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http://www.irpef.info/DELIBERE IMU 2013 ENTRO IL 23 APRILE
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fintributi2012
10 partecipanti
DELIBERE IMU 2013 ENTRO IL 23 APRILE
Con risoluzione5/DF del Mef del 28/3/2013 si è provveduto a stabilire che le delibere imu2013 debbono essere approvate e pubblicate sul sito del Federalismo fiscale ENTRO E NON OLTRE IL 3 APRILE 2013 ... in assenza varrano quelle del 2012 e se approvate e pubblicate successivamente varranno dal 1° aprile 2014...
MA COME SI FA SE NON SI E' INGRADO DI AVERE NOTIZIE CERTE PER UNA PRIMA BOZZA DI BILANCIO 2013????
fintributi2012- Messaggi : 498
Data d'iscrizione : 27.03.12
DELIBERE IMU 2013 ENTRO IL 23 APRILE
fintributi2012 ha scritto:
Con risoluzione5/DF del Mef del 28/3/2013 si è provveduto a stabilire che le delibere imu2013 debbono essere approvate e pubblicate sul sito del Federalismo fiscale ENTRO E NON OLTRE IL 3 APRILE 2013 ... in assenza varrano quelle del 2012 e se approvate e pubblicate successivamente varranno dal 1° aprile 2014...
MA COME SI FA SE NON SI E' INGRADO DI AVERE NOTIZIE CERTE PER UNA PRIMA BOZZA DI BILANCIO 2013????
MA IL 3 APRILE? 23 APRILE SPERO.....
Annette- Messaggi : 288
Data d'iscrizione : 22.03.11
23 aprile
Si tratta, ovviamente del 23/4
in perfetto disallineamento con il termine di approvazione del bilancio quindi, muovendosi nel buio tra fondo di solidarietà, gettito TARES e quant'altro occorre improvvisare una bozza di bilancio e stimare il gettito IMU utile a quadrare equilibri e patto (anche perchè l'addizionale IRPEF può aiutare ma, non so da voi, ha un gettito assolutamente non paragonabile all'IMU).
Buffo il fatto che loro dovevano darci il dato IMU 2012 entro fine febbraio e non lo hanno fatto mentre per noi la scadenza IMU del 23/4 resta confermata.
In bocca al lupo ragionieri.
Saluti
Giorgio
in perfetto disallineamento con il termine di approvazione del bilancio quindi, muovendosi nel buio tra fondo di solidarietà, gettito TARES e quant'altro occorre improvvisare una bozza di bilancio e stimare il gettito IMU utile a quadrare equilibri e patto (anche perchè l'addizionale IRPEF può aiutare ma, non so da voi, ha un gettito assolutamente non paragonabile all'IMU).
Buffo il fatto che loro dovevano darci il dato IMU 2012 entro fine febbraio e non lo hanno fatto mentre per noi la scadenza IMU del 23/4 resta confermata.
In bocca al lupo ragionieri.
Saluti
Giorgio
GIORGIO MARENCO- Messaggi : 421
Data d'iscrizione : 14.10.11
Re: DELIBERE IMU 2013 ENTRO IL 23 APRILE
Se non si modificano le aliquote entro il 23/4 rimangono in vigore quelle stabilite per l'anno 2012. Siccome noi avevamo stabilito un aliquota ordinaria dell 8 per mille gravante anche sui fabbricati D, quest'anno senza cambiare aliquote, possiamo considerare automaticamente che lo 0.4 per mille rimanga a noi e il 7.6 allo stato, oppure bisogno nuovamente deliberare che lo 0.4 sui fabbricati D essendo in presenza di norma novativa? Grazie
tributi69- Messaggi : 193
Data d'iscrizione : 12.12.11
VALORI VENALI
Secondo voi tali termini valgono anche per la rideterminazione dei valori venali delle aree fabbricabili?
Karlo75- Messaggi : 115
Data d'iscrizione : 17.01.13
valori
no poiche' tale deliberazione non rileva ai fini dell'imposta ed e' puramente indicativa dei valori su cui l'ente pone limite alle proprie pretese impositive.
Re: DELIBERE IMU 2013 ENTRO IL 23 APRILE
Grazie,
Beh se l'Ente decide di deliberare una nuova articolazione dei valori minimi questo incide sull'imposta.
Beh se l'Ente decide di deliberare una nuova articolazione dei valori minimi questo incide sull'imposta.
