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http://www.irpef.info/prospetto dei crediti e debiti nei confronti delle partecipate asseverazione
5 partecipanti
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prospetto dei crediti e debiti nei confronti delle partecipate asseverazione
qualcuno ha mica una bozza del prospetto che da quest'anno necessita allegare al rendiconto 2012 che se non ho capito male deve essere asseverato anche dai revisori delle partecipate.
grazie
grazie
BARBARA B- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 27.03.13
prospetto
lo schema e' libero .
Personalmente ho molti dubbi che tale atto debba essere certificato dai revisori dela societa' ancorche' illustri commentatori la pensino altrimenti.
ad esempio
Il rendiconto 2012 dovrà presentare in allegato una nota informativa di verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'ente e le partecipate. Si tratta di una tabella che deve confrontare, azienda per azienda, le posizioni finanziarie presenti nel rendiconto dell'ente locale e nella contabilità delle società. Accanto al dato quantitativo l'amministrazione dovrà motivare le eventuali discordanze: non solo, l'articolo 6, comma 4 del Dl 95/2012 richiede la riconciliazione degli scostamenti entro la fine dell'esercizio in corso.
La norma prevede inoltre che la nota sia asseverata dai rispettivi organi di revisione, ad ognuno per quanto di competenza. Questo significa che l'organo di revisione del Comune o della Provincia dovrà accertarsi del dato dell'ente locale, mentre il collegio sindacale della società dovrà attestare la corrispondenza tra quanto comunicato dall'azienda e le sue risultanze contabili. Spetta all'ente, invece, fare il confronto tra i due dati e verificare i motivi delle divergenze.
Lo spirito della norma è chiaro e condivisibile: accade, infatti, che si "giochi" sulle rispettive contabilità, per risolvere i rispettivi problemi di equilibrio: tipico, ad esempio, il caso dell'ente che non impegna la spesa in termini di competenza finanziaria mentre la società imputa il ricavo all'esercizio.
La norma presenta però dei punti oscuri e non è di facile applicazione. Partiamo dai dubbi. Ci si domanda se la norma si riferisce solo alle partecipate dirette o anche alle indirette. Siamo orientati a restringere il campo di applicazione alle sole partecipazioni di primo livello, non solo per ovvi motivi di praticità ma perché il legislatore normalmente precisa il riferimento alle partecipazioni indirette.
Un altro dubbio è se si tratti solo delle partecipazioni significative o di tutte. Purtroppo, il termine «partecipate» e non «controllate», lascia intendere che l'asseverazione andrà effettuata su tutte le società in cui l'ente detiene una partecipazione, con parecchi problemi nel caso di quote di minoranza, per le quali è facile aspettarsi ritardi se non mancate risposte. In prima applicazione ciò sarà probabilmente inevitabile, ma deve essere chiaro che un rifiuto dei membri del collegio sindacale di adempiere a un obbligo di legge può essere motivo di richiesta di revoca dall'incarico (a maggior ragione se l'azienda è controllata).
Infine i problemi applicativi. Intanto il rendiconto dell'ente locale è impostato in termini di competenza finanziaria, mentre le società rilevano la propria posizione a ricevimento ed emissione di fattura, salvo poi effettuare in assestamento gli eventuali aggiustamenti.
In proposito, fermo che i revisori dell'ente locale devono asseverare il dato dell'ente locale e vigilare sul complessivo rispetto dell'adempimento (e quindi anche sulla riconciliazione), resta il fatto che la coincidenza di termini per l'approvazione del rendiconto e dei bilanci di esercizio (nella migliore delle ipotesi, perché per le società il termine non è tassativo) comporta da parte dei sindaci delle aziende un'asseverazione, comunque dovuta, su dati relativamente certi e, ove la data di approvazione del bilancio non sia fine aprile, magari neppure assestati. Mancheranno quindi le fatture da emettere e da ricevere (che per altro non sono comprensive di Iva). Da qui problemi a non finire per fare quadrare i numeri, ma certo sarà possibile adempiere alla richiesta di legge in tema di risoluzione dei problemi di conciliazione entro l'esercizio. In alcuni casi, però, le divergenze nascono non da elementi "contabili" ma sono di sostanza e perfino avere il profilo di un contenzioso di natura legale: i tempi, però, li detterà la giustizia.
FONTE: IL SOLE 24 ORE
Personalmente ho molti dubbi che tale atto debba essere certificato dai revisori dela societa' ancorche' illustri commentatori la pensino altrimenti.
ad esempio
Il rendiconto 2012 dovrà presentare in allegato una nota informativa di verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'ente e le partecipate. Si tratta di una tabella che deve confrontare, azienda per azienda, le posizioni finanziarie presenti nel rendiconto dell'ente locale e nella contabilità delle società. Accanto al dato quantitativo l'amministrazione dovrà motivare le eventuali discordanze: non solo, l'articolo 6, comma 4 del Dl 95/2012 richiede la riconciliazione degli scostamenti entro la fine dell'esercizio in corso.
