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COMPETENZE DEI REVISORI - QUALI SONO REALMENTE?
L'art. 239 indica, elencandole, le competenze dei revisori.
Vengo indicate sia competenze specifiche (in maniera dettagliata) sia competenze generiche. Queste ultime sono elencate al comma lettera c):
" vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività' contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità'".
Oltre a queste sono previste altre e specifiche competenze sparse qua e là dalle singole disposizioni ( le recenti disposizioni della 174 e della 190 nel 2012) oltre a competenze in campo lavoristico (contrattazione decentrate + altro).
Tutte questo contribuisce alla determinatezza delle funzioni con generali con corrispondenti e gravi responsabilità.
Questo ruolo viene, anche, utilizzato, dai componenti sia della maggioranza che delle minoranza, per manovre politiche ( o peggio personali) per scardinare, o tentare di scardinare, gli avversari politici.
Dopo questa introduzione chiedo:
1) come stabilire, nei casi non esplicitamente contemplati dalla normativa, quando il revisore deve intervenire o meno?
2) Se l'organo viene investito da richieste dei singoli consiglieri, sia indirizzate direttamente che indirettamente per conoscenza, quando si deve intervenire e come orientarsi?
3) come essere sicuri se la materia sia o meno di competenza? Ad esempio se si viene investiti dalla richiesta di esame dei requisiti elettivi di un organo come l'OIV come comportarsi?
Inoltre il buon senso porta a concludere che le responsabilità, sopratutto nella PA, debbano essere correlate ai proventi che in questo caso sono stabiliti con decreto e non collegati ad alcun meccanismo di adeguamento (neanche sull'inflazione).
Ebbene nei comuni, anche non tanto piccoli (anche di 60.000 abitanti) e quindi non meno complicati delle città magari capoluoghi di provincia, le stesse parcelle ammontano anche a 7, 8 volte (se non 10) quelle dei dirigenti con corresponsabilità di anno in anno crescenti e indefinite, con oneri da sopportare lontani dai rimborsi previsti in caso di esercizio della funzione in comuni diversi (anche molto distanti come capiterà di norma con il sorteggio), oltre ai onerosi oneri per la formazione (sia per il tempo che anche per il costo), mi chiedo come sia possibile attribuire centralità ad un organo e poi bistrattarlo da molti altri punti di vista?.
Aggiungo anche che l'organo, se ritiene di farsi coadiuvare, deve anche sopportare le spese di eventuali collaboratori.
Vengo indicate sia competenze specifiche (in maniera dettagliata) sia competenze generiche. Queste ultime sono elencate al comma lettera c):
" vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività' contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità'".
Oltre a queste sono previste altre e specifiche competenze sparse qua e là dalle singole disposizioni ( le recenti disposizioni della 174 e della 190 nel 2012) oltre a competenze in campo lavoristico (contrattazione decentrate + altro).
Tutte questo contribuisce alla determinatezza delle funzioni con generali con corrispondenti e gravi responsabilità.
Questo ruolo viene, anche, utilizzato, dai componenti sia della maggioranza che delle minoranza, per manovre politiche ( o peggio personali) per scardinare, o tentare di scardinare, gli avversari politici.
Dopo questa introduzione chiedo:
1) come stabilire, nei casi non esplicitamente contemplati dalla normativa, quando il revisore deve intervenire o meno?
2) Se l'organo viene investito da richieste dei singoli consiglieri, sia indirizzate direttamente che indirettamente per conoscenza, quando si deve intervenire e come orientarsi?
3) come essere sicuri se la materia sia o meno di competenza? Ad esempio se si viene investiti dalla richiesta di esame dei requisiti elettivi di un organo come l'OIV come comportarsi?
Inoltre il buon senso porta a concludere che le responsabilità, sopratutto nella PA, debbano essere correlate ai proventi che in questo caso sono stabiliti con decreto e non collegati ad alcun meccanismo di adeguamento (neanche sull'inflazione).