Paolo Gros ha scritto:no poiche' tale deliberazione non rileva ai fini dell'imposta ed e' puramente indicativa dei valori su cui l'ente pone limite alle proprie pretese impositive.
Karlo75- Messaggi : 115
Data d'iscrizione : 17.01.13
Imu
ma nenache un po' poiche' tale deliberazione , di fatto discutibile, puo' essere assolutamente disattesa dal contribuente ricordando che l'Imu e' autotassazuione cosi' come l'Ici
Re: DELIBERE IMU 2013 ENTRO IL 23 APRILE
E quindi? E' possibile o no stabilire detti valori minimi? Ritieni che il contribuente possa autotassarsi tenendo conto di un valore inferiore al minimo? Ritieni che la previsione del regolamento volta ad evitare l'accertamento in caso di valori dichiarati non inferiori al minimo sia illegittima?
Paolo Gros ha scritto:ma nenache un po' poiche' tale deliberazione , di fatto discutibile, puo' essere assolutamente disattesa dal contribuente ricordando che l'Imu e' autotassazuione cosi' come l'Ici
Karlo75- Messaggi : 115
Data d'iscrizione : 17.01.13
delibere
e' tutto legittimo ma sono valori puramente indicativi per il contribuente che di fatto lasciano libero l'ente agli acceratamenti ed il contribuenti di adeguarsi ovvero no
Re: DELIBERE IMU 2013 ENTRO IL 23 APRILE
Qui e da più parti è stata inserita la rinuncia all'accertamento e la rinuncia al rimborso. Nella mia realtà il valore minimo viene preso spesso come punto di riferimento dal contribuente, per cui l'amministrazione intende abbassare il valore di alcune situazioni dal potenziale edificatorio differente.
Paolo Gros ha scritto: e' tutto legittimo ma sono valori puramente indicativi per il contribuente che di fatto lasciano libero l'ente agli acceratamenti ed il contribuenti di adeguarsi ovvero no
Karlo75- Messaggi : 115
Data d'iscrizione : 17.01.13
Re: DELIBERE IMU 2013 ENTRO IL 23 APRILE
in teoria se pubblico dopo il 23 aprile il contribuente per l'acconto deve far riferimemento alel aliquote 2012.
A saldo utilizzera quelle pubblicate.
confermate?
VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL’IMU E PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL MEF DELLE DELIBERE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE.
Bisogna ricordare che, sulla base della legislazione vigente e ai soli ai fini del versamento della prima rata dell’IMU, da effettuarsi entro il 17 giugno (poiché il 16 cade di domenica), il contribuente deve tenere conto delle aliquote pubblicate, entro il 30 aprile 2013, sul sito informatico www.finanze.it.
ma poi si dice
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.
A saldo utilizzera quelle pubblicate.
confermate?
VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL’IMU E PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL MEF DELLE DELIBERE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE.
Bisogna ricordare che, sulla base della legislazione vigente e ai soli ai fini del versamento della prima rata dell’IMU, da effettuarsi entro il 17 giugno (poiché il 16 cade di domenica), il contribuente deve tenere conto delle aliquote pubblicate, entro il 30 aprile 2013, sul sito informatico www.finanze.it.
ma poi si dice
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.
ullifa- Messaggi : 1813
Data d'iscrizione : 17.12.10
Età : 52
Imu
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.
... saldo utilizzera quelle pubblicate... non e' cosi'
... saldo utilizzera quelle pubblicate... non e' cosi'
Re: DELIBERE IMU 2013 ENTRO IL 23 APRILE
Si riportano di seguito le principali novità in materia IMU della RISOLUZIONE MEF N. 5/DF - Roma, 28 marzo 2013 - PROT. N. 5534
Si allega testo risoluzione con approfondimento
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=607
RISOLUZIONE MEF N.5/DF del 28 marzo 2013
fabbricati gruppo D e D/10, termini deliberazioni aliquote 2013
1) L’effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità per l’anno 2013 (art.1, comma 380, lettera f) legge 24.12.2012 n.228 (legge di stabilita 2013) per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola, classificati nel gruppo catastale D/10, è, dunque, quello di riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili ad aliquota fissa dello 0,2 per cento, codice tributo 3919 (altri fabbricati - oppure eventuale nuovo codice tributo specifico ancora non disponibile)
2) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola, classificati IN CATEGORIA CATASTALE DIVERSA DALLA D/10, resta il gettito a favore del comune, codice tributo 3913, e possibilità di diminuire l’aliquota dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento
3) Resta inoltre valida l’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), stabilita dall’art. 9, comma 8 D Lgs 23/2011
4) Si precisa che, nel caso in cui, alla data del 30 aprile 2013, non risulti pubblicata alcuna deliberazione relativa al 2013, il contribuente dovrà verificare l’avvenuta pubblicazione sullo stesso sito della deliberazione relativa al 2012 che troverà applicazione in virtù del combinato disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011.