La norma prevede inoltre che la nota sia asseverata dai rispettivi organi di revisione, ad ognuno per quanto di competenza. Questo significa che l'organo di revisione del Comune o della Provincia dovrà accertarsi del dato dell'ente locale, mentre il collegio sindacale della società dovrà attestare la corrispondenza tra quanto comunicato dall'azienda e le sue risultanze contabili. Spetta all'ente, invece, fare il confronto tra i due dati e verificare i motivi delle divergenze.
Lo spirito della norma è chiaro e condivisibile: accade, infatti, che si "giochi" sulle rispettive contabilità, per risolvere i rispettivi problemi di equilibrio: tipico, ad esempio, il caso dell'ente che non impegna la spesa in termini di competenza finanziaria mentre la società imputa il ricavo all'esercizio.
La norma presenta però dei punti oscuri e non è di facile applicazione. Partiamo dai dubbi. Ci si domanda se la norma si riferisce solo alle partecipate dirette o anche alle indirette. Siamo orientati a restringere il campo di applicazione alle sole partecipazioni di primo livello, non solo per ovvi motivi di praticità ma perché il legislatore normalmente precisa il riferimento alle partecipazioni indirette.
Un altro dubbio è se si tratti solo delle partecipazioni significative o di tutte. Purtroppo, il termine «partecipate» e non «controllate», lascia intendere che l'asseverazione andrà effettuata su tutte le società in cui l'ente detiene una partecipazione, con parecchi problemi nel caso di quote di minoranza, per le quali è facile aspettarsi ritardi se non mancate risposte. In prima applicazione ciò sarà probabilmente inevitabile, ma deve essere chiaro che un rifiuto dei membri del collegio sindacale di adempiere a un obbligo di legge può essere motivo di richiesta di revoca dall'incarico (a maggior ragione se l'azienda è controllata).
Infine i problemi applicativi. Intanto il rendiconto dell'ente locale è impostato in termini di competenza finanziaria, mentre le società rilevano la propria posizione a ricevimento ed emissione di fattura, salvo poi effettuare in assestamento gli eventuali aggiustamenti.
In proposito, fermo che i revisori dell'ente locale devono asseverare il dato dell'ente locale e vigilare sul complessivo rispetto dell'adempimento (e quindi anche sulla riconciliazione), resta il fatto che la coincidenza di termini per l'approvazione del rendiconto e dei bilanci di esercizio (nella migliore delle ipotesi, perché per le società il termine non è tassativo) comporta da parte dei sindaci delle aziende un'asseverazione, comunque dovuta, su dati relativamente certi e, ove la data di approvazione del bilancio non sia fine aprile, magari neppure assestati. Mancheranno quindi le fatture da emettere e da ricevere (che per altro non sono comprensive di Iva). Da qui problemi a non finire per fare quadrare i numeri, ma certo sarà possibile adempiere alla richiesta di legge in tema di risoluzione dei problemi di conciliazione entro l'esercizio. In alcuni casi, però, le divergenze nascono non da elementi "contabili" ma sono di sostanza e perfino avere il profilo di un contenzioso di natura legale: i tempi, però, li detterà la giustizia.
FONTE: IL SOLE 24 ORE
Re: prospetto dei crediti e debiti nei confronti delle partecipate asseverazione
Il revisore del mio Comune intende la cosa in maniera molto estensiva e desidera avere le attestazioni sui debiti e crediti , non solo dalle società partecipate, ma anche dalle Unioni dei Comuni , dai Consorzi , praticamente da tutti gli Enti per i quali risulta un impegno sul bilancio del Comune. E' corretta questa impostazione ?
dofa- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 15.02.13
Re: prospetto dei crediti e debiti nei confronti delle partecipate asseverazione
Le riconciliazioni degli scostamenti come andranno fatte? Con quali atti? Se sorge un debito sara debito fuori bilancio e se sorge un credito?
miik- Messaggi : 68
Data d'iscrizione : 21.01.13
prospetto
non solo dalle società partecipate, ma anche dalle Unioni dei Comuni , dai Consorzi , praticamente da tutti gli Enti per i quali risulta un impegno sul bilancio del Comune...e tanto e' extra lege e non e' un obbligo.
Se sorge un debito non ricompreso a bilancio occorrera' indicare i mezzi di finanziamento ed i modi quindi anche l'eventuale riconoscimento del dbf , qualora lo sia
Se sorge un debito non ricompreso a bilancio occorrera' indicare i mezzi di finanziamento ed i modi quindi anche l'eventuale riconoscimento del dbf , qualora lo sia
DEBITI E CREDITI PARTECIPATE - NOTA INFORMATIVA
Per favore mi potete inviare una bozza della nota informativa relativa ai debiti/crediti delle partecipate?
Grazie
Grazie
Sirio670- Messaggi : 143
Data d'iscrizione : 20.07.11
Re: prospetto dei crediti e debiti nei confronti delle partecipate asseverazione
E se invece sorgesse un credito, cioe una fattura da emettere da parte del comune?
miik- Messaggi : 68
Data d'iscrizione : 21.01.13
prospetto
deve essere evidenziato indicando che tale credito verra' richiesto alla partecipata ( se non gia' indficato) ed inserito a bilancio
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