreso quindi gli oneri accessori) il Revisore deve procedere ad effettuare denuncia alla procura della Corte dei Conti evidenziando il riconoscimento del dfb per la parte inerente il danno erariale maturato oppure l'obbligo di successivo inoltro delle delibere di CC dei dfb effettuata alla procura costituisce di per se atto sufficiente a che la stessa procura possa attivarsi in merito all'avvio di un procedimento per danno erariale?
3. analogamente al punto 2. nel caso in cui il CC attenendosi al parere del Revisore riconosce come dfb la sola sorte capitale e non anche gli oneri accessori il Revisore deve procedere ad effettuare denuncia alla procura della Corte dei Conti per la sola parte non riconosciuta?
Ringrazio anticipatamente chi vorrà contribuire a risolvere tali dubbi.
Mi chiedo:
1. il Revisore deve procedere ad informare il Consiglio (predisponendo un referto circa la notizia di danno erariale) ovvero il rilascio del parere non favorevole predetto assolve all'obbligo di comunicazione al Consiglio che poi deciderà di conseguenza?
2. in caso di riconoscimento da parte del Consiglio del dfb nella sua totalità (compreso quindi gli oneri accessori) il Revisore deve procedere ad effettuare denuncia alla procura della Corte dei Conti evidenziando il riconoscimento del dfb per la parte inerente il danno erariale maturato oppure l'obbligo di successivo inoltro delle delibere di CC dei dfb effettuata alla procura costituisce di per se atto sufficiente a che la stessa procura possa attivarsi in merito all'avvio di un procedimento per danno erariale?
3. analogamente al punto 2. nel caso in cui il CC attenendosi al parere del Revisore riconosce come dfb la sola sorte capitale e non anche gli oneri accessori il Revisore deve procedere ad effettuare denuncia alla procura della Corte dei Conti per la sola parte non riconosciuta?
Ringrazio anticipatamente chi vorrà contribuire a risolvere tali dubbi.
manu9691- Messaggi : 91
Data d'iscrizione : 15.10.12
Dbf
Non e' questa la corretta procedura.
Nel caso il revisore sbaglia poiche' l dbf deve essere riconosciuto nella sua totalita' , co0mpresi interessi e sanzioni.
Nella stessa deliberazione il CC da atto che tali somme sono ascrivibili a Tizio Caio quale dirigente ovvero responsabile per aver omesso ovvero ritardato un atto del suo ufficio ed indica azione di rivalsa nei confronti del o dei funzionari.
Attivata poi la funzione di rivalsa non vi e' alcun danno erariale e la corte ne e' comunque informata poiche' la trasmissione di detta deliberazione deve essere inviata alla corte ex lege. e di tale invio deve essere notiziato il revisore .
Chi determinera' se vi e' stato ovvero non vi e' stato danno erariale sara' la Corte e non il revisore.
Diverso e' se nella deliberazione non vi e'' indicazione di rivalsa , un tal caso il revisore d lo deve evidenziare nel parere che unitamente alla deliberazione andra' come detto alla corte
Nel caso il revisore sbaglia poiche' l dbf deve essere riconosciuto nella sua totalita' , co0mpresi interessi e sanzioni.
Nella stessa deliberazione il CC da atto che tali somme sono ascrivibili a Tizio Caio quale dirigente ovvero responsabile per aver omesso ovvero ritardato un atto del suo ufficio ed indica azione di rivalsa nei confronti del o dei funzionari.
Attivata poi la funzione di rivalsa non vi e' alcun danno erariale e la corte ne e' comunque informata poiche' la trasmissione di detta deliberazione deve essere inviata alla corte ex lege. e di tale invio deve essere notiziato il revisore .
Chi determinera' se vi e' stato ovvero non vi e' stato danno erariale sara' la Corte e non il revisore.
Diverso e' se nella deliberazione non vi e'' indicazione di rivalsa , un tal caso il revisore d lo deve evidenziare nel parere che unitamente alla deliberazione andra' come detto alla corte
Re: Debiti fuori bilancio e danno erariale
Paolo Gros ha scritto:
Diverso e' se nella deliberazione non vi e'' indicazione di rivalsa , un tal caso il revisore d lo deve evidenziare nel parere che unitamente alla deliberazione andra' come detto alla corte
Quindi nella proposta di delibera di CC, che viene consegnata al Revisore ai fini del rilascio del relativo parere, deve essere esplicitamente indicata l'eventuale azione di rivalsa nei confronti del responsabile del procedimento? Se tale indicazione non è contenuta il revisore come può evidenziare ed individuare il responsabile che tale situazione ha creato? Nel proprio parere si limiterà unicamente ad evidenziare l'importo relativo agli oneri accessori specificando che trattasi di somme pagate in più dall'Ente o dovrà chiedere alla Ripartizione di competenza l'indicazione del responsabile del procedimento?
manu9691- Messaggi : 91
Data d'iscrizione : 15.10.12
Re: Debiti fuori bilancio e danno erariale
Paolo Gros ha scritto:per il revisore e' sufficiente4 che il CC si impegni all'opportuna azione di rivalsa
quindi sarebbe sufficiente indicare nel parere un invito all’organo consiliare ad avviare eventuale azione di rivalsa nei confronti di coloro che hanno permesso la maturazione degli oneri accessori imputati all’Ente a titolo di interessi e spese legali? Con parere favorevole circa il riconoscimento del dfb?
manu9691- Messaggi : 91
Data d'iscrizione : 15.10.12
Dbf
certamente ancorche' poi sia compito del revisore vigilare a che detta azione di rivalsa venga intrapresa
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