Nel caso in cui la deliberazione non risulti pubblicata neanche per l’anno 2012, il contribuente applicherà le aliquote fissate dalla legge.
5) Si deve precisare che il comune che intende modificare per il 2013 le aliquote già applicabili per l’anno 2012, deve inviare, esclusivamente in via telematica, le nuove deliberazioni, mediante inserimento delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 23 aprile 2013, come previsto dal citato comma 13-bis dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.
Non potranno, quindi, essere prese in considerazione le deliberazioni inviate con modalità diverse, quali, ad esempio, la posta elettronica, la posta certificata, il fax e la spedizione del documento in forma cartacea. 5
6) Il comune, qualora, invece, intenda confermare le aliquote dell’anno 2012 - atteso che in tal caso non è necessario adottare un’apposita deliberazione - deve accertarsi che la deliberazione relativa all’anno 2012 sia stata pubblicata sul sito e, in caso contrario inviarla con le stesse modalità, inserendola nel sito stesso nella parte relativa all’anno 2012.
7) Si deve, infine, precisare che il quadro normativo appena illustrato è destinato ad incidere sulla disciplina dell’IMU risultante dalle deliberazioni concernenti le aliquote e dai regolamenti approvati dai comuni nel corso dell’anno 2012, con la conseguenza che detti atti non sono più applicabili per l’anno 2013, limitatamente alle disposizioni che stabiliscono un’aliquota inferiore a quella standard dello 0,76 per cento con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
Al riguardo, si deve, però, osservare che tale locuzione deve essere circoscritta a ogni caso in cui il legislatore non abbia disciplinato espressamente la fattispecie come è avvenuto, invece, con l’art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il quale prevede che “in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo”.
In questa ipotesi, infatti, il legislatore ha previsto direttamente la successione nel contratto di locazione da parte del coniuge assegnatario, il quale, pertanto, utilizza l’immobile sulla base di un titolo giuridico diverso da quello del diritto reale di abitazione previsto, invece, dall’art. 4, comma 12-quinquies del D. L. n. 16 del 2012.
Tali considerazioni portano alla conclusione che quest’ultima disposizione opera solo nei casi in cui l’immobile assegnato sia di proprietà, interamente o pro-quota, del coniuge non assegnatario e in quello in cui lo stesso immobile sia stato concesso in comodato e non anche in quello di locazione.
Si allega testo risoluzione con approfondimento
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=607
RISOLUZIONE MEF N.5/DF del 28 marzo 2013
fabbricati gruppo D e D/10, termini deliberazioni aliquote 2013
1) L’effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità per l’anno 2013 (art.1, comma 380, lettera f) legge 24.12.2012 n.228 (legge di stabilita 2013) per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola, classificati nel gruppo catastale D/10, è, dunque, quello di riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili ad aliquota fissa dello 0,2 per cento, codice tributo 3919 (altri fabbricati - oppure eventuale nuovo codice tributo specifico ancora non disponibile)
2) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola, classificati IN CATEGORIA CATASTALE DIVERSA DALLA D/10, resta il gettito a favore del comune, codice tributo 3913, e possibilità di diminuire l’aliquota dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento
3) Resta inoltre valida l’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), stabilita dall’art. 9, comma 8 D Lgs 23/2011
4) Si precisa che, nel caso in cui, alla data del 30 aprile 2013, non risulti pubblicata alcuna deliberazione relativa al 2013, il contribuente dovrà verificare l’avvenuta pubblicazione sullo stesso sito della deliberazione relativa al 2012 che troverà applicazione in virtù del combinato disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011.
Nel caso in cui la deliberazione non risulti pubblicata neanche per l’anno 2012, il contribuente applicherà le aliquote fissate dalla legge.