Ebbene nei comuni, anche non tanto piccoli (anche di 60.000 abitanti) e quindi non meno complicati delle città magari capoluoghi di provincia, le stesse parcelle ammontano anche a 7, 8 volte (se non 10) quelle dei dirigenti con corresponsabilità di anno in anno crescenti e indefinite, con oneri da sopportare lontani dai rimborsi previsti in caso di esercizio della funzione in comuni diversi (anche molto distanti come capiterà di norma con il sorteggio), oltre ai onerosi oneri per la formazione (sia per il tempo che anche per il costo), mi chiedo come sia possibile attribuire centralità ad un organo e poi bistrattarlo da molti altri punti di vista?.
Aggiungo anche che l'organo, se ritiene di farsi coadiuvare, deve anche sopportare le spese di eventuali collaboratori.
josef133- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 21.11.12
revisori
il Dl 174
Molte novità riguardano anche gli organi di revisione economico-finanziaria, di cui sono oggetto di modifica sia la composizione sia i compiti specificamente attribuiti.
Tra l'altro è da sottolineare, in proposito, come si intervenga nuovamente su tale aspetto senza che sia entrato in funzione il sistema del sorteggio dei componenti degli organi di revisione da parte delle prefetture, sulla base di quanto previsto dalla legge 148/2011.
Nell'ottica di una «maggiore efficacia e terzietà del sistema di controllo» ma altresì - si legge nella relazione al Dl, di «potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica», anzitutto, modificata dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 3 del Dl n. 174, la composizione degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di maggiore dimensione.
Questi ultimi, in particolare, sono rappresentati dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni capoluogo di provincia e dai comuni con popolazione superiore a 60mila abitanti.
In questi casi, infatti, il presidente del collegio dei revisori è designato (non sorteggiato) dal prefetto ed è scelto, di concerto, dai Ministri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze tra i dipendenti dei rispettivi ministeri.
Tali figure, in particolare, sono selezionate tra i soggetti in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico, da stabilirsi mediante decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Tra l'altro, lo stesso provvedimento attuativo dovrà individuare anche i criteri per la designazione dei componenti e condiziona la decorrenza temporale della nuova composizione dell'organo di revisione, che è stabilita dal primo rinnovo successivo all'emanazione.
Si tratta di una scelta che, seppure animata da finalitá condivisibili, lascia alcune perplessitá anche rispetto ai requisiti che devono essere posseduti da coloro che sono designati che, sulla base della normativa, non devono necessariamente essere revisori legali e neppure rivestire una determinata posizione nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza.
Non vanno neppure dimenticate, in questo quadro, le profonde differenze di regole e di funzionamento che intercorrono tra gli Enti locali e i ministeri, da cui risulta comunque difficile prescindere così come la circostanza che, nell'ambito del Tuel, il collegio dei revisori è configurato anche come organo di collaborazione del consiglio dell'ente.
Nessuna indicazione, poi, è fornita rispetto alla disciplina dei compensi, per cui non è esplicitamente introdotto l'obbligo di riversamento all'amministrazione di appartenenza così come stabilito, ad esempio, per i dipendenti degli Enti locali che sono chiamati a far parte dei consigli di amministrazione delle societá partecipate.
Dal punto di vista delle competenze, invece, si ampliano le materie sulle quali gli organi di revisione sono chiamati a esprimersi, facendo però rinvio al regolamento di contabilità per la definizione delle modalità (va segnalato che, comunque, in alcuni enti già i regolamenti vigenti richiedeva un apposito parere su molti degli aspetti considerati nella novella normativa).
Sulla base delle modifiche introdotte gli organi di revisione devono ora esprimersi altresì: a) sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria; b) sulla verifica degli equilibri; c) sulle modalità di gestione dei servizi e sulle proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; d) sulle proposte di ricorso all'indebitamento; e) sulle proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; f) sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; g) sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.
Si tratta, come si può agevolmente notare, di fattispecie piuttosto eterogenee, sulle quali gli organi di controllo sono chiamati a esprimersi (riprendendo la precedente formulazione) attraverso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Negli stessi pareri, tra l'altro, sono suggerite opportune misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
In alcuni casi non è neppure chiara la portata delle novità introdotte: basti pensare al primo profilo considerato, che riguarda il parere da rilasciare sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria. Già oggi, infatti, i revisori sono chiamati a "validare" il bilancio di previsione e, con questo, i molteplici documenti (relazione previsionale e programmatica, pianificazione delle opere pubbliche, piano delle alienazioni, ecc.) che ne costituiscono allegati obbligatori. Pertanto, sul piano operativo, la novità sembrerebbe richiedere un parere sui documenti di programmazione economico-finanziaria che non sono all'interno del bilancio di previsione come, ad esempio, il piano esecutivo di gestione (anche se l'intervento dell'organo di revisione non sembra il più razionale).