5) Si deve precisare che il comune che intende modificare per il 2013 le aliquote già applicabili per l’anno 2012, deve inviare, esclusivamente in via telematica, le nuove deliberazioni, mediante inserimento delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 23 aprile 2013, come previsto dal citato comma 13-bis dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.
Non potranno, quindi, essere prese in considerazione le deliberazioni inviate con modalità diverse, quali, ad esempio, la posta elettronica, la posta certificata, il fax e la spedizione del documento in forma cartacea. 5
6) Il comune, qualora, invece, intenda confermare le aliquote dell’anno 2012 - atteso che in tal caso non è necessario adottare un’apposita deliberazione - deve accertarsi che la deliberazione relativa all’anno 2012 sia stata pubblicata sul sito e, in caso contrario inviarla con le stesse modalità, inserendola nel sito stesso nella parte relativa all’anno 2012.
7) Si deve, infine, precisare che il quadro normativo appena illustrato è destinato ad incidere sulla disciplina dell’IMU risultante dalle deliberazioni concernenti le aliquote e dai regolamenti approvati dai comuni nel corso dell’anno 2012, con la conseguenza che detti atti non sono più applicabili per l’anno 2013, limitatamente alle disposizioni che stabiliscono un’aliquota inferiore a quella standard dello 0,76 per cento con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
Al riguardo, si deve, però, osservare che tale locuzione deve essere circoscritta a ogni caso in cui il legislatore non abbia disciplinato espressamente la fattispecie come è avvenuto, invece, con l’art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il quale prevede che “in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo”.
In questa ipotesi, infatti, il legislatore ha previsto direttamente la successione nel contratto di locazione da parte del coniuge assegnatario, il quale, pertanto, utilizza l’immobile sulla base di un titolo giuridico diverso da quello del diritto reale di abitazione previsto, invece, dall’art. 4, comma 12-quinquies del D. L. n. 16 del 2012.
Tali considerazioni portano alla conclusione che quest’ultima disposizione opera solo nei casi in cui l’immobile assegnato sia di proprietà, interamente o pro-quota, del coniuge non assegnatario e in quello in cui lo stesso immobile sia stato concesso in comodato e non anche in quello di locazione.
Re: DELIBERE IMU 2013 ENTRO IL 23 APRILE
Paolo Gros ha scritto:In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.
... saldo utilizzera quelle pubblicate... non e' cosi'
Testata: ITALIA OGGI
Di Maurizio Bonazzi
Sulla conseguenza derivante dalla mancata pubblicazione entro il 30 di aprile delle aliquote
Imu, adesso, il caos è totale. Sia per i contribuenti che per i comuni. Complice la risoluzione
ministeriale n. 5/DF del 28/3/2013
che, anziché chiarire come va interpretato il coacervo di norme che investono il tema, ha invece
contribuito a creare ulteriore confusione. Contrariamente a quanto indicato dal documento di
prassi ministeriale, l'art. 13, comma 13-bis del dl 201/2011 è chiaro nell'affermare che se
aliquote e detrazioni Imu non verranno pubblicate sul sito del Mef entro la fine del mese di
aprile, per tutto l'anno continueranno ad applicarsi quelle vigenti per il 2012; e non solo «ai soli
fini del versamento della prima rata» come invece afferma la ris. 5/DF. Ma vediamo nel dettaglio
la questione.
L'art. 1, comma 169, delle legge 296/2006 stabilisce, in via generale, che gli enti locali
stabiliscono le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data di approvazione del
bilancio di previsione (quest'anno posticipata al 30/6). In tal caso le delibere hanno effetto
retroattivo al 1º gennaio dell'anno di riferimento.
Tale regola trova però una deroga nell'art. 13, comma 13-bis, del dl 201/2011 il quale prevede
che, da quest'anno, l'efficacia delle delibere di approvazione di aliquote e detrazioni Imu
decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it, e gli effetti delle delibere
retroagiscono al 1º gennaio dell'anno di detta pubblicazione.
A tal fine, precisa ulteriormente la norma, il comune deve inviare la delibera con la quale
intende modificare le aliquote e/o le detrazioni dell'anno precedente entro il 23 aprile.
Lo stesso legislatore ha poi sancito, in maniera inequivocabile, che nel caso in cui alla data del
30 aprile non risulti pubblicata la delibera sul sito, «le aliquote e la detrazione si intendono
prorogate di anno in anno».
Nel già intricato quadro normativo, da ultimo si è inserito anche l'art. 1, c. 444, della legge
228/2012 che consente ai comuni, con i conti in «disordine», di modificare tariffe e aliquote
entro il 30 settembre, ovvero entro la data prevista per la verifica degli equilibri di bilancio (art.
193 dlgs 267/2000). In tal caso le nuove aliquote trovano applicazione retroattiva al 1° gennaio
dell'anno di riferimento.
Dall'analisi delle citate norme emerge, in maniera chiara, che se le delibere modificative (di
quanto già stabilito dal comune per il 2012) non verranno pubblicate sul sito del Mef entro il 30
aprile, il contribuente sarà legittimato a versare l'imposta per il 2013 (quindi, sia l'acconto che il
saldo) sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti l'anno scorso. E nulla più gli si potrà
chiedere. Tranne un caso: quando il comune per ripristinare gli equilibri di bilancio si trova
costretto a modificare le aliquote entro il 30 settembre.
In tale ipotesi, la delibera, ancorché pubblicata dopo il 30 aprile, avrà effetto retroattivo,
cosicché il contribuente, con il pagamento a saldo del 16 dicembre, ne dovrà tenere conto
calcolando l'imposta dovuta per il 2013 sulla base dell'ultima decisione comunale (adottata per il
riequilibrio del bilancio); sottraendo, naturalmente, quanto già versato in sede di acconto. Il tutto
senza interessi e sanzioni.
Appare così fuorviante quanto affermato con la ris. 5/DF dal Mef ove è dato leggere che ai soli
fini del calcolo della prima rata dell'Imu da effettuarsi entro il 17 giugno (poiché il 16 cade di
domenica), il contribuente deve tenere conto delle aliquote pubblicate, entro il 30 aprile 2013,
sul sito informatico www.finanze.it .
tanino- Messaggi : 97
Data d'iscrizione : 04.01.12
Re: DELIBERE IMU 2013 ENTRO IL 23 APRILE
io mi sto ponendo questo problema: posto che dovrei modificare le aliquote per il 2013 (perchè quelle del 2012 hanno superato le proiezioni di gettito del Mef, e quindi dobbiamo rendere al ministero il maggiore introito) ma QUALE CIFRA IMU DEVO RAGGIUNGERE IN BILANCIO?
cioè devo ancora fare riferimento alle proiezioni MEF, dato che il mio incassato 2012 è riferito non ad aliquote base bensi ad aliquote aumentate?
oppure posso fare ciò che voglio, dato che lo Stato vuole per sé solo la quota relativa ai fabbricati D?
cioè devo ancora fare riferimento alle proiezioni MEF, dato che il mio incassato 2012 è riferito non ad aliquote base bensi ad aliquote aumentate?
oppure posso fare ciò che voglio, dato che lo Stato vuole per sé solo la quota relativa ai fabbricati D?
tributando- Messaggi : 131
Data d'iscrizione : 14.06.12
Re: DELIBERE IMU 2013 ENTRO IL 23 APRILE
E quando si saprà l'ammontare di questo taglio? lo posso recuperare tramite l'innalzamento delle aliquote?
grazie Paolo, davvero non so più che pesci pigliare...
grazie Paolo, davvero non so più che pesci pigliare...
tributando- Messaggi : 131
Data d'iscrizione : 14.06.12
Imu
in sintesi :
PATTO – BILANCIO 2013 – - Somme escluse grandi eventi e OPDM
- Attenzione da 2014 – spariscono attivi e passivi – criticità RA
- Verticale 138/2011 art 4 c. 14
- Punto f5 rgs 5/2013 (saldo euro compatibile: entrate finali – spese finali) legge cost 1 legge 243/2012
- Convenzione Acsel – rivedere per elusione patto (Locazione + servizi)
- Partecipate, patto, regole assunzioni etc. (114 bis ): comitato tecnico di controllo patto para sociale?
- Accertamento convenzionale Imu dovrebbe venir dato come FSR perché lo Stato ha avuto di più??
- Aliquote Imu al 30 aprile: per efficacia? Problema per termini bilancio
- Questione del taglio dei 30 cent Tares ?? deduzione da FSOL – Imu se incapienti?