Molte novità riguardano anche gli organi di revisione economico-finanziaria, di cui sono oggetto di modifica sia la composizione sia i compiti specificamente attribuiti.
Tra l'altro è da sottolineare, in proposito, come si intervenga nuovamente su tale aspetto senza che sia entrato in funzione il sistema del sorteggio dei componenti degli organi di revisione da parte delle prefetture, sulla base di quanto previsto dalla legge 148/2011.
Nell'ottica di una «maggiore efficacia e terzietà del sistema di controllo» ma altresì - si legge nella relazione al Dl, di «potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica», anzitutto, modificata dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 3 del Dl n. 174, la composizione degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di maggiore dimensione.
Questi ultimi, in particolare, sono rappresentati dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni capoluogo di provincia e dai comuni con popolazione superiore a 60mila abitanti.
In questi casi, infatti, il presidente del collegio dei revisori è designato (non sorteggiato) dal prefetto ed è scelto, di concerto, dai Ministri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze tra i dipendenti dei rispettivi ministeri.
Tali figure, in particolare, sono selezionate tra i soggetti in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico, da stabilirsi mediante decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Tra l'altro, lo stesso provvedimento attuativo dovrà individuare anche i criteri per la designazione dei componenti e condiziona la decorrenza temporale della nuova composizione dell'organo di revisione, che è stabilita dal primo rinnovo successivo all'emanazione.
Si tratta di una scelta che, seppure animata da finalitá condivisibili, lascia alcune perplessitá anche rispetto ai requisiti che devono essere posseduti da coloro che sono designati che, sulla base della normativa, non devono necessariamente essere revisori legali e neppure rivestire una determinata posizione nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza.
Non vanno neppure dimenticate, in questo quadro, le profonde differenze di regole e di funzionamento che intercorrono tra gli Enti locali e i ministeri, da cui risulta comunque difficile prescindere così come la circostanza che, nell'ambito del Tuel, il collegio dei revisori è configurato anche come organo di collaborazione del consiglio dell'ente.
Nessuna indicazione, poi, è fornita rispetto alla disciplina dei compensi, per cui non è esplicitamente introdotto l'obbligo di riversamento all'amministrazione di appartenenza così come stabilito, ad esempio, per i dipendenti degli Enti locali che sono chiamati a far parte dei consigli di amministrazione delle societá partecipate.
Dal punto di vista delle competenze, invece, si ampliano le materie sulle quali gli organi di revisione sono chiamati a esprimersi, facendo però rinvio al regolamento di contabilità per la definizione delle modalità (va segnalato che, comunque, in alcuni enti già i regolamenti vigenti richiedeva un apposito parere su molti degli aspetti considerati nella novella normativa).
Sulla base delle modifiche introdotte gli organi di revisione devono ora esprimersi altresì: a) sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria; b) sulla verifica degli equilibri; c) sulle modalità di gestione dei servizi e sulle proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; d) sulle proposte di ricorso all'indebitamento; e) sulle proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; f) sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; g) sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.
Si tratta, come si può agevolmente notare, di fattispecie piuttosto eterogenee, sulle quali gli organi di controllo sono chiamati a esprimersi (riprendendo la precedente formulazione) attraverso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Negli stessi pareri, tra l'altro, sono suggerite opportune misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
In alcuni casi non è neppure chiara la portata delle novità introdotte: basti pensare al primo profilo considerato, che riguarda il parere da rilasciare sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria. Già oggi, infatti, i revisori sono chiamati a "validare" il bilancio di previsione e, con questo, i molteplici documenti (relazione previsionale e programmatica, pianificazione delle opere pubbliche, piano delle alienazioni, ecc.) che ne costituiscono allegati obbligatori. Pertanto, sul piano operativo, la novità sembrerebbe richiedere un parere sui documenti di programmazione economico-finanziaria che non sono all'interno del bilancio di previsione come, ad esempio, il piano esecutivo di gestione (anche se l'intervento dell'organo di revisione non sembra il più razionale).
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