Somma x in più su Tares; Somma Y corrispondente in meno su FSOL ovvero su recupero IMU (potrebbe essere 1,7 miliardi contro 1 miliardo di tagli)
Somma algebrica
FSR 2012 (come definitivo dopo Saldo IMu) se positivo o negativo
+
IMU COMUNALE 2012 AD ALIQUOTA BASE
MENO
Quota taglio 2.250 su 2013
Uguale
A fondo solidarietà 2013 + imu comunale 2013 ad aliquota base
Differenza = taglio spending review
Quindi con il taglio del fondo di solidarietà personalizzato ente per ente e non in misura percentuale uguale per tutti… (lotta Roma Portofino contro Torino Milano)
Distribuzione tagli 2250
Calcolo Taglio per comune: pagamento consumi intermedi 2011 int 02 03 04 comp + residui SIOPE X 2.250.000.000: 25.097.645.397
Si può immaginare un nuovo 6 bis per la restituzione di mutui , con spazi per i nuovi enti soggetti a Patto
FONDO SOLIDARIETA alimentato 4717 imu, 150+890 stato tot 5.730 rispetto a quanto è stato nel 2012 in totale (6….. e rotti)
Taglio lineare
Riparto fortemente perequativo (in base al gettito IMu?)
Ma alla fine c’è la clausola di salvaguardia perequativa: riequilibrare le variazioni rispetto all’anno prima
Orientamento: prendere il gettito Imu dell’acconto x 2 = Base Imu 2012 comune per comune. Entro 20 febbraio acconto pari al 20%
Operazione algebrica x 2013
Meno FSR 2012
Meno taglio spending 2013 (2.250.000) (questo va considerato dopo l’accesso o meno al FSOL)
Meno 0,38 D ad aliquota base
+ 0,38 su tutti i non D
Se positivo
= accesso al fondo di solidarietà 2013
Se negativo
= rimborso al fondo di solidarietà 2013
PATTO – BILANCIO 2013 – - Somme escluse grandi eventi e OPDM
- Attenzione da 2014 – spariscono attivi e passivi – criticità RA
- Verticale 138/2011 art 4 c. 14
- Punto f5 rgs 5/2013 (saldo euro compatibile: entrate finali – spese finali) legge cost 1 legge 243/2012
- Convenzione Acsel – rivedere per elusione patto (Locazione + servizi)
- Partecipate, patto, regole assunzioni etc. (114 bis ): comitato tecnico di controllo patto para sociale?
- Accertamento convenzionale Imu dovrebbe venir dato come FSR perché lo Stato ha avuto di più??
- Aliquote Imu al 30 aprile: per efficacia? Problema per termini bilancio
- Questione del taglio dei 30 cent Tares ?? deduzione da FSOL – Imu se incapienti?
Somma x in più su Tares; Somma Y corrispondente in meno su FSOL ovvero su recupero IMU (potrebbe essere 1,7 miliardi contro 1 miliardo di tagli)
Somma algebrica
FSR 2012 (come definitivo dopo Saldo IMu) se positivo o negativo
+
IMU COMUNALE 2012 AD ALIQUOTA BASE
MENO
Quota taglio 2.250 su 2013
Uguale
A fondo solidarietà 2013 + imu comunale 2013 ad aliquota base
Differenza = taglio spending review
Quindi con il taglio del fondo di solidarietà personalizzato ente per ente e non in misura percentuale uguale per tutti… (lotta Roma Portofino contro Torino Milano)
Distribuzione tagli 2250
Calcolo Taglio per comune: pagamento consumi intermedi 2011 int 02 03 04 comp + residui SIOPE X 2.250.000.000: 25.097.645.397
Si può immaginare un nuovo 6 bis per la restituzione di mutui , con spazi per i nuovi enti soggetti a Patto
FONDO SOLIDARIETA alimentato 4717 imu, 150+890 stato tot 5.730 rispetto a quanto è stato nel 2012 in totale (6….. e rotti)
Taglio lineare
Riparto fortemente perequativo (in base al gettito IMu?)
Ma alla fine c’è la clausola di salvaguardia perequativa: riequilibrare le variazioni rispetto all’anno prima
Orientamento: prendere il gettito Imu dell’acconto x 2 = Base Imu 2012 comune per comune. Entro 20 febbraio acconto pari al 20%
Operazione algebrica x 2013
Meno FSR 2012
Meno taglio spending 2013 (2.250.000) (questo va considerato dopo l’accesso o meno al FSOL)
Meno 0,38 D ad aliquota base
+ 0,38 su tutti i non D
Se positivo
= accesso al fondo di solidarietà 2013
Se negativo
= rimborso al fondo di solidarietà 2013
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